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Vicedirigenti enti locali
L'istituto della Vicedirigenza ex art 175, comma 1 bis del Dlgs 165/2000 può essere applicato all'ordinamento degli enti locali quando lo stesso non è stato normato da atti dell'Amministrazione Comunale, rectius Statuto, Regolamento ecc?.L'art 267 del Dlgs 165 cit, prevede che per gli enti locali le norme non siano direttamente applicabili[/b], in quanto cosituiscono norme di pricipio.
Se l'istituto venisse comunque applicato, ponendo a base della competenza Dirigenziale il succitato art 165, lo stesso comporterebbe in capo al funzionario il diritto alla differenzia stipendiale. Chiedo al Forum cosa comporterebbe per il Dirigente delegante? E' sua la responsabilità amministrativa dell'atto.L'incarico può essere affidato ad libidum ovvero essere attribuito con procedura comparativa tra vari aspiranti.
Se l'istituto venisse comunque applicato, ponendo a base della competenza Dirigenziale il succitato art 165, lo stesso comporterebbe in capo al funzionario il diritto alla differenzia stipendiale. Chiedo al Forum cosa comporterebbe per il Dirigente delegante? E' sua la responsabilità amministrativa dell'atto.L'incarico può essere affidato ad libidum ovvero essere attribuito con procedura comparativa tra vari aspiranti.
marina bruschini- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 23.01.12
Località : terni
Delega
Sicuramente l'istituto della delega e' in assoluto discrezionale da parte del dirigente derivandone la scelta ad libitum non essendo prevista alcuna selezione a tal fine.
Nel caso aggiungo che l'attuazione dell'istituto negli enti locali si avra' ( se mai si avra' ) soltanto dopo la creazione di nuova apposita area di contrattazione.
Nel caso aggiungo che l'attuazione dell'istituto negli enti locali si avra' ( se mai si avra' ) soltanto dopo la creazione di nuova apposita area di contrattazione.
Vicedirigenti Enti Locli
La delega è di competenze è un istituto di diritto amministrativo, che ai sensi dell'art 97 della Costituzione, per essere esercitata, deve essere prevista dalla legge. L'art 175, comma 1bis del Dlgs 165/2001 non è applicabile, se non come norma di principio a tutti gli enti locali. Il dirigente dell' Ente locale, ex art 107 del Dlgs 265/2000 non può delegare le competenze assegnategli ex lege, a fortiori lo stesso dirigente è un delegato del Sindaco e ,quindi, in quanto "delegatus non potest delegare".Pertanto ritengo illegittima ogni delega di competenze ai funzionari.
marina bruschini- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 23.01.12
Località : terni
Dirigenza
...a fortiori lo stesso dirigente è un delegato del Sindaco ...
non e' in questi termini poiche' il dirigente esercita funzioni proprie dirigenziali e puo' delegare.
Chi invece nion puo' delegare e rientra nel quadro descritto e' il responsabile di po che ha gia' delega dal sindaco.
vedi al link
https://entilocali.forumattivo.it/t20-applicabilita-sub-delega-funzioni-dirigenziali-piccoli-comuni?highlight=delega
non e' in questi termini poiche' il dirigente esercita funzioni proprie dirigenziali e puo' delegare.
Chi invece nion puo' delegare e rientra nel quadro descritto e' il responsabile di po che ha gia' delega dal sindaco.
vedi al link
https://entilocali.forumattivo.it/t20-applicabilita-sub-delega-funzioni-dirigenziali-piccoli-comuni?highlight=delega
Vicedirigenti enti locali
No Non sono d'accordo.Il Sindaco conferisce l'incarico di PO nei piccoli comuni, rectius quelli privi di Dirigenti. Nei Comuni grandi l'incarico ai Dirigenti, viene conferito dal Sindaco con prorio Decreto. La delega delle funzioni dirigenziali , ovvero quelle ex art. 107 del Dlgs 265/2000, in assenza di apposita normativa in tal senso, non può essere esercitata. Vale, nel caso di specie la riserva di legge imposta dall'art 97 della Costituzione.
marina bruschini- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 23.01.12
Località : terni
Vicediregenza enti locali
I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono: l'atto di conferimento in forma scritta da parte dell'organo delegante; la sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).
marina bruschini- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 23.01.12
Località : terni
Re: Vicedirigenti enti locali
Sono d'accordo sul fatto che la delega, essendo una deroga al regime della competenza, deve essere espressamente prevista.
