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IMU importo minimo

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Messaggio  ori67 Lun 5 Mar 2012 - 2:20

Nel regolamento IMU il comune può prevedere che se l'imposta dovuta non supera un importo minimo fissato dallo stesso non deve essere versata. Deve essere espressamente indicato che tale importo è da considerarsi solo in riferimento alla quota comunale e non anche a quella statale o quando viene definita vale in riferimento ad entrambe?
Qualora in sede di accertamento vengano chiamati a pagare gli eredi pro quota, per un omesso versamento del de cuis, è possibile che se non precisato, qualora l'importo pro quota sia inferiore a tale importo, questi non debbano pagare?Oppure l'importo minimo è da considerarsi all'importo complessivo dovuto dal de cuis ab origine? Grazie

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IMU importo minimo Empty Importo

Messaggio  Paolo Gros Lun 5 Mar 2012 - 2:23

Cio' che e' regolamentabile e' la sola Imu completamente comunale poiche' la quota statale e' fissata dalla legge dello stato ad € 12 e' ovviamente non e' regolamentabile.
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IMU importo minimo Empty Re: IMU importo minimo

Messaggio  ori67 Lun 5 Mar 2012 - 2:37

Grazie, è come pensavo...per quanto riguarda gli eredi?

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IMU importo minimo Empty Imu

Messaggio  Paolo Gros Lun 5 Mar 2012 - 2:51

Nulla dice la norma ritenendo quindi applicabile la normativa Ici a riguardo
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Messaggio  GEPI Lun 5 Mar 2012 - 7:17

Mi sa che con il decreto fiscale, il n. 16 del 2012, il problema è stato risolto:

Articolo 3 -
Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti

comma 10:
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.


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Messaggio  GEPI Lun 5 Mar 2012 - 7:20

altro problema:

che fine faranno i tributi minori ( Tosap, affissioni ecc.), i cui importi sono quasi tutti inferiori anche ai famosi 12, 00 euro

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IMU importo minimo Empty Re: IMU importo minimo

Messaggio  GEPI Lun 5 Mar 2012 - 8:56

Altra considerazione:
- se l'importo per il quale si può procedere ad accertamento, comprensivo di sanzioni ed interessi, è pari ad €. 30,00, sta a significare che nel caso dell'imu, la detrazione di base per abitazione principale è da intendersi incrementata almento di altri 20 - 22 euro.

Pertanto ad aliquota di base al 4% non verseranno imposta i contribuenti con rendite catastali ( abitazioni e pertinenze ) inferiori a 331,00 euro, cui corrisponde una imposta di €. 222,43. ( 222 - 200 = differenza €. 22,00 non si versa in quanto non accertabile)
Ciò sta a significare che dove le rendite sono molto basse ( nel caso dei piccoli comuni) i conclamati introiti per imu prima casa vanno a farsi

........benedire.............

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IMU importo minimo Empty Re: IMU importo minimo

Messaggio  Lucio Guerra Lun 5 Mar 2012 - 9:58

GEPI ha scritto:Altra considerazione:
- se l'importo per il quale si può procedere ad accertamento, comprensivo di sanzioni ed interessi, è pari ad €. 30,00, sta a significare che nel caso dell'imu, la detrazione di base per abitazione principale è da intendersi incrementata almento di altri 20 - 22 euro.

Pertanto ad aliquota di base al 4% non verseranno imposta i contribuenti con rendite catastali ( abitazioni e pertinenze ) inferiori a 331,00 euro, cui corrisponde una imposta di €. 222,43. ( 222 - 200 = differenza €. 22,00 non si versa in quanto non accertabile)
Ciò sta a significare che dove le rendite sono molto basse ( nel caso dei piccoli comuni) i conclamati introiti per imu prima casa vanno a farsi

........benedire.............

mi sembra interessante il comma 11 dell'art.3 :

