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notifica consiglio comunale
Nel caso in cui un consigliere comunale, residente presso questo Comune, ma domiciliato altrove, "vieta" espressamente ai propri familiari di ricevere, tramite messo notificatore, l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, come ci si deve comportare?
E' legittima la richiesta dello stesso nella quale comunica espressamente che "tutti gli atti amministrativi di qualsiasi genere, vengano recapitati presso il proprio indirizzo di residenza tramite raccomandata postale"?
Grazie
E' legittima la richiesta dello stesso nella quale comunica espressamente che "tutti gli atti amministrativi di qualsiasi genere, vengano recapitati presso il proprio indirizzo di residenza tramite raccomandata postale"?
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Stef11- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 02.08.11
Avviso convocazione consiglio
è opportuno evidenziare che, salvo che l’Ente abbia autonomamente disciplinato, con proprio regolamento, le modalità per la redazione e consegna dell’avviso di convocazione del consiglio, è noto che fino all’approvazione di detto strumento, valgono le regole dettate dagli articoli 125, 127 e 289 T.U. 4.2.1915 n. 148 (v. art. 273, c. 6 TUEL 267/2000). Dette regole prevedono che l’avviso di convocazione redatto normalmente nelle forme del decreto, della determinazione o dell’ordinanza, sia emesso dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco. Le note disposizioni impongono che l’avviso sia consegnato, a seconda dei casi e sempre in assenza di specifica e diversa disposizione regolamentare, cinque/ tre giorni liberi o ventiquattrore prima del giorno fissato per la celebrazione del consiglio stesso. Si è anche precisato che l’avviso medesimo pur essendo notificato, non è completamente soggetto alle particolari regole previste per la notificazione degli atti giudiziari (TAR Abruzzo, L’Aquila, 15.7.1994 n.499-giurisprudenza costante). Da ciò si può desumere, pertanto, che l’autonomia statutaria del Consiglio e la potestà regolamentare ha piena facoltà di determinare le modalità più idonee per la notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio stesso. Qualora non siano state rispettate le disposizioni relative alla formale procedura di notifica degli avvisi di convocazione, ben opportunamente i soggetti interessati, tanto se appartenenti ai gruppi di maggioranza quanto se rappresentanti della minoranza, potranno far valere nelle sedi opportune l’illegittima convocazione del Collegio. In tal caso, valutando astrattamente la questione, sarà necessario individuare le cause che hanno determinato la violazione al fine dell’imputazione della responsabilità e, se possibile, sanarle con una nuova convocazione, sempre che non siano derivati ulteriori danni.
Il Presidente del Consiglio, nell’eventualità rilevi elementi ostativi al regolare funzionamento delle sedute consiliari (p.e. per difetto di notifica degli avvisi) potrà procedere in via di autotutela all’annullamento di un avviso di convocazione purché sussistano le seguenti elementari condizioni:
· deve trattarsi di un vizio di legittimità sostanziale dell’avviso (non osservanza dei termini, sottoscrizione apocrifa, ecc..) che, non tempestivamente emendato, inficerebbe irreversibilmente le deliberazioni adottate;
· l’atto di annullamento deve essere congruamente motivato;
· la notifica ai consiglieri, se non disciplinata nel regolamento, è opportuno che avvenga con congruo anticipo rispetto alla data fissata e ciò non solo in riferimento al 4° comma dell’art. 125 Rd 148/1915 ma anche in ossequio al generale principio di correttezza dell’azione amministrativa;
· l’annullamento in via di autotutela della convocazione del consiglio comunale, dato il suo carattere di eccezionalità, deve, in ogni caso, tenere in debita considerazione il diritto di ciascun consigliere a veder celebrato il consiglio stesso.
Con lo strumento regolamentare possono essere risolti in house tutti i dubbi interpretativi che da sempre nella prassi caratterizzano il momento convocativo, quali l’obbligatorietà o meno dell’elezione del domicilio da parte dei consiglieri, la computabilità o meno del dies a quo e del dies ad quem (giorno dell’emanazione dell’avviso di convocazione e giorno in cui è stabilita la seduta), la facoltà del presidente di procedere alla revoca od all’annullamento della convocazione.
Infine, per quanto concerne il problema relativo alla categoria professionale deputata allo svolgimento di funzioni di messo comunale, trattandosi di un delicato compito (quello della notifica) richiedente particolari conoscenze e competenze, sarebbe auspicabile che gli enti locali scelgano personale adeguatamente formato, non esistendo allo stato attuale una normativa che stabilisca la qualifica che deve ricoprire chi esercita il compito di messo comunale.
Il Presidente del Consiglio, nell’eventualità rilevi elementi ostativi al regolare funzionamento delle sedute consiliari (p.e. per difetto di notifica degli avvisi) potrà procedere in via di autotutela all’annullamento di un avviso di convocazione purché sussistano le seguenti elementari condizioni:
· deve trattarsi di un vizio di legittimità sostanziale dell’avviso (non osservanza dei termini, sottoscrizione apocrifa, ecc..) che, non tempestivamente emendato, inficerebbe irreversibilmente le deliberazioni adottate;
· l’atto di annullamento deve essere congruamente motivato;
· la notifica ai consiglieri, se non disciplinata nel regolamento, è opportuno che avvenga con congruo anticipo rispetto alla data fissata e ciò non solo in riferimento al 4° comma dell’art. 125 Rd 148/1915 ma anche in ossequio al generale principio di correttezza dell’azione amministrativa;
· l’annullamento in via di autotutela della convocazione del consiglio comunale, dato il suo carattere di eccezionalità, deve, in ogni caso, tenere in debita considerazione il diritto di ciascun consigliere a veder celebrato il consiglio stesso.
Con lo strumento regolamentare possono essere risolti in house tutti i dubbi interpretativi che da sempre nella prassi caratterizzano il momento convocativo, quali l’obbligatorietà o meno dell’elezione del domicilio da parte dei consiglieri, la computabilità o meno del dies a quo e del dies ad quem (giorno dell’emanazione dell’avviso di convocazione e giorno in cui è stabilita la seduta), la facoltà del presidente di procedere alla revoca od all’annullamento della convocazione.
Infine, per quanto concerne il problema relativo alla categoria professionale deputata allo svolgimento di funzioni di messo comunale, trattandosi di un delicato compito (quello della notifica) richiedente particolari conoscenze e competenze, sarebbe auspicabile che gli enti locali scelgano personale adeguatamente formato, non esistendo allo stato attuale una normativa che stabilisca la qualifica che deve ricoprire chi esercita il compito di messo comunale.
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