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ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE

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ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE Empty ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE

Messaggio  Marco P. Lun 19 Dic 2011 - 16:38

Buongiorno, sapete dirmi come si ottiene l'abilitazione per ufficiale di riscossione (che dovrebbe esercitare in favore di un Comune per la riscossione coattiva di tributi comunali) ?

Grazie

Marco P.

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ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE Empty Ufficiale della riscossione

Messaggio  Paolo Gros Mar 20 Dic 2011 - 0:12

Riporto l'unico bando di concorso che ad oggi mi pare sia stato eseguito al riguardo :

AGENZIA DELLE ENTRATE



CONCORSO (scad. 15 dicembre 2003)

Indizione degli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione



1. Requisiti di ammissione

1.1. Per l'ammissione all'esame, sono richiesti i seguenti

requisiti:

a) eta' non inferiore ai diciotto anni;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado,

conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, ovvero

titolo di studio conseguito all'estero, o titolo estero conseguito in

Italia, riconosciuti equipollenti al diploma di scuola media

superiore ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

c) cittadinanza italiana;

d) idoneita' psico-fisica all'esercizio delle funzioni di

ufficiale della riscossione;

e) per i candidati di sesso maschile, aver ottemperato alle

norme sul servizio di leva;

f) godimento dei diritti civili.

1.2. Non sono ammessi all'esame coloro che sono esclusi

dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati interdetti dai

pubblici uffici, nonche' coloro che sono stati destituiti o

dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero

sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi

dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

1.3. Il prefetto puo' disporre in ogni momento, con decreto

motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame per difetto dei

prescritti requisiti.

1.4. I requisiti di cui al punto 1.1 devono essere posseduti alla

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda

di ammissione.

2. Presentazione delle domande - Termine e modalita'

2.1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta

semplice, secondo lo schema allegato, che costituisce parte

integrante del presente bando, deve essere presentata a mano o

spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso bando

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4" serie

speciale «Concorsi ed esami», alla Prefettura - Ufficio Territoriale

del Governo nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il

candidato ha la residenza (a tal fine e' possibile consultare

l'elenco delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo

disponibile sul sito internet www.interno.it).

I candidati residenti nella Provincia Autonoma di Trento, nella

Provincia Autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta devono

presentare le domande, con le stesse modalita' ed entro lo stesso

termine, rispettivamente, al Commissario del Governo per la Provincia

Autonoma di Trento, al Commissario del Governo per la Provincia

Autonoma di Bolzano e al Presidente della Regione Valle d'Aosta.

2.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo non sono

responsabili della mancata ricezione della domanda dovuta ad

eventuali disguidi o ritardi postali.

2.3. Al fine dell'accertamento della tempestivita' nella

presentazione della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio

ricevente per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data

dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento.

2.4. Qualora il termine di presentazione della domanda scada in

giorno festivo, la scadenza si intende differita al primo giorno

feriale immediatamente seguente.

2.5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127,

non e' necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda

di ammissione all'esame.

2.6. Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi,

l'esclusione dagli esami di abilitazione, le domande non firmate e

quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti al punto 2.1.

2.7. Il candidato e' tenuto a comunicare alla Prefettura -

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di residenza, a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale

variazione del recapito indicato nella domanda.

2.8. Ai candidati appartenenti alle categorie previste

dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le

norme di cui agli articoli 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati

di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione

all'handicap. Pertanto, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6

del 24 luglio 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di partecipazione

avanzata dai candidati portatori di handicap dovra' essere corredata

da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria, che

ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui

sopra, al fine di consentire alla Prefettura - Ufficio Territoriale

del Governo competente di predisporre per tempo i mezzi e gli

strumenti atti a garantire una regolare partecipazione dei predetti

candidati alla procedura di abilitazione.

3. Commissione d'esame

3.1. In ogni sede d'esame e' insediata una commissione

esaminatrice, nominata dal Prefetto e composta:

a) dal Prefetto o da un suo delegato, in qualita' di

Presidente;

b) da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto

delle prove d'esame, di cui uno scelto tra i funzionari dell'Agenzia

delle Entrate con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra

docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'Agenzia

stessa, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165;

c) da un impiegato dell'Agenzia delle Entrate, con posizione

non inferiore alla C1, incaricato delle funzioni di segretario;

d) da due membri supplenti, che intervengono alle sedute della

commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e

documentato dei membri effettivi.

