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incentivi avvocatura enti locali e blocco stipendiale sezione liguria
1. La richiesta di parere è già stata considerata ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, essendo stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, sia sotto il profilo oggettivo, attinendo il quesito all’interpretazione di disposizioni relative alle risorse impiegabili per il trattamento economico accessorio del personale, con particolare riferimento al rispetto delle limitazioni di spesa introdotte dal Legislatore, aventi diretta incidenza sul bilancio dell’Ente.
2. Nel merito, l’ art. 92bis D.L. n. 78/2010 prevede che <<a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio>>.
La Circolare del Ministero Economia e Finanze (MEF) 14.06.2006 n. 28 ricomprende i compensi professionali del personale delle Avvocature interne tra gli incentivi del personale.
L’art. 27 C.C.N.L. Integrativo 14.09.2000 per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali prevede che <<gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578>>.
L’art. 92 D.L. n. 78/2010 dispone che <<per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611>> (le c.d. “propine”, dovute dalla P.A. anche in caso di compensazione di spese) assoggettate solo alla riduzione del 5% per le somme superiori a € 90.000,00= ed a quella del 10% per quelle superiori a € 150.000,00=.
Il punto focale della questione verte sulla possibilità di applicare estensivamente il comma 2 bis – secondo cui <<l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010>> - nei confronti di tutti gli emolumenti aggiuntivi diversi dalle propine riservate ai procuratori ed avvocati dello Stato, e quindi anche con riguardo alle diverse propine degli avvocati comunali, in base ad una interpretazione strettamente letterale delle norme, che ponga in una posizione di deroga, se non addirittura di eccezionalità, la disposizione concernente l’Avvocatura Erariale.
Sul punto, anche se con riferimento ad una diversa fattispecie concreta, C.d.C. Sez. Contr. Piemonte 28 gennaio 2011 n. 5 ha ritenuto applicabile il tetto di spesa delle risorse accessorie anche ai proventi ex art. 208 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 destinati a finanziare il trattamento accessorio al fine di potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni.
Ritiene la Sezione piemontese che la delicata questione delle minori entrate provocate da tale scelta, <<imposta dalla rigida previsione di cui al citato art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78 del 2010>>, che finisce per incidere negativamente su eventuali prestazioni aggiuntive che comportino maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria), possa essere risolta soltanto mediante un’ attenta selezione, da parte dell’ente interessato, delle prestazioni da finanziare.
Con specifico riferimento alla problematica in esame, C.d.C. Sez. Contr. Campania 30.06.2010 n. 100 e C.d.C. Sez. Contr. Veneto 19.01.2011 n. 25, che si erano espresse invece positivamente sulla possibilità di escludere dal tetto di spesa i compensi per diritti ed onorari dovuti dalla controparte soccombente, ritengono applicabile il limite disposto dall’ art. 92 bis D.L. n. 78/2010 in presenza di compensazione di spese in quanto <<il principio in base al quale non possono derivare oneri diretti ed indiretti a carico delle singole Amministrazioni nella costituzione del relativo fondo incentivante, deve necessariamente trovare applicazione anche in sede di corresponsione dei compensi professionali di cui è destinatario il personale di Avvocatura>>.
3. La Sezione ritiene che il principio costituzionale di ragionevolezza implica invece la necessità di estendere, per identità di ratio confermata tra l’altro dall’art. 27 del contratto collettivo nazionale, la disciplina dell’art. 92 D.L. cit. - che esclude la qualificazione dei compensi dovuti ai componenti dell’Avvocatura dello Stato come <<trattamento accessorio>> tanto da essere disciplinato da un diverso comma - anche ai compensi attribuibili a quelli delle Avvocature interne degli enti locali; ciò consentirebbe di integrare il fondo risorse decentrate con le somme necessarie a coprire i crediti vantati dai legali interni.
Appare, altrimenti, oltremodo difficile giustificare razionalmente il differente trattamento retributivo di due prestazioni oggettivamente eguali e sovrapponibili, corrisposte in entrambi i casi da due soggetti pubblici con la sola differenza della natura statale o locale dell’Ente.
Tale interpretazione, tra l’altro, è l’unica a porsi in linea con le finalità di incentivazione e di motivazione già più volte richiamate dalla giurisprudenza contabile di controllo, per giustificare la disciplina speciale riservata all’affine materia dei diritti di rogito.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Sarzana.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.
Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 21 settembre 2011.
Il Magistrato estensore Il Presidente
(Alessandro Benigni) (Ennio Colasanti)
2. Nel merito, l’ art. 92bis D.L. n. 78/2010 prevede che <<a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio>>.
La Circolare del Ministero Economia e Finanze (MEF) 14.06.2006 n. 28 ricomprende i compensi professionali del personale delle Avvocature interne tra gli incentivi del personale.
L’art. 27 C.C.N.L. Integrativo 14.09.2000 per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali prevede che <<gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578>>.
L’art. 92 D.L. n. 78/2010 dispone che <<per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611>> (le c.d. “propine”, dovute dalla P.A. anche in caso di compensazione di spese) assoggettate solo alla riduzione del 5% per le somme superiori a € 90.000,00= ed a quella del 10% per quelle superiori a € 150.000,00=.
Il punto focale della questione verte sulla possibilità di applicare estensivamente il comma 2 bis – secondo cui <<l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010>> - nei confronti di tutti gli emolumenti aggiuntivi diversi dalle propine riservate ai procuratori ed avvocati dello Stato, e quindi anche con riguardo alle diverse propine degli avvocati comunali, in base ad una interpretazione strettamente letterale delle norme, che ponga in una posizione di deroga, se non addirittura di eccezionalità, la disposizione concernente l’Avvocatura Erariale.
Sul punto, anche se con riferimento ad una diversa fattispecie concreta, C.d.C. Sez. Contr. Piemonte 28 gennaio 2011 n. 5 ha ritenuto applicabile il tetto di spesa delle risorse accessorie anche ai proventi ex art. 208 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 destinati a finanziare il trattamento accessorio al fine di potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni.
Ritiene la Sezione piemontese che la delicata questione delle minori entrate provocate da tale scelta, <<imposta dalla rigida previsione di cui al citato art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78 del 2010>>, che finisce per incidere negativamente su eventuali prestazioni aggiuntive che comportino maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria), possa essere risolta soltanto mediante un’ attenta selezione, da parte dell’ente interessato, delle prestazioni da finanziare.
Con specifico riferimento alla problematica in esame, C.d.C. Sez. Contr. Campania 30.06.2010 n. 100 e C.d.C. Sez. Contr. Veneto 19.01.2011 n. 25, che si erano espresse invece positivamente sulla possibilità di escludere dal tetto di spesa i compensi per diritti ed onorari dovuti dalla controparte soccombente, ritengono applicabile il limite disposto dall’ art. 92 bis D.L. n. 78/2010 in presenza di compensazione di spese in quanto <<il principio in base al quale non possono derivare oneri diretti ed indiretti a carico delle singole Amministrazioni nella costituzione del relativo fondo incentivante, deve necessariamente trovare applicazione anche in sede di corresponsione dei compensi professionali di cui è destinatario il personale di Avvocatura>>.
3. La Sezione ritiene che il principio costituzionale di ragionevolezza implica invece la necessità di estendere, per identità di ratio confermata tra l’altro dall’art. 27 del contratto collettivo nazionale, la disciplina dell’art. 92 D.L. cit. - che esclude la qualificazione dei compensi dovuti ai componenti dell’Avvocatura dello Stato come <<trattamento accessorio>> tanto da essere disciplinato da un diverso comma - anche ai compensi attribuibili a quelli delle Avvocature interne degli enti locali; ciò consentirebbe di integrare il fondo risorse decentrate con le somme necessarie a coprire i crediti vantati dai legali interni.
Appare, altrimenti, oltremodo difficile giustificare razionalmente il differente trattamento retributivo di due prestazioni oggettivamente eguali e sovrapponibili, corrisposte in entrambi i casi da due soggetti pubblici con la sola differenza della natura statale o locale dell’Ente.
Tale interpretazione, tra l’altro, è l’unica a porsi in linea con le finalità di incentivazione e di motivazione già più volte richiamate dalla giurisprudenza contabile di controllo, per giustificare la disciplina speciale riservata all’affine materia dei diritti di rogito.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Sarzana.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.
Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 21 settembre 2011.
Il Magistrato estensore Il Presidente
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