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http://www.irpef.info/Lavoratori invalidi e maggiorazione.
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Lavoratori invalidi e maggiorazione.
Avrei bisogno di una mano per la seguente situazione.
Dipendente con invalidità superiore al 74%.
Mi chiede come fare per il riconoscimento della maggiorazione, cioè la possibilità di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.
Non voglio per ora scendere in profondità,... vorrei capire come funziona dal punto di vista procedurale.
Deve fare una domanda all'ente?? all'inpdap direttamente?? esiste una modulistica?? deve richieder qualcosa??
Dipendente con invalidità superiore al 74%.
Mi chiede come fare per il riconoscimento della maggiorazione, cioè la possibilità di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.
Non voglio per ora scendere in profondità,... vorrei capire come funziona dal punto di vista procedurale.
Deve fare una domanda all'ente?? all'inpdap direttamente?? esiste una modulistica?? deve richieder qualcosa??
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Maggiorazione invalidi
Ti riporto mio post in Passweb PA04
La Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito .L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come già detto, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono invece la frazionabilità ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo dei giorni fruiti.L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari. I periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza
I contributi da versare a questo Istituto, nella fattispecie, dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Soccorre, infatti, nella materia la normativa di cui al decreto legislativo 564/96, che , per quanto attiene i soli effetti pensionistici, reca disposizioni in tema di contribuzione figurativa. In particolare,.7 dal disposto dell'art.2 del decreto si evince chiaramente che gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; in mancanza, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici, con onere a carico di questo Istituto. L'istituto della contribuzione figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridottaIl riferimento all'istituto della copertura figurativa, pertanto, contenuto nella norma, rapportato al tetto retributivo, non può che avere destinatari, datori di lavoro privati, iscritti alla gestione dell'A.G.O., sia ai fini assicurativi per le prestazioni di maternità che pensionistici
E, pertanto, a fronte di pagamento di retribuzioni nei casi di congedo tutelati dalla legge, devono essere versati i relativi contributi previdenziali.
E’ del tutto evidente quindi che tale beneficio e’ riconosciuto dall’Ente datore di lavoro ed inserito nel PA04 ( come ci dice l’inpdap : L'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità) con la retribuzione di fatto percepita non avendo l’inpdap in materia di riconoscimento di detto beneficio competenza alcuna.
Vedasi :
http://www.handylex.org/stato/c100102.shtml
Ti allego fac simile di richiesta
.
La Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito .L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come già detto, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono invece la frazionabilità ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo dei giorni fruiti.L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari. I periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza
I contributi da versare a questo Istituto, nella fattispecie, dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Soccorre, infatti, nella materia la normativa di cui al decreto legislativo 564/96, che , per quanto attiene i soli effetti pensionistici, reca disposizioni in tema di contribuzione figurativa. In particolare,.7 dal disposto dell'art.2 del decreto si evince chiaramente che gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; in mancanza, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici, con onere a carico di questo Istituto. L'istituto della contribuzione figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridottaIl riferimento all'istituto della copertura figurativa, pertanto, contenuto nella norma, rapportato al tetto retributivo, non può che avere destinatari, datori di lavoro privati, iscritti alla gestione dell'A.G.O., sia ai fini assicurativi per le prestazioni di maternità che pensionistici
E, pertanto, a fronte di pagamento di retribuzioni nei casi di congedo tutelati dalla legge, devono essere versati i relativi contributi previdenziali.
E’ del tutto evidente quindi che tale beneficio e’ riconosciuto dall’Ente datore di lavoro ed inserito nel PA04 ( come ci dice l’inpdap : L'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità) con la retribuzione di fatto percepita non avendo l’inpdap in materia di riconoscimento di detto beneficio competenza alcuna.
Vedasi :
http://www.handylex.org/stato/c100102.shtml
Ti allego fac simile di richiesta
.
Re: Lavoratori invalidi e maggiorazione.
mi sono spiegato male.....
facevo riferimento ad un'altra situazione.
