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Messaggio  Giovannino Dom 12 Feb 2012 - 12:04

OGGETTO : Sentenza n°2098/11 della Corte di Appello di Palermo depositata il 12.12.2011, riconoscimento della causa di servizio al sig. Virgilio Giovanni.

La sentenza in oggetto dichiara che la cardiopatia ischemico-ipertensiva di cui è affetto il Virgilio è dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla V categoria della tabella A e, per l’effetto condanna l’ASP di Trapani in persona del legale rappresentante. Pro-tempore a corrispondere in favore di Virgilio Giovanni l’equo indennizzo nella misura tabellare anzidetta, con gli interessi come per legge. Inoltre la condanna al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
La sua triste telenovela ebbe inizio nel lontano Dicembre 1998 quando sentitosi male gli è stato diagnosticato un problema al cuore, Infatti il 19.01.99 subisce l’applicazione di tre by-pass aortocoronarici. In data 30.04.99 avanza richiesta per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia cardiaca. In data 02.06.99 la pratica viene trasmessa alla CMO di Palermo con la relazione a firma del capo Settore “ svolge la propria attività in maniera autonoma, avendo come unico referente il responsabile di settore. E’ in continuo rapporto con i dipendenti per chiarimenti riguardanti i compiti d’ufficio, Il sig. Virgilio in possesso di un alto senso di responsabilità, professionalità e abnegazione ha sempre profuso nel lavoro un qualificato impegno. Per la situazione di grave carenza di organico e per il carico di lavoro assegnatogli è stato costretto a prestare una quantità notevole di ore di lavoro straordinario.” In data 03-03.00 la CMO di Palermo non riconosce la patologia cardiaca dipendente da causa di servizio essendo l’attore portatore di diabete e fumatore per cui non si ravvisa nesso preponderante e determinante tra la stessa infermità ed il servizio svolto. E’ non idoneo a parere di questo Collegio a prestare servizio nella mansione rivestita; è si idoneo ad altre mansioni compatibili con l’infermità in diagnosi; ascrivibilità 0. In data 31-07.00 il sottoscritto chiede la convocazione del Collegio di conciliazione per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto la conclusione della CMO è errata non essendo egli ne diabetico ne fumatore, inoltre la relazione del capo Settore non ha messo in evidenza che il sevizio reso era caratterizzato da condizioni di particolari disagi o surmenage psico-fisico per intensità, durata e ripetitività tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante. In data 05.12.00 il Collegio di Conciliazione formula la proposta di riproporre alla CMO di Palermo l’esame della pratica ottenendo sulla predetta soluzione la conciliazione delle parti. In data 23.01.01 l'Azienda a firma del Direttore A. chiede alla CMO il riesame del giudizio
precedentemente espresso, allegando gli esami di laboratorio fatti effettuare dal medico di medicina preventiva e la consulenza diabetologica che dimostravano che il paziente non risulta affetto né da diabete mellito né da diminuita tolleranza agli idrati di carbonio; tenendo inoltre a sottolineare il carico di lavoro gravante sull'attore.... si fa presente, altresì, che invero il Virgilio da Agosto 1995 a Dicembre 1998 ha prestato n° 2015,30 ore di servizio eccedenti il normale orario di lavoro per l'espletamento del carico di lavoro a cui era adibito rilevazione presenze del personale ammontante a circa 800 unità, riprova tangibile di un impegno elevatissimo profuso senza risparmio. La natura del servizio prestato ha costretto il dipendente ad affrontare, in diretta collaborazione con il responsabile di settore, complesse problematiche durante tale periodo è stato coadiuvato da un non sufficiente numero di dipendenti, anche a tempo determinato. Quanto sopra ha comportato la sua continua e sistematica esposizione al contatto anche conflittuale, con il personale e intuitivamente ha implicato condizioni di stress che potrebbero aver contribuito, quale concausa, alla patologia col tempo manifestatasi. In data 26.02.01 la CMO restituisce la richiesta adducendo l'impossibilità a riesaminare un giudizio medico legale già espresso in precedenza. In data 07.05.01 chiede di essere sottoposto a visita medica ad opera della CMO di Palermo perchè affetto da ipertensione arteriosa, gastroduodenite cronica e sindrome ansiosa da stress. In data 03.03.03 la CMO di Palermo con verbale n° 181 come previsto dalla legge 461/01 dichiara che le tre patologie sofferte sono ascrivibile alla tabella A categoria VI. In data 23.05.03 la Direzione dell’Azienda trasmette al Comitato di Verifica la documentazione riguardante i due verbali della CMO di Palermo richiedendone come per legge una
valutazione di merito. In data 27.01.04 presenta in via amministrativa alla CPI di Trapani domanda per l'accertamento degli stati di invalidità civile per le patologie sofferte. In data 06.02.04 presenta istanza per essere sottoposto a visita medica alla CMO di Palermo per il riconoscimento dell'aggravamento dello stato di salute. In data 02.03.04 la CMO , in attesa della risposta del Comitato di Verifica, restituisce inevasa la pratica medico legale. In data 31.03.04 cesso dal servizio per raggiunti limiti d'età. In data 30.06.04 la CPI di Trapani mi riconosce affetto dai cod 6442, 2205, 4005, vasculopatia sclerotica, poliartroradicolopatia dichiarandolo invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% In data 02.02.05 il Comitato di Verifica nella seduta n°34/05 dichiara che non possono ritenersi dipendenti da causa di servizio le quattro patologie sofferte in quanto non possono attribuirsi al servizio prestato, anche perchè in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psicofisico tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante, Quanto sopra dopo avere esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti. Contro tale iniqua decisione inoltra ricorso dopo l'espletamento obbligatorio di Conciliazione al
l Giudice del lavoro presso il tribunale di Trapani, al fine di ottenere il riconoscimento della causa di servizio per le patologie sofferte, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata. In data 08.02.08 il Giudice del lavoro ritiene che l'attore non abbia dato prova di quella situazione di stress psico-fisico che a suo dire sarebbe stata fattore decisivo delle patologie lamentate....dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, per essere la giurisprudenza della Corte dei Conti in ordine alla domanda di pensione privilegiata, e rigetta il ricorso. In data 28.03.08 ritenendo erronea la valutazione degli elementi di prova, nonché erronea la declatatoria del difetto di giurisprudenza, pone ricorso in appello dinanzi la Corte di Appello di Palermo. Finalmente il sottoscritto ottiene la dovuta giustizia con la sentenza in oggetto, ma giustamente si domanda stando alla sentenza, che fine hanno fatto le altre tre patologie da me sofferte?, deve, forse, fare ancora altri ricorsi?,oltre l'equo indennizzo può chiedere l'applicazione dei benefici economici ex art,2 della legge 24.5.1970? se è affermativo da quale data decorre? può chiedere la pensione privilegiata?, la PA soccombente è tenuta ad inviare alla CMO di Palermo la m domanda di aggravamento una volta riconosciuta la causa di servizio?. Capisco di essere stato molto pesante, dovete capirmi , sono più di dodici anni che lotto per avere giustizia , ha dato tutto se stesso all'Azienda, sacrificando la salute e anche gli affetti familiari. Porgo distinti saluti

