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Economie di gara
Chiedo cortesemente che cosa si intende per "economie di gara".
In un bando (procedura aperta) per la manutenzione delle strade comunali, è previsto quanto segue:
"Le eventuali economie di gara, risultanti dall’offerta dell’aggiudicatario,
verranno corrisposte all’amministrazione, in tutto o in parte con l’esecuzione
di opere aggiuntive.
In questo caso la computazione delle opere aggiuntiva avverà con le stesse
modalità dell’appalto principale.
L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere all’aggiudicatario
che le economie di gara, anche solo in parte, vengano corrisposte direttamente
tramite corrispettivo in denaro."
Chiedo se potete chiarirmi le idee. Grazie.
In un bando (procedura aperta) per la manutenzione delle strade comunali, è previsto quanto segue:
"Le eventuali economie di gara, risultanti dall’offerta dell’aggiudicatario,
verranno corrisposte all’amministrazione, in tutto o in parte con l’esecuzione
di opere aggiuntive.
In questo caso la computazione delle opere aggiuntiva avverà con le stesse
modalità dell’appalto principale.
L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere all’aggiudicatario
che le economie di gara, anche solo in parte, vengano corrisposte direttamente
tramite corrispettivo in denaro."
Chiedo se potete chiarirmi le idee. Grazie.
Elena64- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 26.12.14
Re: Economie di gara
le economie di gara sono le somme corrispondenti al ribasso d'asta, che l'amministrazione intende utilizzare per eseguire opere ulteriori alle stesse condizioni (prezzi unitari) dell'offerta principale (naturalmente previa variante e atto aggiuntivo).
Il meccanismo indicato però è un pò strano, ovvero: la ditta presenta offerta al ribasso, l'Amm. corrisponde alla ditta l'intero importo a base di gara chiedendo che per l'importo del ribasso vengano eseguite opere aggiuntive...
L'ultimo periodo sembra voler dire che l'Amm. corrisponde l'intero importo, e la Ditta restituisce (se richiesta) l'importo del ribasso in denaro all'Amm. stessa....
E' una modalità atipica, ma forse è legata ad un appalto con finanziamento esterno e la condizione che il ribasso d'asta ritorna all'ente finanziatore.
Il meccanismo indicato però è un pò strano, ovvero: la ditta presenta offerta al ribasso, l'Amm. corrisponde alla ditta l'intero importo a base di gara chiedendo che per l'importo del ribasso vengano eseguite opere aggiuntive...
L'ultimo periodo sembra voler dire che l'Amm. corrisponde l'intero importo, e la Ditta restituisce (se richiesta) l'importo del ribasso in denaro all'Amm. stessa....
E' una modalità atipica, ma forse è legata ad un appalto con finanziamento esterno e la condizione che il ribasso d'asta ritorna all'ente finanziatore.
nomade- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 24.06.11
Età : 61
Appalto con corrispettivo rappresentato da cessione beni immobili
Mille grazie a Nomade per la risposta, davvero esaustiva.
Mi rimane un dubbio, riguardante lo stesso gara.
Nello schema di contratto è riportato testualmente quanto segue:"L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 760.000,00, per lavori a misura, di cui per la sicurezza € 60.000,00.
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui sopra è costituito dal
trasferimento della proprietà di immobili comunali, il cui valore è stimato in €
939.000,00".
In un altro file .pdf (denominato "Specifiche al progetto") attualmente pubblicato nel sito web istituzionale, si precisa che "- lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto, devono intendersi riferiti ad un importo a base d’asta di € 430.000,00 anziché di € 760.000,00".
Nello schema di contratto sono stati individuati gli estremi catastali degli immobili che rappresenteranno il corrispettivo della cessione.
