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Ripiano disavanzo 2013
Rendiconto esercizio 2013 chiude con disavanzo (tutto di parte corrente).
1) Non potendolo applicare al corrente esercizio, va comunque necessariamente applicato nel pluriennale da approvare in quest'esercizio?
2)Se risposta positiva al n°1, si può ripartirlo sui due esercizi 2015 e 2016?
Ritengo che, visto che l'applicabilità del nuovo art. 188, 1° comma, decorre dal 2015 sia possibile.
Che ne dite?
1) Non potendolo applicare al corrente esercizio, va comunque necessariamente applicato nel pluriennale da approvare in quest'esercizio?
2)Se risposta positiva al n°1, si può ripartirlo sui due esercizi 2015 e 2016?
Ritengo che, visto che l'applicabilità del nuovo art. 188, 1° comma, decorre dal 2015 sia possibile.
Che ne dite?
Raggio84- Messaggi : 266
Data d'iscrizione : 17.10.11
Località : Castel Morrone
Re: Ripiano disavanzo 2013
In vigenza dell'articolo 188 ante decreto legislativo n. 126/2014, lo applichi al bilancio pluriennale 2014-2016 prevedendo le opportune variazioni per gli anni 2015 e 2016.
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
Re: Ripiano disavanzo 2013
C'è obbligo di applicazione già sul pluriennale che si và ad approvare quest'anno oppure si può attendere l'esercizio 2015?
Raggio84- Messaggi : 266
Data d'iscrizione : 17.10.11
Località : Castel Morrone
Re: Ripiano disavanzo 2013
In presenza di disavanzo dell'esercizio 2013 si deve intervenire nel 2014 (anche prevedendo il ripiano nel 2015/2016), altrimenti si incorre nella limitazione prevista dall'articolo 191, comma 5, del TU (versione ante d.lgs. 126/2014):
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
Tale fattispecie, dal 2015, sarà disciplinata dall'articolo 188, comma 1-quater, del TU (versione d.lgs. 126/2014)
1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
Tale fattispecie, dal 2015, sarà disciplinata dall'articolo 188, comma 1-quater, del TU (versione d.lgs. 126/2014)
1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
Re: Ripiano disavanzo 2013
RMonti dice: "In presenza di disavanzo dell'esercizio 2013 si deve intervenire nel 2014 (anche prevedendo il ripiano nel 2015/2016), altrimenti si incorre nella limitazione prevista dall'articolo 191, comma 5, del TU".
Ritieni che questa limitazione sia l'unica "sanzione" nella quale si incorre nel caso di non applicazione nepppure sul triennale del disavanzo? Voglio dire: c'è obbligo nel triennale (2015-2015) di applicare o si può omettere (ovviamente sapendo delle limitazioni che poi interverranno e che hai citato)?
Ritieni che questa limitazione sia l'unica "sanzione" nella quale si incorre nel caso di non applicazione nepppure sul triennale del disavanzo? Voglio dire: c'è obbligo nel triennale (2015-2015) di applicare o si può omettere (ovviamente sapendo delle limitazioni che poi interverranno e che hai citato)?
Raggio84- Messaggi : 266
Data d'iscrizione : 17.10.11
Località : Castel Morrone
Re: Ripiano disavanzo 2013
Sotto l'aspetto formale, il mancato ripiano del disavanzo o meglio la mancata adozione del provvedimento mediante il quale vengono stabilite le modalità di ripiano di detta passività è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 del TU, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo (vedi articolo 193, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000 sia nella "vecchia" che nella "nuova" versione)
comma 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
Per farla breve, la "sanzione" prevista dall'articolo 191, comma 5, del TU (divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge) è da considerarsi "provvisoria" in attesa che venga deliberato il ripiano del disavanzo.
comma 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
Per farla breve, la "sanzione" prevista dall'articolo 191, comma 5, del TU (divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge) è da considerarsi "provvisoria" in attesa che venga deliberato il ripiano del disavanzo.
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
Re: Ripiano disavanzo 2013
Scusa l'insistenza, ma ho bisogno di argomentare in maniera forte quello che mi hai detto (e che già immaginavo). Quando dici che "formalmente" è equiparata alla mancata approvazione, puoi darmi qualche riferimento (normativo, giurisprudenziale) più circoscritto.
Grazie mille
Grazie mille
Raggio84- Messaggi : 266
Data d'iscrizione : 17.10.11
Località : Castel Morrone
Re: Ripiano disavanzo 2013
Il riferimento, come detto nel post precedente, è l'articolo 193 del TU (versione ante d.lgs. 126/2014)
Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
Re: Ripiano disavanzo 2013
Grazie mille
Raggio84- Messaggi : 266
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