L’argomento di cui al titolo risulta disciplinato dall’art.80 comma 3 della legge n.388/2000,che così dispone :”. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Il dipendente interessato cosa deve fare per poter godere della maggiorazione??
facevo riferimento ad un'altra situazione.
L’argomento di cui al titolo risulta disciplinato dall’art.80 comma 3 della legge n.388/2000,che così dispone :”. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Il dipendente interessato cosa deve fare per poter godere della maggiorazione??
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Lavoratori invalidi e maggiorazione
Ho fatto la stessa inversione del problema ( due anni ...due mesi ) di analogo post su Passweb Pao4 ( sono di coccio! )
verifica su
https://entilocali.forumattivo.it/t492-pa04-maggiorazione
....se ti rimangono dubbi postali tranquillamente
verifica su
https://entilocali.forumattivo.it/t492-pa04-maggiorazione
....se ti rimangono dubbi postali tranquillamente
Re: Lavoratori invalidi e maggiorazione.
Nella normativa Inpdap ho trovato l'Informativa 75 del 2001.
Requisito = invalidità superiore al 74%
Il diritto alla maggiorazione - dice l'informativa - viene riconosciuto su richiesta degli interessati,
Ma in pratica qual è il momento in cui il dipe deve avanzare la richiesta per il riconoscimento della maggiorazione?? al momento della domnda di pensione oppure anche prima, per verificare l'esistenza dei requisiti .....
esiste una modulistica specifica??
Inoltre la informativa specifica che la maggiorazione vale siua ai fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva...
cioè, e scusate la mia ignoranza assoluta in materia, ai fini del perfezionamento del requisito per la pensione di anzianità ( età + anzianità contributiva) ... ma anche ai fini del calcolo vero e prorpio della pensione??
Requisito = invalidità superiore al 74%
Il diritto alla maggiorazione - dice l'informativa - viene riconosciuto su richiesta degli interessati,
Ma in pratica qual è il momento in cui il dipe deve avanzare la richiesta per il riconoscimento della maggiorazione?? al momento della domnda di pensione oppure anche prima, per verificare l'esistenza dei requisiti .....
esiste una modulistica specifica??
Inoltre la informativa specifica che la maggiorazione vale siua ai fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva...
cioè, e scusate la mia ignoranza assoluta in materia, ai fini del perfezionamento del requisito per la pensione di anzianità ( età + anzianità contributiva) ... ma anche ai fini del calcolo vero e prorpio della pensione??
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Invalidi e maggiorazione
Amio avviso tale maggiore ha una decorrenza ex nunc e non ex tunc per cui richiederla in sede di pendione mi sembra una stranezza e non applicabile .
Ad un certo punto della vita lavorativa il dipendente presenta istanza al proprio ente allegando certificazione medica del medico di famiglia.
L'Ente sottopone il dipendente alla visita della commissione mediaca asl che certifica l'inabilita' oltre o almeno al 74%.
Da quel momento il dipendente potra' fruire dei benefici art,80 comma 3 per cui potra' lavorare un periodo inferiore proprio perche' inabile almeno al 74%.
In sede di computo al diritto pensionistico quinsi si applica il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva nel limite massimo di 5 anni.
Il periodo calcolato in beneficio ( due mesi fino a 5 anni ) sono figurativi e quindi come anzidetto non validi quale montante contributivo.
Non sono a conoscenza di modulistica specifica , credo infatti basta una semplice istanza che citi le motivazioni della richiesta con allegato il primo certificato medico .
Forse il collega Abal60 che svolge questo lavoro in modo specifico potrebbe avere modulistica , qualora esista.
Ad un certo punto della vita lavorativa il dipendente presenta istanza al proprio ente allegando certificazione medica del medico di famiglia.
L'Ente sottopone il dipendente alla visita della commissione mediaca asl che certifica l'inabilita' oltre o almeno al 74%.
Da quel momento il dipendente potra' fruire dei benefici art,80 comma 3 per cui potra' lavorare un periodo inferiore proprio perche' inabile almeno al 74%.
In sede di computo al diritto pensionistico quinsi si applica il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva nel limite massimo di 5 anni.