3.2. Il Presidente della commissione esaminatrice impartisce le

direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e,

per le prove attitudinali, e' affiancato da un comitato per la

vigilanza nominato dal Prefetto. Si applicano, ove compatibili, le

disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3.3. La commissione prevede speciali modalita' di svolgimento

delle prove di esame per consentire ai soggetti di cui al punto 2.8

di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri

candidati.

4. Trattamento dei dati personali

4.1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre

1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di

ammissione all'esame sono raccolti dalle Prefetture - Uffici

Territoriali del Governo e dalle stesse trattati in base all'articolo

31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalita' di gestione

dell'esame medesimo.

4.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possono

comunicare i dati di cui al punto 4.1 unicamente alle amministrazioni

pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.

4.3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti

ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996 nei confronti

delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo titolari del

trattamento.

4.4. Con decreto del Prefetto sono nominati, ai sensi

dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili del

trattamento, i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in

materia di sicurezza.

5. Prove d'esame

5.1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio

interdisciplinare e si svolge su base decentrata nelle citta' sede

delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Se il numero

delle domande presentate in una sede d'esame e' inferiore a venti, le

prove si svolgono nel capoluogo di regione.

5.2. La prova attitudinale ha luogo nelle sedi, nel giorno e

nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

- 4" serie speciale «Concorsi ed esami», dell'11 maggio 2004, e tale

pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

5.3. La prova attitudinale e' basata su una serie di quesiti a

risposta multipla predisposti dalla commissione esaminatrice e da

essa valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale

e specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale

della riscossione e verte sulle seguenti materie:

a) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo

all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;

b) nozioni di merceologia e di estimo;

c) nozioni di matematica.

5.4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova

attitudinale, di codici, raccolte normative, testi, appunti di

qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di

informazioni o alla trasmissione di dati.

5.5. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione

dall'esame, debbono presentarsi, per sostenere la prova attitudinale,

nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, pena l'esclusione dalla

prova.

5.6. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati

che abbiano ottenuto nella prova attitudinale una votazione di almeno

ventuno trentesimi, verte sulle stesse materie oggetto di tale prova,

nonche' su:

a) nozioni di diritto civile;

b) nozioni di diritto tributario, con particolare riferimento

alle disposizioni sulla riscossione dei tributi, ed elementi di

diritto della previdenza sociale, con riguardo alle procedure

contenziose.

5.7. Consegue l'idoneita' il candidato che abbia riportato nel

colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

5.8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono

essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di

validita'.

6. Ammissione al colloquio

6.1. La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui

e provvede a convocare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, i candidati ammessi, indicando loro il voto conseguito

nella prova attitudinale. Tale convocazione viene comunicata ai

singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi

dovranno sostenere la prova.

6.2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati

ai fini degli adempimenti di cui al punto 7.1.

6.3. Al termine delle prove orali, la commissione esaminatrice

comunica all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei candidati

risultati idonei, aggregati per provincia.

7. Conseguimento dell'abilitazione

7.1 Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di

ufficiale della riscossione, i candidati idonei producono al Prefetto

competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, le

dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e

modifiche, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita' personali:

a) il possesso del titolo di studio di cui al punto 1.1;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la cittadinanza italiana;

d) il godimento dei diritti politici e civili;

e) di non aver riportato condanne penali;

f) per gli idonei di sesso maschile, la posizione nei riguardi

del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio

prestato, come ufficiale o come sottufficiale o militare di truppa,

oppure dell'esonero dal servizio.

7.2. I candidati idonei devono produrre, entro il termine di cui

al punto 7.1., anche un certificato medico rilasciato dall'Azienda

unita' Sanitaria Locale competente per territorio ovvero, se il

candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico

di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare, cui spetta di

autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante l'idoneita' psico

- fisica all'impiego.

7.3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto

7.1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli

uffici competenti.