Lo schema di contratto prevede, inoltre, che "l'immissione del possesso degli immobili potrà avvenire su richiesta dell’aggiudicatario potrà essere autorizzata l’immissione nel possesso dei suddetti immobili prima della stipula del rogito. In tal caso verrà sottoscritto apposito contratto che avrà valore di preliminare di vendita degli immobili e, all’atto della sottoscrizione, la stazione appaltante, quale promittente venditrice, incamererà, a titolo di caparra confirmatoria,
l’importo della garanzia provvisoria dall’aggiudicatario in sede di gara."
Mi chiedo se, prima di stendere il contratto preliminare è necessario un previo frazionamento dei terreni (che rappresentano il corrispettivo dell'appalto) dato che il loro valore complessivo, pari a € 939.000,00 supera di molto l'importo a base di gara (€430.000,00 euro) sul quale le ditte partecipanti offriranno la percentuale di ribasso.
Come posso fare? Ringrazio. Cordiali saluti.
Mi rimane un dubbio, riguardante lo stesso gara.
Nello schema di contratto è riportato testualmente quanto segue:"L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 760.000,00, per lavori a misura, di cui per la sicurezza € 60.000,00.
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui sopra è costituito dal
trasferimento della proprietà di immobili comunali, il cui valore è stimato in €
939.000,00".
In un altro file .pdf (denominato "Specifiche al progetto") attualmente pubblicato nel sito web istituzionale, si precisa che "- lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto, devono intendersi riferiti ad un importo a base d’asta di € 430.000,00 anziché di € 760.000,00".
Nello schema di contratto sono stati individuati gli estremi catastali degli immobili che rappresenteranno il corrispettivo della cessione.
Lo schema di contratto prevede, inoltre, che "l'immissione del possesso degli immobili potrà avvenire su richiesta dell’aggiudicatario potrà essere autorizzata l’immissione nel possesso dei suddetti immobili prima della stipula del rogito. In tal caso verrà sottoscritto apposito contratto che avrà valore di preliminare di vendita degli immobili e, all’atto della sottoscrizione, la stazione appaltante, quale promittente venditrice, incamererà, a titolo di caparra confirmatoria,
l’importo della garanzia provvisoria dall’aggiudicatario in sede di gara."
Mi chiedo se, prima di stendere il contratto preliminare è necessario un previo frazionamento dei terreni (che rappresentano il corrispettivo dell'appalto) dato che il loro valore complessivo, pari a € 939.000,00 supera di molto l'importo a base di gara (€430.000,00 euro) sul quale le ditte partecipanti offriranno la percentuale di ribasso.
Come posso fare? Ringrazio. Cordiali saluti.
Elena64- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 26.12.14
Re: Economie di gara
l'esecuzione di lavori con corrispettivo, totale o parziale, costituito da beni immobili di proprietà dell'Amministrazione è disciplinata dall'art 53 del Codice dei Contratti e relativo regolamento attuativo.
D.lgs. 163/2006 art. 53:
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.
Regolamento DPR 207/2010:
Art. 111. Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
(art. 83, commi 3 e 5, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del codice, le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste l’offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.
2. Qualora le offerte pervenute riguardino l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori ovvero esclusivamente l'esecuzione di lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta.
Art. 112. Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
(art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.
Il primo punto da chiarire è l'importo effettivo dell'appalto (discrepanza tra schema di contratto e capitolato speciale): può essere risolto consultando il bando di gara (dati economici obbligatori) e ad ogni buon conto Computo metrico e relativo Quadro economico.
Il valore di euro 939.000,00 è apparentemente relativo alla stima Totale del valore immobili, che verranno parzialmente ceduti alla ditta aggiudicataria (per un controvalore di euro 430.000 o quanto verrà stabilito in sede di gara, dedotto il ribasso offerto): se ne deduce che l'Amm non ha ancora frazionato i beni da cedersi. Vista la normativa di cui sopra, gli immobili da cedersi dovevano già essere individuati nel Piano delle Alienazioni (e quindi, a rigore, già frazionati), o quantomeno oggetto di una perizia di stima che li individuasse esattamente.