Il periodo calcolato in beneficio ( due mesi fino a 5 anni ) sono figurativi e quindi come anzidetto non validi quale montante contributivo.
Non sono a conoscenza di modulistica specifica , credo infatti basta una semplice istanza che citi le motivazioni della richiesta con allegato il primo certificato medico .
Forse il collega Abal60 che svolge questo lavoro in modo specifico potrebbe avere modulistica , qualora esista.
Re: Lavoratori invalidi e maggiorazione.
per la modulistica .... spero in Abal60 ...
per il resto, l'invalidità se è già stata certificata, prendo atto solamente della certificazione del dipendente o devo richieder ugualmente nuova visita??
la percentuale non deve essere superiore al 74%.... e quindi almeno 75%??
a livello di stipendi e DMA devo fare qualcosa??
per il resto, l'invalidità se è già stata certificata, prendo atto solamente della certificazione del dipendente o devo richieder ugualmente nuova visita??
la percentuale non deve essere superiore al 74%.... e quindi almeno 75%??
a livello di stipendi e DMA devo fare qualcosa??
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Invalidita lex 388
Alle amministrazioni d'appartenenza è demandato l'accertamento della sussistenza del requisito per il diritto all'attribuzione delle maggiorazioni in questione e la trasmissione della relativa documentazione alla Sede Inpdap competente territorialmente.
Quindi come detto ricevi la domanda , sottoponi il dipendente alla Commissione medica provinciale ed avuto l'esito si concede il beneficio .
La % deve essere superiore al 74% come giustamente hai scritto.
Il soggetto potra' andare in pensione 5 anni prima ed il versamento dei contributi figurativi avverra' dopo l'invio della pratica pensionistica all'Inpdap poiche' l'istituto verifichera' l'inserimento del beneficio nel PA04 .
Ritengo sara' l'Inpdap stesso ad inserire a ruolo ed a computare il dovuto dell'ente per contribuzione figurativa per il periodo di beneficio.
In sede annuale non e' possibile fare nulla tant'e' che non e' che il dipendente lavori due mesi in meno e' che ogni anno si computa di 14 mesi ai fini del diritto a pensione.
In ultima analisi ,nel massimo, un dipendente che fruisce del beneficio potra', qualora servano 36 anni lavorativi sommati all'eta' anagrafica andare in pensione con la stessa eta' anagrafica ma con soli 31 anni di lavoro.
Quindi come detto ricevi la domanda , sottoponi il dipendente alla Commissione medica provinciale ed avuto l'esito si concede il beneficio .
La % deve essere superiore al 74% come giustamente hai scritto.
Il soggetto potra' andare in pensione 5 anni prima ed il versamento dei contributi figurativi avverra' dopo l'invio della pratica pensionistica all'Inpdap poiche' l'istituto verifichera' l'inserimento del beneficio nel PA04 .
Ritengo sara' l'Inpdap stesso ad inserire a ruolo ed a computare il dovuto dell'ente per contribuzione figurativa per il periodo di beneficio.
In sede annuale non e' possibile fare nulla tant'e' che non e' che il dipendente lavori due mesi in meno e' che ogni anno si computa di 14 mesi ai fini del diritto a pensione.
In ultima analisi ,nel massimo, un dipendente che fruisce del beneficio potra', qualora servano 36 anni lavorativi sommati all'eta' anagrafica andare in pensione con la stessa eta' anagrafica ma con soli 31 anni di lavoro.
Re: Lavoratori invalidi e maggiorazione.
Alle amministrazioni d'appartenenza è demandato l'accertamento della sussistenza del requisito per il diritto all'attribuzione delle maggiorazioni in questione e la trasmissione della relativa documentazione alla Sede Inpdap competente territorialmente.
Io ho già a disposizione copia della seguente certificazione:
... La Commissione certifica che ai sensi della legge 18 del 11.02.1980 .... invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in mosura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13 legge 118/71) = 80%
data presentazione domanda 31.07.1987
data visita 03.11.1987
Posso considerare la seguente certificazione, farne una copia e mandare tutto all'Inpdap o devo sottoporre nuovamente il dipendente ad un nuovo accertamento circa la sussistenza del requisito??
