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Servizio di pronta reperibilità - chiarimenti

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Messaggio  valdanito Sab 22 Nov 2014 - 10:05

Salve, in questi giorni ho avuto modo di spulciare all'interno di questo forum il tema della reperibilità. Molti sono stati i casi pratici che mi hanno permesso di inquadrare l'argomento sotto diversi aspetti, ma alla fine mi rimangono sostanzialmente 2 grandi dubbi:

1) il giorno di riposo spetta anche in caso di reperibilità domenicale senza intervento? Se si, ok, ma se no, spetta solo per le ore di intervento o un'intera giornata?

2) cosa vuol dire che il recupero del riposo non riduce l'orario di lavoro settimanale? Se spetta il riposo e la settimana seguente bisogna comunque lavorare 36 ore (es. su 5 giorni) quando lo si può recuperare?

Per semplicità riporto due fonti: la prima ARAN e la seconda è una vostra risposta di qualche tempo fa.

RAL812_Orientamenti Applicativi
La disciplina contrattuale della reperibilità è compatibile con le disposizioni in materia di riposi del lavoratore contenute del D.Lgs.n.66/2003 ?

Che la reperibilità rappresenti solo un obbligo accessorio del dipendente, non equiparabile in alcun modo all’attività lavorativa né al cosiddetto lavoro di attesa né al lavoro straordinario è dato ormai acquisito da tempo (Cass. n.9468 del 9.9.1991; Cass. n. 1720 del 17.2.1987); non a caso, l’art.23 del CCNL del 14.9.2000 distingue l’indennità di reperibilità (che serve unicamente a compensare il “disturbo” arrecato al lavoratore reperibile e che non compete mai in caso di servizio effettivo) dal compenso spettante per l’ipotesi in cui alla reperibilità segua anche la chiamata e quindi una effettiva prestazione lavorativa.
Se a ciò si aggiunge che l’art.17 del D.Lgs.n.66/2003 stabilisce espressamente che i contratti collettivi possono derogare alla disciplina dei riposi giornalieri contenuta nell’art.7 dello stesso decreto a condizione che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo (v. commi 1 e 4 dell’articolo citato), si deve necessariamente concludere che la disciplina della reperibilità contenuta nell’art.23 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche non si pone in contrasto con le previsioni del D.Lgs.n.66/2003. Infatti:
quando alla reperibilità non segua la chiamata, il periodo di riposo spettante al lavoratore non viene minimamente intaccato, non essendo dubitabile che il periodo durante il quale il lavoratore è reperibile “non rientra nell’orario di lavoro” (ed è quindi un periodo di “riposo” - v. art.1, comma 2 lettera -b- D.Lgs.n.66/2003);
quando il lavoratore reperibile è chiamato in servizio, l’art.23, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.11 del CCNL del 5.10.2001, stabilisce che “… le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta … con equivalente recupero orario …”; anche in questo caso risulta sostanzialmente rispettato l’art.17, commi 1 e 4 del D.Lgs.n.66/2003;
nel particolare caso della reperibilità cadente di domenica o comunque nel giorno di riposo di riposo settimanale secondo il turno assegnato, l’art.23, comma 4 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa, fermo restando che la fruizione di tale riposo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale;
la previgente disciplina contrattuale sulla reperibilità è stata confermata dal recente CCNL 22.1.2004.


Messaggio Paolo Gros il Sab 19 Mag 2012 - 7:58
Corte Cassazione Sezione civile, lavoro 19/11/2008 n. 27477

1. Reperibilità - Funzione - Servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo - Limita ma non esclude il godimento del riposo stesso - Trattamento economico aggiuntivo - E' dovuto.
2. Reperibilità - servizio di reperibilità svolto in giorno festivo - Senza effettiva prestazione di lavoro - Diritto ad un ulteriore giorno di riposo compensativo - spetta solo ove previsto dalla contrattazione collettiva.
3. Reperibilità - Servizio di reperibilità svolto in giorno festivo - Senza effettiva prestazione di lavoro - mancato godimento di un ulteriore giorno di riposo compensativo - risarcimento del danno da usura psicofisica - Non spetta - Ragioni.
La Corte di Cassazione, Sezione civile, è stata chiamata a pronunciarsi ancora una volta sul dibattuto tema della reperibilità, con riguardo in particolare alla sua connessione con l’istituto del riposo compensativo.
Chiari i principi espressi dalla sentenza:
1. La reperibilità del dipendente, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa. Pertanto, non equivalendo ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice (nella specie la reperibilità era stata compensata con apposita indennità).
2. Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo in relazione al servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro, pur potendo essere previsto dalla contrattazione collettiva, non può trovare la sua fonte nell'art. 36 Cost., che prevede il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità, infatti, pur essendo una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, poiché è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve diversa tutela dall'ordinamento.
3. Il mancato godimento del giorno di riposo compensativo nel caso di servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo non dà diritto ad un particolare ristoro per il danno da usura psico-fisica in conseguenza del mancato recupero, nel caso in cui i dipendenti, nei giorni festivi soggetti a reperibilità, non abbiano svolto alcuna attività lavorativa. D'altro canto, all'obbligo di mera disponibilità ad una eventuale prestazione non può attribuirsi una idoneità ad incidere sul tessuto psico-fisico del lavoratore tale da configurare una violazione di norme generali.
Come emerge dai principi espressi dalla Corte, il punto focale e di raccordo tra la reperibilità ed il riposo compensativo è la contrattazione collettiva.
Per il Comparto Enti Locali esiste una norma ad hoc che disciplina e dirime la questione, l’art. 23 del CCNL 14/09/2000.
Tale disposizione contrattuale espressamente prevede e disciplina il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore assegnato ad un periodo di reperibilità domenicale o comunque ricadente nel giorno di riposo settimanale
L’art. 23 comma 4 del CCNL del 14/09/2000 specifica che la fruizione del riposo compensativo in tale ipotesi non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
La formulazione della norma sostanzialmente richiama e ripete, anche se in termini più chiari e precisi il testo dell’art. 49 comma 1 DPR 333/90 che precedentemente regolava la materia e ricalca il principio per cui il periodo di reperibilità di domenica o nella giornata di riposo settimanale non può in alcun modo essere equiparata ad effettiva prestazione lavorativa.
Conseguentemente, in considerazione di tale diversità della prestazione dovuta, anche il riconoscimento del diritto al riposo compensativo nei casi di reperibilità del lavoratore, non seguita da effettiva prestazione lavorativa, avviene in termini diversi da quelli stabiliti per le diverse ipotesi del lavoratore in reperibilità chiamato a rendere una effettiva prestazione lavorativa nel corso della stessa.
Pertanto nella settimana nella quale il dipendente già collocato in reperibilità nel giorno della domenica o del riposo compensativo, lo stesso deve comunque prestare le 36 ore di lavoro d’obbligo settimanale.
Concludendo, l’art. 23 comma 4 del CCNL 14/09/2000 secondo cui “ La fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale”, deve essere interpretata nel senso che il lavoratore che abbia prestato servizio di reperibilità di domenica o comunque in giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato e che fruisca del riposo compensativo è tenuto, comunque, a svolgere completamente l’orario di lavoro ordinario di 36 ore nelle settimane in cui gode del riposo.
Fonte:Blogspot.it

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