8. Patentino di abilitazione

8.1. Il Prefetto rilascia ai candidati risultati idonei e in

possesso dei requisiti di cui al punto 1.1 un patentino di

abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della

riscossione.

9. Ricorsi

9.1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura di

abilitazione, puo' essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR,

entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione o dalla

data di conoscenza dell'atto che s'intende impugnare.

Roma, 21 ottobre 2003

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Messaggio  Marco P. Mar 20 Dic 2011 - 5:43

Ho provato a chiedere alla locale agenzia delle Entrate in merito ai futuri bandi per conseguire l'abilitazione alle funzione di ufficiale di riscossione ma non hanno saputo darmi risposte.

C'e' un ufficio specifico che si occupa della materia al quale potersi rivolgere per avere informazioni precise?

Grazie

Marco P.

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Messaggio  Paolo Gros Mar 20 Dic 2011 - 5:57

vedi al link

http://www.anaresep.it/news/2006/comunicato.asp

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Messaggio  tati Ven 30 Dic 2011 - 4:15

Attendiamo consiglio per gli ufficiali della riscossione abilitati i nriferimento a queste ultime modifiche apportate....grazie 1000....auguri!!!

Paolo Gros ha scritto:vedi al link

http://www.anaresep.it/news/2006/comunicato.asp


tati

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Messaggio  tati Gio 12 Gen 2012 - 11:48

Ciao paolo,

Vorrei aggiornamenti sulla figura dell'ufficiale di riscossione in riferimento agli enti pubblici....(comuni) per la riscossione coattiva...
Deve o no essere espletata obbligatoriamente da tale figura....?!
Grazie anticipatamente!

tati

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Messaggio  Paolo Gros Gio 12 Gen 2012 - 23:18

A legislazione attuale , con la massima confusione creata, l'ente in diretta per le procedure di coazione deve avvalersi dell'ufficiale della riscossione per poter utilizzare le procedure del 602.
In assenza deve avvalersi dell'ufficiale giudiziario .
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Messaggio  Marco P. Gio 19 Gen 2012 - 12:57

sapete dirmi se ci sono bandi in corso o di prossima emanazione per acquisire la qualifica di ufficiale di riscossione?

Grazie a tutti

Marco P.

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Messaggio  Paolo Gros Gio 19 Gen 2012 - 23:25

Dall'istituzione della figura professionale vi e' stato un solo corso e nell'attuale neppure se ne parla .
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 20 Gen 2012 - 2:04

Paolo Gros ha scritto:Dall'istituzione della figura professionale vi e' stato un solo corso e nell'attuale neppure se ne parla .

mi permetto di aggiungere che oltre al corso segnalato da paolo del 2003 c'è stato un'altro corso, il primo, nel 1995

quasi tutti quelli abilitati lavorano per le concessionarie private

Le informazioni dei soggetti abilitati alle funzioni di Ufficiale della Riscossione possono essere acquisite alla Procura della Repubblica presso i Tribunali Provinciali

Per i soggetti abilitati va poi Richiesta l'autorizzazione Prefettizia per lo svolgimento delle funzioni, indicando i Comuni presso i quali dovrà operare il funzionario responsabile della riscossione e ufficiale della riscossione abilitato (tempi di rilascio 2/3 mesi circa) dipende ovviamente dalle prefetture locali

Il mio consiglio è cmq di adeguare il regolamento generale delle entrate come segue :

(Ho sottoposto la proposta al ministero e non hanno nulla in contrario)

La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata :

a) secondo il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43.
b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Ai fini di cui alla lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

ed entro il 2012 (anno in cui cesserà equitalia ?, unica a poter operare tramite ruolo) selezionare tramite Bando un ufficiale della riscossione che deve essere inquadrato in categoria "C", preferibilmente in associazione con altri Comuni.