Io ho già a disposizione copia della seguente certificazione:
... La Commissione certifica che ai sensi della legge 18 del 11.02.1980 .... invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in mosura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13 legge 118/71) = 80%
data presentazione domanda 31.07.1987
data visita 03.11.1987
Posso considerare la seguente certificazione, farne una copia e mandare tutto all'Inpdap o devo sottoporre nuovamente il dipendente ad un nuovo accertamento circa la sussistenza del requisito??
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Lavoratori invalidi
Caro Andrea puoi tranquillamente procedere in quanto la Commissione medica ha cosi' scritto : "con riduzione permanente " che presume il fatto che non sia possibile un reintegro dell'invalidita' in variazione ( - 74% ) nel corso del tempo , ovvero il soggetto ha una invalidita' tale da "permanere" nel tempo.
La decorrenza sara' dal 31.07.1987, data dell'istanza.( vedi altri post in Passweb a riguardo )
La decorrenza sara' dal 31.07.1987, data dell'istanza.( vedi altri post in Passweb a riguardo )
Invalidi e maggiorazione
In merito alla domanda che il dipendente deve produrre per ottenere i benefici dell'articolo 80 c. 3 legge 388/00, non ho uno specifico modello. Posso spiegare le proceduro che adotto.
Alcuni dipendenti hanno prodotto istanza, a titolo personale ed ante 2010, alla commissione preposta presso l'ASL di appartenenza, per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e non dipendente d servizio.
Dopo essere stati convocati dalla commissione ed aver sostenuto la visita, solitamente ricevono copia del verbale con la percentuale di invalidità (supponiamo 78%) con rivedibilità tra 5 anni.Una volta in possesso di tale documento, faccio presentare all'interessato al protocollo dell'ente, la domanda tesa ad ottenere i benefici art 80 c. 3 legge 388/2000, allegando alla stessa doc. identità e copia del verbale.
Per eccesso di zelo (ma non è previsto) una volta in possesso della documentazione di cui sopra, invio copia autentica di tutto, a mezzo raccomandata AR alla sede INPDAP competente, con una semplice nota di trasmissione.
In questo modo, quando il soggetto andrà in pensione, ci saranno agli atti 2 pratiche;
la prima indirizzata all'Ente preposto alla concessione ed al calcolo dei benefici; la stessa risulta anche agli atti della sede INPDAP (della serie fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio).
Particolare attenzione deve essere posta ai soggetti che hanno ottenuto una percentuale di invalidità "rivedibile". In questo caso, se al termine di tale periodo, ed a seguito di visita di controllo alla CM, la percentuale di invalidità attribuita scende al 70%, è palese che i benefici non competono più.
Tale caso, spesso, si riscontra in malattie tumorali che (.... ma solo Dio lo sa) teoricamente dopo 5 anni vengono considerati guarite o meglio con percentuale di invalidità inferiore al 75%.....
Ultima cosa da tener presente è la decorrenza dei benefici: gli stessi devono partire dalla data dell'istanza alla Commissione Medica e non dalla data della seduta e del relativo verbale. A tale riguardo le note operative INPDAP 36/2003 e 2006 sono chiare.
Spero di essere stato d'aiuto.
Alcuni dipendenti hanno prodotto istanza, a titolo personale ed ante 2010, alla commissione preposta presso l'ASL di appartenenza, per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e non dipendente d servizio.
Dopo essere stati convocati dalla commissione ed aver sostenuto la visita, solitamente ricevono copia del verbale con la percentuale di invalidità (supponiamo 78%) con rivedibilità tra 5 anni.Una volta in possesso di tale documento, faccio presentare all'interessato al protocollo dell'ente, la domanda tesa ad ottenere i benefici art 80 c. 3 legge 388/2000, allegando alla stessa doc. identità e copia del verbale.