Giovanni Virgilio


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Messaggio  Paolo Gros Dom 12 Feb 2012 - 23:14

Per quanto richiede competente in materia e' la Corte dei conti sezione pensioni della tua regione
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causa si servizio Empty Riconosciuta causa di servizio dal Giudice del lavoro con sentenza n° 2068/11

Messaggio  Giovannino Lun 13 Feb 2012 - 2:31

Ciao grazie per avermi risposto, avevo chiesto anche se le tre patologie non mensionate nella sentenza deve fare un altro ricorso, se può chiedere l'applicazione dei benefici economici ex art. 2 della legge 24.5.1970, se è affermativo da quale data decorre, se gli spetta la pensione privilegiata, se l'ASP soccombete è tenuta d'ufficio ad inviare alla CMO di Palermo la vecchia domanda di aggravamento una volta riconosciuta la causa di servizio . La sentenza ha effetto ex tunc?

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Messaggio  Paolo Gros Lun 13 Feb 2012 - 2:38

Non e' possibile cio' che richiedi poiche' il Consiglio di Stato, con parere espresso nell'Adunanza Plenaria n. 34 del 1° dicembre 1995, ha considerato non più applicabile l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 nella parte in cui (comma 2) dispone che, in alternativa alla attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati possano richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole
Tale orientamento scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell'ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l'automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti.
Ovvero e' finito il tutto nella RIA.
Ci dice infatti l'Inpdap : Ciò premesso, si evidenzia che in tutti i casi in cui si è in presenza di una struttura del trattamento economico composta da una componente stipendiale di base e dalla RIA, i benefici previsti dalla legge n. 336/1970 non possono che sostanziarsi, in sede di pensione, esclusivamente nell’attribuzione di 3 aumenti periodici del 2,50% (articolo 2, comma 1) da calcolarsi secondo le disposizioni legislative o contrattuali.
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Messaggio  Giovannino Lun 13 Feb 2012 - 2:50

l'ASP soccombete è tenuta d'ufficio ad inviare alla CMO di Palermo la vecchia domanda di aggravamento una volta riconosciuta la causa di servizio . La sentenza ha effetto ex tunc?

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Messaggio  Paolo Gros Lun 13 Feb 2012 - 2:57

La sentenza ha effetto ex tunc...
tanto deve essere chiarito nel dispossitivo della sentenza.
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causa si servizio Empty Riconosciuta causa di servizio dal Giudice del lavoro con sentenza n° 2068/11

Messaggio  Giovannino Lun 13 Feb 2012 - 3:20

La sentenza ha dichiarato solamente quello che ho scritto nella esposizione iniziale. Per questo motivo chiede lumi per conoscere cosa gli spetta oltre quello dichiarato in sentenza . Purtroppo non tutte le mie richieste hanno avuto adeguata risposta. Grazie.

Giovannino

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Messaggio  Paolo Gros Lun 13 Feb 2012 - 3:25

...Purtroppo non tutte le mie richieste hanno avuto adeguata risposta...

il forum si occupa di problematiche tributarie,finanziarie e di personale in riferimento agli enti locali ed ai suoi operatori.
Si cerca di soddisfare le richieste in riferimento alle conoscenze professionali di ciascuno dei colleghi partecipanti rilevando nel caso una specifica competenza legale giuslavoristica sicuramente piu' esauriente e competente ma credo anche economicamente rilevante.
Tantissime scuse per l'inadeguatezza.
Paolo Gros
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Messaggio  Giovannino Lun 13 Feb 2012 - 3:32

Ciao ti ringrazio moltissimo per il tempo che mi hai dedicato e ti chiedo scusa, con affetto il tuo giovannino.

Giovannino

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