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Messaggio  Paolo Gros Ven 20 Gen 2012 - 2:09

Condivido l'analisi ma il problema e' :
ed entro il 2012 (anno in cui cesserà equitalia ?, unica a poter operare tramite ruolo) selezionare tramite Bando un ufficiale della riscossione che deve essere inquadrato in categoria "C", preferibilmente in associazione con altri Comuni

con le attuali ( e magari pure future ) limitazione alle spese di personale e' praticamente impossibile per gli enti locali muoversi in tal senso.
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 20 Gen 2012 - 2:18

Paolo Gros ha scritto:Condivido l'analisi ma il problema e' :
ed entro il 2012 (anno in cui cesserà equitalia ?, unica a poter operare tramite ruolo) selezionare tramite Bando un ufficiale della riscossione che deve essere inquadrato in categoria "C", preferibilmente in associazione con altri Comuni

con le attuali ( e magari pure future ) limitazione alle spese di personale e' praticamente impossibile per gli enti locali muoversi in tal senso.

proprio per questo motivo è necessario associare la funzione con più comuni possibile, suddividendo il costo, allo scopo di poter rientrare all'interno dei limiti di spesa del personale.

inoltre per Comuni di piccole dimensioni come i nostri gli importi del coattivo sono molto bassi e limitati e pertanto 1 ufficiale della riscossione riuscirebbe a seguirne diversi

cmq noi abbiamo la fortuna di averne 1 in organico, il problema è che ha un contratto a tempo determinato in scadenza a novembre
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Messaggio  tati Ven 20 Gen 2012 - 12:03

.....per quanto sopra descritto, essendo un UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE abilitato, vorrei ricevere un consiglio....: fare una domandina di candidatura spontanea a tutti i COMUNI, potrebbe essere utile...?!
Appurato il fatto che il COMUNE necessita di tale figura obbligatoriamente.....
Grazie anticipatamente!!!



lucio_imu ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:Condivido l'analisi ma il problema e' :
ed entro il 2012 (anno in cui cesserà equitalia ?, unica a poter operare tramite ruolo) selezionare tramite Bando un ufficiale della riscossione che deve essere inquadrato in categoria "C", preferibilmente in associazione con altri Comuni

con le attuali ( e magari pure future ) limitazione alle spese di personale e' praticamente impossibile per gli enti locali muoversi in tal senso.

proprio per questo motivo è necessario associare la funzione con più comuni possibile, suddividendo il costo, allo scopo di poter rientrare all'interno dei limiti di spesa del personale.

inoltre per Comuni di piccole dimensioni come i nostri gli importi del coattivo sono molto bassi e limitati e pertanto 1 ufficiale della riscossione riuscirebbe a seguirne diversi

cmq noi abbiamo la fortuna di averne 1 in organico, il problema è che ha un contratto a tempo determinato in scadenza a novembre

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Messaggio  Paolo Gros Sab 21 Gen 2012 - 0:20

Puo' essere utile sopratutto per ingenerare il problema nei vari enti anche se non esaustiva poiche' dovra' essere l'ente ( o convenzione fra piu' enti ) A DETERMINARE LA VOLONTA' DI ASSUNZIONE ED A BANDIRE LA SELEZIONE ED IN TAL CASO DOVRAI OVVIAMENTE RIPETERE LA DOMANDA.
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Messaggio  Marco P. Sab 21 Gen 2012 - 2:18

mi pare di capire che non c'e' alcun concorso nuovo per ufficiali di riscossione.

Perche' non vengono banditi periodicamente ulteriori concorsi come per altre categorie di lavoratori ?
Non e' forse interesse dello Stato avere a disposizione un sempre crescente numero di soggetti abilitati per far fronte alle eventuali richieste private e pubbliche?

Che ne pensate?

Grazie


Marco P.

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Messaggio  fabioalessandro Lun 30 Gen 2012 - 2:20

sicuramente sarebbe opportuno bandirne degli altri
quindi senza ufficale della riscossione regolarmente abilitato il comune non può fare null'altro che affidare a società private mi pare di capire

fabioalessandro

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Messaggio  Paolo Gros Lun 30 Gen 2012 - 2:28

Puo' disporre il pegno a mezzo ufficiale giudiziario post ingiunzione 639/1910.
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Messaggio  fabioalessandro Lun 30 Gen 2012 - 5:38

ma qualche cosa di più moderno?

fabioalessandro

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Messaggio  Paolo Gros Lun 30 Gen 2012 - 5:56

Questo bisognerebbe chiederlo al legislatore.
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Messaggio  fabioalessandro Lun 30 Gen 2012 - 6:40

allora addio
te voglio!!!!

fabioalessandro

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