Non altrettanto sul fatto che la delega non sia esercitabile dai dirigenti degli enti locali: l'art. 17 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 è applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche.
Non altrettanto sul fatto che la delega non sia esercitabile dai dirigenti degli enti locali: l'art. 17 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 è applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche.
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Vicedirigenti enti locali
La suddetta disposizione, rectius l'art 17, comma 1 bis costituisce per le regioni a statuto ordinario e le altre pubbliche amministrazioni norma di indirizzo ai sensi di quanto previsto dall’art.27, 1 comma del D.Lgs. 165/91
marina bruschini- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 23.01.12
Località : terni
Vicedirigenti enti locali
Dlgs 165/2001
ART. 27
CRITERI DI ADEGUAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON STATALI
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e
regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo
conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in
deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le
deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
marina bruschini- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 23.01.12
Località : terni
Re: Vicedirigenti enti locali
Mi permetto di intervenire in questa interessante discussione, nel rispetto delle opinioni assunte da ciascuno, condividendo quanto affermato in maniera precisa e concisa da Paolo, ossia l'apprezzamento della opportunità di operare o meno la delega rientra nella valutazione discrezionale e nella responsabilità del dirigente.
L'unica prescrizione riguarda l'obbligo di destinare la delega ai dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici.
Nella sua evoluzione normativa i dubbi nascenti dalla mancanza, tra le fonti primarie del diritto, di una disposizione espressa che consentisse, in via generale, la delega di competenze dirigenziali nei confronti di personale non dirigenziale sono stati fugati dalla legge n.145/2002.
In precedenza, una fattispecie di delega di competenze dirigenziali era prevista dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.165/2001, ma solo come delega tra soggetti entrambi con qualifica dirigenziale. La formulazione dell'art.17, comma 1-bis D.Lgs. n.165/2001 prevede che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.165/2001.
In merito alla estensibilità di quanto disposto dall'art.17, comma 1-bis anche agli enti locali, è intervenuta la circolare del Ministero dell'Interno n.4/2002 del 7 ottobre 2002, la circolare conferma che ciascun ente locale potrà prevedere, nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio possono delegare ai propri dipendenti, alcune delle competenze inerenti alle funzioni dirigenziali. per gli enti locali ciò è un opportunità aggiuntiva al superamento dei vincoli preclusi dell'esercizio della loro potestà di autoorganizzazione. Scusate la lungaggine.
L'unica prescrizione riguarda l'obbligo di destinare la delega ai dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici.
Nella sua evoluzione normativa i dubbi nascenti dalla mancanza, tra le fonti primarie del diritto, di una disposizione espressa che consentisse, in via generale, la delega di competenze dirigenziali nei confronti di personale non dirigenziale sono stati fugati dalla legge n.145/2002.
In precedenza, una fattispecie di delega di competenze dirigenziali era prevista dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.165/2001, ma solo come delega tra soggetti entrambi con qualifica dirigenziale. La formulazione dell'art.17, comma 1-bis D.Lgs. n.165/2001 prevede che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.165/2001.
In merito alla estensibilità di quanto disposto dall'art.17, comma 1-bis anche agli enti locali, è intervenuta la circolare del Ministero dell'Interno n.4/2002 del 7 ottobre 2002, la circolare conferma che ciascun ente locale potrà prevedere, nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio possono delegare ai propri dipendenti, alcune delle competenze inerenti alle funzioni dirigenziali. per gli enti locali ciò è un opportunità aggiuntiva al superamento dei vincoli preclusi dell'esercizio della loro potestà di autoorganizzazione. Scusate la lungaggine.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
vicedirigenti enti locali Sentenza Cassazione
La sentenza del 22.12.2011 della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che:
“l’art.17/bis del Decreto Legislativo n. 165/01 nel prefigurare una nuova qualifica dei dipendenti pubblici–quella di vice-dirigente – ha demandato la disciplina dell’istituzione e quindi innanzi tutto l’istituzione alla contrattazione collettiva”
Quindi, ora, è necessario che l’ARAN convochi il tavolo contrattuale per l’istituzione e la disciplina della Vicedirigenza , al fine di dare applicazione a quanto disposto dalla legge n. 145/02 !
