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riscossione spontanea e aggio sulla riscossione
sino al 2010 l'ente ha sottoscritto apposita convenzione con equitalia per la riscossione della tarsu. la convezione prevedeva l'invio del cd avviso bonario. attualmente l'ente, a motivo oltre che delle novità circa la riscossione delle entrate locali, anche per il fatto che equitalia propone una convenzione con costi aggiuntivi rispetto agli anni passati, non ha piu sottoscritto la convezione e ha deciso di emettere il ruolo ordinario tarsu direttamente con cartellazione.
ora, l'art. 17 D.Lgs 112/1999 così come novellato dal DL. 185/2008 prevede, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, parliamo quindi di ruolo ordinario, che l'aggio spettante all'agente della riscossione spetta nella misura del 1% a carico del contribuente (piu il 9% sugli interessi in caso di ritardato pagaemnto dopo 60 giorni).
non mi è chiaro se è prevista una percentuale di aggio applicata all'ente creditore.
mi potete aiutare?
ora, l'art. 17 D.Lgs 112/1999 così come novellato dal DL. 185/2008 prevede, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, parliamo quindi di ruolo ordinario, che l'aggio spettante all'agente della riscossione spetta nella misura del 1% a carico del contribuente (piu il 9% sugli interessi in caso di ritardato pagaemnto dopo 60 giorni).
non mi è chiaro se è prevista una percentuale di aggio applicata all'ente creditore.
mi potete aiutare?
CONGIU SILVIA- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 23.12.11
Riscossione
La riscossione diretta prevede la soppressione regolamentare del ruolo e l'istituzione del cd elenco ordinario Tarsu.
La gestione diretta ovviamente non prevede e non puo' prevedere aggio a se stessa
La gestione diretta ovviamente non prevede e non puo' prevedere aggio a se stessa
Re: riscossione spontanea e aggio sulla riscossione
forse non sono stata chiara...
L'ente non riscuote direttamente la tarsu ma tramite il Concessionario. Io sto parlanddo di ruolo spontaneo - ordinario le cui partite iscitte non derivano da inadempimento (art 32 Dlgs 46/99): la differenza ripetto al passato e che l'ente non ha sottoscitto la convenzione per cui non ci sarà l'invio da parte del concessionario dell'avviso bonario..
ora se fosse stato un ruolo coattivo, derivante ad es da un atto di accertamento, l'aggio sarebbe ( art 17 Dlgs 112/1999 cosi come modificato art 32 dl 185/2088):
a)di 4.65% per il pagamento entro 60gg, a carico del contribuente e per la restante parte a carico dell'ente Creditore ;
b)e integralmente a carico del contribuente in caso contrario.
Nel caso di ruolo ordinario e quindi di riscossione spontanea l'art 17 al comma 3-bis parla di aggio a carico:
a) dell'Ente creditore se il pagamento avviene entro 60 gg e
b) del debitore in caso contrario. .....
senza però indicare la %..
ora sbaglio in qualcosa..la normativa non è quella che cito?
L'ente non riscuote direttamente la tarsu ma tramite il Concessionario. Io sto parlanddo di ruolo spontaneo - ordinario le cui partite iscitte non derivano da inadempimento (art 32 Dlgs 46/99): la differenza ripetto al passato e che l'ente non ha sottoscitto la convenzione per cui non ci sarà l'invio da parte del concessionario dell'avviso bonario..
ora se fosse stato un ruolo coattivo, derivante ad es da un atto di accertamento, l'aggio sarebbe ( art 17 Dlgs 112/1999 cosi come modificato art 32 dl 185/2088):
a)di 4.65% per il pagamento entro 60gg, a carico del contribuente e per la restante parte a carico dell'ente Creditore ;
b)e integralmente a carico del contribuente in caso contrario.
Nel caso di ruolo ordinario e quindi di riscossione spontanea l'art 17 al comma 3-bis parla di aggio a carico:
a) dell'Ente creditore se il pagamento avviene entro 60 gg e
b) del debitore in caso contrario. .....
senza però indicare la %..
ora sbaglio in qualcosa..la normativa non è quella che cito?