Per eccesso di zelo (ma non è previsto) una volta in possesso della documentazione di cui sopra, invio copia autentica di tutto, a mezzo raccomandata AR alla sede INPDAP competente, con una semplice nota di trasmissione.
In questo modo, quando il soggetto andrà in pensione, ci saranno agli atti 2 pratiche;
la prima indirizzata all'Ente preposto alla concessione ed al calcolo dei benefici; la stessa risulta anche agli atti della sede INPDAP (della serie fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio).
Particolare attenzione deve essere posta ai soggetti che hanno ottenuto una percentuale di invalidità "rivedibile". In questo caso, se al termine di tale periodo, ed a seguito di visita di controllo alla CM, la percentuale di invalidità attribuita scende al 70%, è palese che i benefici non competono più.
Tale caso, spesso, si riscontra in malattie tumorali che (.... ma solo Dio lo sa) teoricamente dopo 5 anni vengono considerati guarite o meglio con percentuale di invalidità inferiore al 75%.....
Ultima cosa da tener presente è la decorrenza dei benefici: gli stessi devono partire dalla data dell'istanza alla Commissione Medica e non dalla data della seduta e del relativo verbale. A tale riguardo le note operative INPDAP 36/2003 e 2006 sono chiare.
Spero di essere stato d'aiuto.
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Re: Lavoratori invalidi e maggiorazione.
grazie mille.
nel mio caso allora la situazione è alquanto semplice visto che di fatto sono già in possesso di un verbale di CM che stabilisce una percentuale di invalidità (a prima vista non rivedibile) pari a 80%.
se ho capito bene, faccio una copia del verbale + copia carta identità + copia lettera dipendente per richiesta del beneficio e spedisco tutto all'Inpdap.....
ok??
nel mio caso allora la situazione è alquanto semplice visto che di fatto sono già in possesso di un verbale di CM che stabilisce una percentuale di invalidità (a prima vista non rivedibile) pari a 80%.
se ho capito bene, faccio una copia del verbale + copia carta identità + copia lettera dipendente per richiesta del beneficio e spedisco tutto all'Inpdap.....
ok??
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Lavoratori invalidi
... della serie "La prudenza non è mai di troppo!".
PS - Per Paolo
Non ho avuto nemmeno il tempo di guardarmi allo specchio (d'altronde non è proprio un bel vedere!) per formulare il quesito di cui ti ho parlato circa i benefici art. 80 c. 3 legge 388/2000 da inoltrare all'inpdap.
Appena ci riuscirò, ti manderò copia..... ma per la risposta dell'inpdap, mi auguro che arrivi prima di babbo natale... 2011.
Ciao - Andrea
PS - Per Paolo
Non ho avuto nemmeno il tempo di guardarmi allo specchio (d'altronde non è proprio un bel vedere!) per formulare il quesito di cui ti ho parlato circa i benefici art. 80 c. 3 legge 388/2000 da inoltrare all'inpdap.
Appena ci riuscirò, ti manderò copia..... ma per la risposta dell'inpdap, mi auguro che arrivi prima di babbo natale... 2011.
Ciao - Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Re: Lavoratori invalidi e maggiorazione.
andrea, l'importante non è essere belli ma essere interessantiabal60 ha scritto:... della serie "La prudenza non è mai di troppo!".
PS - Per Paolo
Non ho avuto nemmeno il tempo di guardarmi allo specchio (d'altronde non è proprio un bel vedere!) per formulare il quesito di cui ti ho parlato circa i benefici art. 80 c. 3 legge 388/2000 da inoltrare all'inpdap.
Appena ci riuscirò, ti manderò copia..... ma per la risposta dell'inpdap, mi auguro che arrivi prima di babbo natale... 2011.
Ciao - Andrea
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Re: Lavoratori invalidi e maggiorazione.
io sono bello!
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Lavoratori invalidi e maggiorazione.
ma magari non sei interessantean.bal ha scritto:io sono bello!
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
INTERESSANTE
X Aidi....
sono completamente d'accordo!!!!!!!
Ciao
sono completamente d'accordo!!!!!!!
Ciao
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
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