10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei
crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora
l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e
interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
relativi ad un medesimo tributo.
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Messaggio  francodan Lun 5 Mar 2012 - 10:13

non sono convinto...la norma dovrebbe dire non si procede al pagamento delle imposte quando non superano i 30 euro.....penso che la norma riguardi i casi di mancato versamento
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Messaggio  ori67 Lun 5 Mar 2012 - 11:08

La vostra interpretazione è quindi quella di non riscuotere le somme non superiori a 30? Magari tale importo può essere rivisto e quindi derogato dai Comuni in sede di regolamento, mutuando quanto era stato concesso in materia di ICI (rispetto ai 12€) con la finanziaria del 2003 L.289/2002, in tale modo i 30 euro verrebbero intesi come limite ragionevole a cui ispirarsi ma non come limite tassativo...

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IMU importo minimo Empty Re: IMU importo minimo

Messaggio  GEPI Lun 5 Mar 2012 - 13:53

ori67 ha scritto:La vostra interpretazione è quindi quella di non riscuotere le somme non superiori a 30? Magari tale importo può essere rivisto e quindi derogato dai Comuni in sede di regolamento, mutuando quanto era stato concesso in materia di ICI (rispetto ai 12€) con la finanziaria del 2003 L.289/2002, in tale modo i 30 euro verrebbero intesi come limite ragionevole a cui ispirarsi ma non come limite tassativo...


In questo caso la norma non prevede deroghe, a differenza di quanto fu stabilito, con il comma 168 articolo unico finanziaria 2007.

Torna d'attualità questo articolo prelevato dal sito fiscoggi:
L’importo minimo di 12 euro, previsto dal comma 4 dell’articolo 25 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), può essere derogato dai Comuni con norma di natura regolamentare. Questo, in sintesi, il responso reso dall’ufficio Federalismo fiscale del dipartimento con nota n. 6372 del 20 aprile. In sostanza, i tecnici del Dpf hanno specificato che qualora i Comuni intendano avvalersi della facoltà di cui al comma 168 dell’articolo unico della Finanziaria 2007 (in base al quale "Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002") dovranno specificare nel regolamento di ciascun tributo o nel regolamento generale delle entrate, adottati ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997, la misura minima al di sotto della quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.La nota in rassegna è scaturita a seguito di una richiesta di chiarimenti, pervenuta da un Comune, circa l’applicazione del citato comma 168 e, in particolare, sulla possibilità di poter deliberare, con regolamento ex articolo 52 del Dlgs 446/1997, importi minimi inferiori ai 12 euro, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 25, legge 289/2002. Quest’ultima norma disciplina, infatti, il pagamento e la riscossione dei crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, ed è applicabile a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, compresi gli enti pubblici economici.Al riguardo, per il dipartimento, la facoltà riconosciuta agli enti locali è in linea con le osservazioni fatte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 30 del 26 gennaio 2005, in ordine all’articolo 25 della legge 289/2002, pronuncia con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione "nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti, il Ministro dell’economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni".Le motivazioni contenute nella sentenza sono state prese in esame dal Dpf, che ha evidenziato come l’importo minimo di 12 euro vada inteso come un criterio di massima, ossia come un limite ragionevole cui deve ispirarsi l’esercizio della legislazione concorrente delle Regioni e, conseguentemente, la potestà regolamentare dei Comuni. Infatti, i giudici costituzionali, pur ritenendo la norma pienamente legittima per quanto riguarda gli uffici statali, dal momento che lo Stato può legiferare, anche con le modalità previste dall’articolo 25 (rientrando, tale incombenza, nella competenza esclusiva prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), di diverso avviso sono stati riguardo alla parte della norma che si indirizza anche a enti non statali, come ad esempio Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.Oltretutto, è lo stesso dato testuale del comma 168 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007 a richiamare il rispetto "dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289", invece che delle singole disposizioni contenute nel medesimo articolo.La nota evidenzia come, tra l’altro, una diversa interpretazione della norma porterebbe, soprattutto nei Comuni con popolazione sino a 10mila abitanti, una notevole perdita in termini di entrate, poiché per molti tributi locali sono in vigore tariffe certamente inferiori a 12 euro.Alla luce di quanto esposto e dell’autonomia finanziaria accordata agli enti locali dall’articolo 119 della Costituzione, il dipartimento ha deciso per la derogabilità, da parte dei Comuni, con norma regolamentare, ex articolo 52, Dlgs 446/1997, del limite previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 289/2002, precisando che è possibile, stante la specificità delle fattispecie impositive relative ai tributi locali, stabilire anche importi minimi differenziati a seconda dei vari tributi di competenza dell’ente locale.In conclusione, la nota ha richiamato lo Statuto dei diritti del contribuente, e, in particolare, i principi di buona fede e affidamento, di cui all’articolo 10 della legge 212/2000, per evidenziare come gli importi minimi così definiti debbano essere uguali sia per i versamenti che per i rimborsi.
Leonardo D'Alessandro
pubblicato Giovedì 3 Maggio 2007


