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Parere modifica programma triennale fabbisogno personale
Caro Paolo,
l'ente, quest'anno, ha modificato ben 5 volte il programma triennale del fabbisogno del personale 2011/2013 , sempre per assunzioni a tempo determinato, con relative delibere di Giunta, senza però mai chiedere il parere al collegio dei revisori. Gradire sapere:
a) se l'ente avrebbe dovuto chiedere il parere dei revisori?
b) se l'ente avrebbe dovuto chiedere il parere dei revisori solo nel caso ci fosse stata anche una variazione della spesa in seguito alla modifica del programma?
c) se si, qual'è la norma che lo prevede?
Inoltre,
d) non ho ben capito, e non ho trovato nulla che mi chiarisse le idee, se il limite, "previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, modificato dalla L. di Stabilità, con il quale si estende anche agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa entro il limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009" si applica già a partire dal 2011 o vale dal 2012? (nel senso che se un ente sa di aver superato il limite a novembre 2011, può fare assunzioni a tempo detrminato, sforando, pertanto, tale limite, oppure non può)
grazie per la solita gentilezza.
saluti
l'ente, quest'anno, ha modificato ben 5 volte il programma triennale del fabbisogno del personale 2011/2013 , sempre per assunzioni a tempo determinato, con relative delibere di Giunta, senza però mai chiedere il parere al collegio dei revisori. Gradire sapere:
a) se l'ente avrebbe dovuto chiedere il parere dei revisori?
b) se l'ente avrebbe dovuto chiedere il parere dei revisori solo nel caso ci fosse stata anche una variazione della spesa in seguito alla modifica del programma?
c) se si, qual'è la norma che lo prevede?
Inoltre,
d) non ho ben capito, e non ho trovato nulla che mi chiarisse le idee, se il limite, "previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, modificato dalla L. di Stabilità, con il quale si estende anche agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa entro il limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009" si applica già a partire dal 2011 o vale dal 2012? (nel senso che se un ente sa di aver superato il limite a novembre 2011, può fare assunzioni a tempo detrminato, sforando, pertanto, tale limite, oppure non può)
grazie per la solita gentilezza.
saluti
ADVISOR- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 09.01.11
Piano
Per punti
-il parere del revisore e' previsto ex lege
-l’art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che dispone: “A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all’art. 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni ed integrazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
-avranno il limite del 50% della spesa del personale assunto con contratto flessibile nel 2009 a partire dal prossimo 1 gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità
-il parere del revisore e' previsto ex lege
-l’art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che dispone: “A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all’art. 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni ed integrazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
-avranno il limite del 50% della spesa del personale assunto con contratto flessibile nel 2009 a partire dal prossimo 1 gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità
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