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Controllo corte conti
Mi potete, per favore, elencare quali sono tutti i poteri di controllo della corte dei conti (con le norme) sugli enti locali?
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Grazie
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RosaMI- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 30.12.11
Corte
In sintesi
La Corte dei conti in base alla Costituzione (art. 100) svolge:
•un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;
•un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
•un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce un via ordinaria.
Si tratta di un controllo esterno e neutrale svolto in posizione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dal governo o dall’amministrazione.
Accanto a dette funzioni, individuate in modo diretto dall’art. 100 della Costituzione, ve ne sono altre, introdotte da leggi ordinarie, che trovano il loro fondamento costituzionale nell’art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento degli uffici pubblici), nell’art. 81 (rispetto degli equilibri di bilancio) e nell’art. 119 (coordinamento della finanza pubblica).
In particolare, la legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità ed introducendo una nuova forma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestione fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, improntata ai parametri di economicità ed efficacia che debbono sempre ispirare l’azione amministrativa (legge 7 agosto 1990 n. 241)
Altre leggi sono intervenute attribuendo alla Corte dei conti importanti funzioni di controllo/referto quali:
•il controllo sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 11 ter della legge 5 agosto 1978 n. 468);
•referti speciali (esempio referto sul costo del lavoro pubblico ed altri referti speciali);
•certificazione finanziaria dei contratti collettivi di lavoro (art. 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche);
•referti sulla finanza regionale e locale.
In sintesi, fra i controlli svolti dalla Corte dei conti possono distinguersi tre principali tipologie:
•il controllo preventivo di legittimità su atti;
•il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche;
•il controllo economico/finanziario con funzione referente.
La Corte dei conti ha sempre svolto sin dalla legge istitutiva 14 agosto 1862 n. 800 funzioni giurisdizionali, in materia di giudizi di conto (giudizio sui conti dei c.d. agenti contabili) e di responsabilità dei contabili ed altri agenti pubblici per i “valori” perduti per loro colpa e negligenza.
Anche in materia pensionistica la Corte, che sulla base della legge istitutiva (art. 11) liquidava le pensioni, in caso di reclamo giudicava con le forme della giurisdizione contenziosa.
La Costituzione della Repubblica, all’art. 103, dopo ampio dibattito in sede di Assemblea costituente, ha mantenuto l’attribuzione alla Corte dei conti sia delle funzioni di controllo che di quelle giurisdizionali.
L’art. 103 della Costituzione assegna alla Corte la giurisdizione nelle “materie di contabilità pubblica”. Detta espressione deve essere ben chiarita, nel senso che essa si riferisce alle origini della giurisdizione della Corte che, come ricordato, giudicava in materia di giudizi di conto e di responsabilità.
Il concetto, interpretato in modo evolutivo anche alla luce delle trasformazioni dell’agire amministrativo, va inteso nel senso che la Corte dei conti è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche (in senso ampio).
Inoltre, la Corte ha la giurisdizione nella materia delle pensioni civili, militari e di guerra.
Occorre distinguere a seconda che la Corte si occupi dei giudizi di conto o di responsabilità, ovvero dei giudizi in materia pensionistica. Nel primo caso, la giurisdizione presenta i caratteri di un giudizio volto ad accertare la responsabilità di singoli soggetti legati alla pubblica amministrazione per i danni pubblici dagli stessi causati nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel secondo caso (materia pensionistica), la giurisdizione della Corte dei conti ha caratteristiche di un giudizio volto ad accertare l’esistenza del diritto a pensione e il suo ammontare.
La differenza fra i due tipi di funzioni giurisdizionali è notevole, sia dal punto di vista sostanziale che processuale: ciò spiega perché si distinguano nettamente, nell’ambito della giurisdizione contabile, i giudizi in materia di responsabilità rispetto a quelli in materia pensionistica.
Residuale è una terza categoria: quella dei giudizi ad istanza di parte in materia esattoriale
al link
http://www.amcorteconti.it/balsamo_amm_loc.htm
un ottimo riassunto
La Corte dei conti in base alla Costituzione (art. 100) svolge:
•un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;
•un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
•un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce un via ordinaria.