Certo, seguendo la lettera di quanto esposto, sembrerebbe che per l'esecuzione dei lavori (euro 430.000) si cedono terreni già stimati (art. 112 regolamento) per euro 939.000, ma questa interpretazione è sicuramente errata, stante la sua chiarissima illegittimità nonchè produzione di danno erariale.
Ritengo che quanto prima vada chiarito esattamente nel bando di gara (atto correttivo, aggiuntivo, o altro rimedio legittimo) il quantum dei beni immobili da trasferirsi (perizia e schema di frazionamento, almeno) in modo da far corrispondere l'importo dei lavori con il valore degli immobili trasferiti.
Tale quantum verrà poi utilizzato nel contratto.
D.lgs. 163/2006 art. 53:
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.
Regolamento DPR 207/2010:
Art. 111. Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
(art. 83, commi 3 e 5, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del codice, le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste l’offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.
2. Qualora le offerte pervenute riguardino l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori ovvero esclusivamente l'esecuzione di lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta.
Art. 112. Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
(art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.
Il primo punto da chiarire è l'importo effettivo dell'appalto (discrepanza tra schema di contratto e capitolato speciale): può essere risolto consultando il bando di gara (dati economici obbligatori) e ad ogni buon conto Computo metrico e relativo Quadro economico.
Il valore di euro 939.000,00 è apparentemente relativo alla stima Totale del valore immobili, che verranno parzialmente ceduti alla ditta aggiudicataria (per un controvalore di euro 430.000 o quanto verrà stabilito in sede di gara, dedotto il ribasso offerto): se ne deduce che l'Amm non ha ancora frazionato i beni da cedersi. Vista la normativa di cui sopra, gli immobili da cedersi dovevano già essere individuati nel Piano delle Alienazioni (e quindi, a rigore, già frazionati), o quantomeno oggetto di una perizia di stima che li individuasse esattamente.
Certo, seguendo la lettera di quanto esposto, sembrerebbe che per l'esecuzione dei lavori (euro 430.000) si cedono terreni già stimati (art. 112 regolamento) per euro 939.000, ma questa interpretazione è sicuramente errata, stante la sua chiarissima illegittimità nonchè produzione di danno erariale.
Ritengo che quanto prima vada chiarito esattamente nel bando di gara (atto correttivo, aggiuntivo, o altro rimedio legittimo) il quantum dei beni immobili da trasferirsi (perizia e schema di frazionamento, almeno) in modo da far corrispondere l'importo dei lavori con il valore degli immobili trasferiti.
Tale quantum verrà poi utilizzato nel contratto.
nomade- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 24.06.11
Età : 61
Discrepanza tra bando di gara e schema di contratto
Ringrazio nuovamente Nomade per la cortese risposta.
Chiedo venia: il corrispettivo dell'appalto, rappresentato dalla cessione di beni immobili, non era inserito nel bando di gara, ma nello schema di contratto. La risposta di Nomade mi è stata utilissima perché ho appreso altre informazioni, che mi serviranno sicuramente.
Tornando all'argomento oggetto del quesito, ho letto poco fa il bando di gara. Con sorpresa vedo che il medesimo non è aderente allo schema di contratto (e viceversa) per quel che concerne il pagamento del corrispettivo dell'appalto. Nel bando di gara, infatti, è riportato testualmente che "L'opera è finanziata con mezzi di bilancio. I lavori eseguiti verranno liquidati in base a stati di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a € 150.000,00".
Ciò significa che il corrispettivo dell'appalto è rappresentato da denaro e non più dalla cessione di beni immobili? Cosa significa esattamente "finanziata con mezzi di bilancio?"
Lo schema di contratto e il bando dovevano essere coincidenti sul punto?
Lo schema di contratto sarà il vero e proprio testo contrattuale che sarà sottoscritto dalle parti od è possibile redigere un testo contrattuale più snello con un rinvio per relationem allo schema di contratto?
Grazie di nuovo.
Cordiali saluti.