“l’art.17/bis del Decreto Legislativo n. 165/01 nel prefigurare una nuova qualifica dei dipendenti pubblici–quella di vice-dirigente – ha demandato la disciplina dell’istituzione e quindi innanzi tutto l’istituzione alla contrattazione collettiva”
Quindi, ora, è necessario che l’ARAN convochi il tavolo contrattuale per l’istituzione e la disciplina della Vicedirigenza , al fine di dare applicazione a quanto disposto dalla legge n. 145/02 !
marina bruschini- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 23.01.12
Località : terni
Re: Vicedirigenti enti locali
Beh..sono passati appena 10 anni italiani e se posso esprimere un mio modesto parere il rinvio alla contrattazione collettiva e non al contratto di comparto così da rendere possibile una apertura di un tavolo tutto e solo dedicato alla vicedirigenza ...embè 10 anni sono pochi , il passato è storia ..
L'istituzione di un apposita e separata area contrattuale, sempre a mio avviso, nella sistematica del D.Lgs. n.165/2001, vale quale distinta unità contrattuale e quindi un distinto contratto...e di conseguenza, di questi tempi, l'infinito leopardiano...
P.S.: Marina...scusami in questo post siamo partiti dalla funzione della delega... per arrivare a dire, alla fine, che manca la contrattazione della vicedirigenza... Paolo nel suo post ti aveva già risposto.
L'istituzione di un apposita e separata area contrattuale, sempre a mio avviso, nella sistematica del D.Lgs. n.165/2001, vale quale distinta unità contrattuale e quindi un distinto contratto...e di conseguenza, di questi tempi, l'infinito leopardiano...
P.S.: Marina...scusami in questo post siamo partiti dalla funzione della delega... per arrivare a dire, alla fine, che manca la contrattazione della vicedirigenza... Paolo nel suo post ti aveva già risposto.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Vicedirigenza Enti Locali
Sì è vero Paolo mi aveva già risposto. Che ne dici di quegli Enti locali, che sebbene l'istituto non abbia trovato attuazione in diritto, già applicano tale deleghe ? Sono sottoponibili al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa solo nel caso in cui i destinatari della delega facciano ricorso all'AGO per richiedere la differenza retributiva, o a prescindere da questo ?
La situazione si complica!
La situazione si complica!
marina bruschini- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 23.01.12
Località : terni
Re: Vicedirigenti enti locali
Anche su questa tematica, nella legittimità dell'istituto della delega, ho gìa espresso un mio parere, se ti riferisci a situazioni non legittime.. embè.. ognuno si prende le sue responsabilità....erariali...civili..e penali.
Con stima.
Con stima.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: Vicedirigenti enti locali
Ti invio il file di modello di delega che in alcuni Enti Locali sta circolando.
marina bruschini- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 23.01.12
Località : terni
Re: Vicedirigenti enti locali
Posso gentilmente averlo anch'io... sto affrontando lo stesso problema in qs. gg.
Grazie mille
barbara.rampini@libero.it
Grazie mille
barbara.rampini@libero.it
BARBARA.R- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 16.08.10
Vicedirigenti
Cara Barbara
L'ho cercato nei miei file, purtroppo non l'ho trovato:(
Penso che ora sia tutto risolto con l'abolizione dell'Istituto della Vicedirigenza, recte Legge Frattini!!!!!!
L'ho cercato nei miei file, purtroppo non l'ho trovato:(
Penso che ora sia tutto risolto con l'abolizione dell'Istituto della Vicedirigenza, recte Legge Frattini!!!!!!
marina bruschini- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 23.01.12
Località : terni
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