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TOTALIZZAZIONE - NOVITA' - LEGGE 122/2010

2 partecipanti

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TOTALIZZAZIONE - NOVITA' - LEGGE 122/2010 Empty TOTALIZZAZIONE - NOVITA' - LEGGE 122/2010

Messaggio  abal60 Gio 30 Dic 2010 - 1:56

Segnalo che sul sito ufficiale INPDAP è stato pubblicato, in data 23/12/2010, "Il Giornale INPDAP" che alla pagina 22 riporta un interessante articolo sulla totalizzazione alla luce delle novità introdotte dalla legge 122/2010.
Mi permetto di allegarlo a questo post per ovvie ragioni di opportunità
Auguri a tutti di buon anno
abal60
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TOTALIZZAZIONE - NOVITA' - LEGGE 122/2010 Empty Totalizzazione in uscita legge 122

Messaggio  Paolo Gros Mer 5 Gen 2011 - 2:26

Spostare la contribuzione da un fondo di previdenza a un altro non può più essere gratis. È questo il succo della nota operativa 56/2010 dell'Inpdap che interviene per illustrare le novità introdotte dalla manovra estiva (legge n. 122/2010). Statali e parastatali.
L'art. 12 della legge n. 122/2010 ha abrogato le norme che disciplinavano le operazioni di trasferimento della contribuzione maturata in vari ordinamenti pensionistici, con conseguente costituzione delle posizioni assicurative nel Fpld dell'Ago.
In particolare, è stata abrogata la legge n.322/1958 che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione all'Inps in favore dei dipendenti pubblici (iscritti all'Inpdap) cessati dal servizio senza diritto a pensione. Con lo stop alla
legge n. 322/1958 si è inteso bloccare l'espediente cui sarebbero ricorse numerosi dipendenti della p.a., costrette ora ad andare in pensione di vecchiaia a 65 anni di età. La precedente normativa consentiva infatti di superare l'ostacolo dimettendosi il mese precedente il compimento dei 60 anni, in maniera da passare (gratis) la posizione presso l'Inps e
chiedere a quest'ultimo ente la pensione di vecchiaia senza aspettare il 65° compleanno.
Pensione Inpdap.
L'abrogazione della legge 322/1958, si legge nella nota, per l'Inpdap di attribuire il diritto a pensione di anzianità
o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche se l'interessato, al raggiungimento
del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, non sia più in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro (cosa non possibile prima).
Considerato che la necessità di assicurare detta tutela previdenziale da parte dell'Inpdap è collegata all'abrogazione
dell'istituto della costituzione della posizione presso l'Inps, gli effetti della stessa sono direttamente e temporalmente correlati alla data di entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010) e dipendono dalla disciplina applicabile in virtù della Cassa di iscrizione dei soggetti interessati.
In particolare: per i cosiddetti parastatali (come gli iscritti alla Cpdel) poiché la costituzione della posizione assicurativa, in caso di cessazione senza diritto a pensione, avveniva esclusivamente a domanda degli interessati (art. 38, ultimo capoverso della legge n. 1646/1962), ora l'Inpdap riconosce il diritto alla prestazione pensionistica, in presenza dei requisiti contributivi e al compimento del requisito anagrafico, ancorché non raggiunto in costanza di attività lavorativa,
solo se non è stata presentata alcuna domanda di costituzione della posizione assicurativa entro il 30 luglio 2010; per gli statali la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps operava d'ufficio; di conseguenza per le cessazioni intervenute entro la data del 30 luglio 2010, l'Istituto continua a effettuare la costituzione della posizione assicurativa
presso l'Inps mentre per quelle intervenute a partire dal 31 luglio 2010 riconosce, a domanda, il diritto al trattamento pensionistico, sempre in presenza dei prescritti requisiti contributivi. al raggiungimento del requisito anagrafico.

Fonte : Italia Oggi del 5.1.2011
Paolo Gros
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