Si tratta di un controllo esterno e neutrale svolto in posizione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dal governo o dall’amministrazione.
Accanto a dette funzioni, individuate in modo diretto dall’art. 100 della Costituzione, ve ne sono altre, introdotte da leggi ordinarie, che trovano il loro fondamento costituzionale nell’art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento degli uffici pubblici), nell’art. 81 (rispetto degli equilibri di bilancio) e nell’art. 119 (coordinamento della finanza pubblica).
In particolare, la legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità ed introducendo una nuova forma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestione fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, improntata ai parametri di economicità ed efficacia che debbono sempre ispirare l’azione amministrativa (legge 7 agosto 1990 n. 241)
Altre leggi sono intervenute attribuendo alla Corte dei conti importanti funzioni di controllo/referto quali:
•il controllo sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 11 ter della legge 5 agosto 1978 n. 468);
•referti speciali (esempio referto sul costo del lavoro pubblico ed altri referti speciali);
•certificazione finanziaria dei contratti collettivi di lavoro (art. 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche);
•referti sulla finanza regionale e locale.
In sintesi, fra i controlli svolti dalla Corte dei conti possono distinguersi tre principali tipologie:
•il controllo preventivo di legittimità su atti;
•il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche;
•il controllo economico/finanziario con funzione referente.
La Corte dei conti ha sempre svolto sin dalla legge istitutiva 14 agosto 1862 n. 800 funzioni giurisdizionali, in materia di giudizi di conto (giudizio sui conti dei c.d. agenti contabili) e di responsabilità dei contabili ed altri agenti pubblici per i “valori” perduti per loro colpa e negligenza.
Anche in materia pensionistica la Corte, che sulla base della legge istitutiva (art. 11) liquidava le pensioni, in caso di reclamo giudicava con le forme della giurisdizione contenziosa.
La Costituzione della Repubblica, all’art. 103, dopo ampio dibattito in sede di Assemblea costituente, ha mantenuto l’attribuzione alla Corte dei conti sia delle funzioni di controllo che di quelle giurisdizionali.
L’art. 103 della Costituzione assegna alla Corte la giurisdizione nelle “materie di contabilità pubblica”. Detta espressione deve essere ben chiarita, nel senso che essa si riferisce alle origini della giurisdizione della Corte che, come ricordato, giudicava in materia di giudizi di conto e di responsabilità.
Il concetto, interpretato in modo evolutivo anche alla luce delle trasformazioni dell’agire amministrativo, va inteso nel senso che la Corte dei conti è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche (in senso ampio).
Inoltre, la Corte ha la giurisdizione nella materia delle pensioni civili, militari e di guerra.
Occorre distinguere a seconda che la Corte si occupi dei giudizi di conto o di responsabilità, ovvero dei giudizi in materia pensionistica. Nel primo caso, la giurisdizione presenta i caratteri di un giudizio volto ad accertare la responsabilità di singoli soggetti legati alla pubblica amministrazione per i danni pubblici dagli stessi causati nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel secondo caso (materia pensionistica), la giurisdizione della Corte dei conti ha caratteristiche di un giudizio volto ad accertare l’esistenza del diritto a pensione e il suo ammontare.
La differenza fra i due tipi di funzioni giurisdizionali è notevole, sia dal punto di vista sostanziale che processuale: ciò spiega perché si distinguano nettamente, nell’ambito della giurisdizione contabile, i giudizi in materia di responsabilità rispetto a quelli in materia pensionistica.
Residuale è una terza categoria: quella dei giudizi ad istanza di parte in materia esattoriale
al link
http://www.amcorteconti.it/balsamo_amm_loc.htm
un ottimo riassunto
Controlli corte conti
E' possibile qualche cosa di più specifico: controllo corte dei conti sugli enti locali (e di più aggiornato)?
sei sempre gentile
sei sempre gentile
RosaMI- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 30.12.11
Corte
nell'attualissimo
http://www.leggioggi.it/2012/01/24/il-controllo-della-corte-dei-conti-sugli-enti-locali-alla-luce-del-federalismo-fiscale/
http://www.leggioggi.it/2012/01/24/il-controllo-della-corte-dei-conti-sugli-enti-locali-alla-luce-del-federalismo-fiscale/
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