Chiedo venia: il corrispettivo dell'appalto, rappresentato dalla cessione di beni immobili, non era inserito nel bando di gara, ma nello schema di contratto. La risposta di Nomade mi è stata utilissima perché ho appreso altre informazioni, che mi serviranno sicuramente.
Tornando all'argomento oggetto del quesito, ho letto poco fa il bando di gara. Con sorpresa vedo che il medesimo non è aderente allo schema di contratto (e viceversa) per quel che concerne il pagamento del corrispettivo dell'appalto. Nel bando di gara, infatti, è riportato testualmente che "L'opera è finanziata con mezzi di bilancio. I lavori eseguiti verranno liquidati in base a stati di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a € 150.000,00".
Ciò significa che il corrispettivo dell'appalto è rappresentato da denaro e non più dalla cessione di beni immobili? Cosa significa esattamente "finanziata con mezzi di bilancio?"
Lo schema di contratto e il bando dovevano essere coincidenti sul punto?
Lo schema di contratto sarà il vero e proprio testo contrattuale che sarà sottoscritto dalle parti od è possibile redigere un testo contrattuale più snello con un rinvio per relationem allo schema di contratto?
Grazie di nuovo.
Cordiali saluti.
Elena64- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 26.12.14
Re: Economie di gara
SE il bando di gara è stato emesso ai sensi dell'art. 53 dlgs163/2006 SENZA utilizzare la clausola del comma 10 (quella che dispone l'esclusività del corrispettivo=immobile comunale) allora la ditta offerente è libera sia di offrire solo un prezzo (comma 8 punto b)) oppure chiedere la cessione del bene immobile più un prezzo residuo eventuale (comma 8 punto a)).
Credo che l'Amm NON abbia utilizzato la clausola esclusiva (ovvero se a nessuno interessa l'immobile, e quindi tutte le ditte offrono un prezzo, la gara è dichiarata deserta): me lo fa pensare il fatto che si richiamino i "mezzi di bilancio", ovvero: la cifra dell'appalto è stata già prevista in apposito capitolo di bilancio comunale approvato, e su di esso è stato preso impegno di spesa.
Per le discrepanze, fa fede naturalmente il bando di gara: allo scopo, eventuali imprecisioni negli altri elaborati possono anche essere corrette in sede precedente alla gara, durante la pubblicazione del bando (va valutata attentamente, vista la giurisprudenza in merito, l'essenzialità o meno delle modifiche introdotte, che potrebbero portare ad un allungamento dei termini di gara o a una sua riproposizione previo annullamento del vecchio)
Modifiche successive del contratto vanno valutate attentamente (se propongo alla ditta vincitrice un contratto diverso, in senso a lei sfavorevole, dallo schema previsto in gara ci potrebbero essere gli estremi e gli appigli per un contenzioso).
Credo che l'Amm NON abbia utilizzato la clausola esclusiva (ovvero se a nessuno interessa l'immobile, e quindi tutte le ditte offrono un prezzo, la gara è dichiarata deserta): me lo fa pensare il fatto che si richiamino i "mezzi di bilancio", ovvero: la cifra dell'appalto è stata già prevista in apposito capitolo di bilancio comunale approvato, e su di esso è stato preso impegno di spesa.
Per le discrepanze, fa fede naturalmente il bando di gara: allo scopo, eventuali imprecisioni negli altri elaborati possono anche essere corrette in sede precedente alla gara, durante la pubblicazione del bando (va valutata attentamente, vista la giurisprudenza in merito, l'essenzialità o meno delle modifiche introdotte, che potrebbero portare ad un allungamento dei termini di gara o a una sua riproposizione previo annullamento del vecchio)
Modifiche successive del contratto vanno valutate attentamente (se propongo alla ditta vincitrice un contratto diverso, in senso a lei sfavorevole, dallo schema previsto in gara ci potrebbero essere gli estremi e gli appigli per un contenzioso).
nomade- Messaggi : 48
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