CONGIU SILVIA- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 23.12.11
Aggio
Riassumendo ad oggi, il contribuente deve pagare ad Equitalia S.p.A. le seguenti percentuali di aggio:
- 4,65%, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
- 9%, in caso contrario, senza alcun frazionamento annuale e senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
- 1%, limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (art. 32 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999);
- 9% sui relativi interessi di mora (in sostanza, pari allo 0,615% annuo), in caso di pagamento dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale e senza tenere conto della sospensione feriale dei termini.
- 4,65%, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
- 9%, in caso contrario, senza alcun frazionamento annuale e senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
- 1%, limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (art. 32 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999);
- 9% sui relativi interessi di mora (in sostanza, pari allo 0,615% annuo), in caso di pagamento dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale e senza tenere conto della sospensione feriale dei termini.
Re: riscossione spontanea e aggio sulla riscossione
Paolo Gros ha scritto:Riassumendo ad oggi, il contribuente deve pagare ad Equitalia S.p.A. le seguenti percentuali di aggio:
- 1%, limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (art. 32 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999);
Nel mio ente era in vigore, fino al 31/12/2011, una convenzione, con equitalia, che prevedeva, quale aggio per la riscossione spontanea, la percentuale del 4%.
Da dove viene fuori la percentuale dell'1%, nell'art. 32 no la trovo?
Visto che è da poco che mi occupo di tributi, volevo sapere se, vista la proroga, sono obbligata, anche per l'anno 2012, ad avvalermi di tale convenzione oppure posso passare alla riscossione diretta?
Nella convenzione, visto che la media delle riscossioni spontanee è pari all,82%, è prevista anche una una anticipazione pari alla differenza fra quanto riscosso, alla scadenza di ciascuna rata, e la predetta percentuale.
Ps. nella convenzione è stabilito che la convenzione cessa in caso di disdetta da effettuarsi almeno sei mesi prima con raccomandata ar.
FILOMENA- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 30.06.11
Aggio
Per forza non trovi riscontro normativo all'aggio sulla spontanea.
Quanto ti ho epsresso nell'altro post riguarda la normale riscossione ovvero attraverso le ex c<rtelle notificate.
L'invenzione del Gia ( avvisi bonari ) per evitare la gran parte delle spese di rr per notificare le cartelle e' stata una vera e propria invenzione conseguendone che l'aggio richiesto veniva stabilito in convenzione ma non regolato da norma alcuna.
Puoi, se lo ritieni avvalòlerti della proroga ma non ne hai alcun obbligo potendo tranquillamente passare alla riscossione in forma diretta.
Il contratto e' di fatto scaduto e chi decide di avvalersi della proroga e' l'ente e non il concessionario.
Quanto ti ho epsresso nell'altro post riguarda la normale riscossione ovvero attraverso le ex c<rtelle notificate.
L'invenzione del Gia ( avvisi bonari ) per evitare la gran parte delle spese di rr per notificare le cartelle e' stata una vera e propria invenzione conseguendone che l'aggio richiesto veniva stabilito in convenzione ma non regolato da norma alcuna.
Puoi, se lo ritieni avvalòlerti della proroga ma non ne hai alcun obbligo potendo tranquillamente passare alla riscossione in forma diretta.
Il contratto e' di fatto scaduto e chi decide di avvalersi della proroga e' l'ente e non il concessionario.
Re: riscossione spontanea e aggio sulla riscossione
Quindi la novità (gia) sarebbe quella prevista dal comma 2 lettera a).
(( 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con
convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio
nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella
di pagamento, le modalita' di richiesta del pagamento al debitore
e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo
svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione;
La convenzione , pertanto, non è illegittima, e a ben considerare non è neanche tanto onerosa, visto che comunque, in caso di importi minimi, vi sarebbe comunque da applicare l'aggio nella misura minima ex 5.000 lire ( €. 2,58) per articolo di ruolo.
(( 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con
convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio
nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella
di pagamento, le modalita' di richiesta del pagamento al debitore
e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo
svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione;
La convenzione , pertanto, non è illegittima, e a ben considerare non è neanche tanto onerosa, visto che comunque, in caso di importi minimi, vi sarebbe comunque da applicare l'aggio nella misura minima ex 5.000 lire ( €. 2,58) per articolo di ruolo.
FILOMENA- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 30.06.11
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