L'assassino torna sempre sul luogo del delitto.



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IMU importo minimo Empty Re: IMU importo minimo

Messaggio  GEPI Mer 7 Mar 2012 - 0:07

lucio_imu ha scritto:
GEPI ha scritto:Altra considerazione:
- se l'importo per il quale si può procedere ad accertamento, comprensivo di sanzioni ed interessi, è pari ad €. 30,00, sta a significare che nel caso dell'imu, la detrazione di base per abitazione principale è da intendersi incrementata almento di altri 20 - 22 euro.

Pertanto ad aliquota di base al 4% non verseranno imposta i contribuenti con rendite catastali ( abitazioni e pertinenze ) inferiori a 331,00 euro, cui corrisponde una imposta di €. 222,43. ( 222 - 200 = differenza €. 22,00 non si versa in quanto non accertabile)
Ciò sta a significare che dove le rendite sono molto basse ( nel caso dei piccoli comuni) i conclamati introiti per imu prima casa vanno a farsi

........benedire.............

mi sembra interessante il comma 11 dell'art.3 :

10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei
crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora
l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e
interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta.

11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
relativi ad un medesimo tributo.


nessun'altro vuole confrontarsi sull'interpretazione di questi due commi dell'art. 3 commi 10 e 11 del D.L. 16/2012

GEPI

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Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Mar 2012 - 0:17

...sono state prese in esame dal Dpf, che ha evidenziato come l’importo minimo di 12 euro vada inteso come un criterio di massima, ossia come un limite ragionevole cui deve ispirarsi l’esercizio della legislazione concorrente delle Regioni e, conseguentemente, la potestà regolamentare dei Comuni...

e tutti d'accordo ma se cosi' il legislatore avesse voluto non avrebbe indcato spressamente l'importo o avrebbe scritto ... fino a 12 euro ".
Detto questo ritengo che sulla parte statale ( 3,Cool il comune non abbia alcun potere di regolamentazione potendo invece agire sulla parte di completa competenza comunale ( abitazione principale , D10 etc)
Tutto questo sicuramente aiuta la chiarezza e semplifica il pagamento ed i conti da parte del contribuente!!!!
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IMU importo minimo Empty non ho capito se la soglia minima è 12 o 30 euro

Messaggio  lu19ca69 Mar 24 Apr 2012 - 23:34

Carissimi tutti
complimenti per questo forum che aiuta moltissimo noi contribuenti un pò in difficoltà.
Ho due domande sul minimo IMU.
In assenza di regolamento comunale approvato, mi sembra di aver capito che viene applicata una soglia minima di esenzione, Io ho un terreno per il quale complessivamente dovrei pagare 4 euro...devo pagarli?
La seconda domanda...mia madre ha 4 terreni, che singolarmente prevederebbero un pagamento modesto (tra i 3 ed i 5 euro ciascuno) ma che complessivamente arrivano a circa 18 euro...se la soglia di esenzione fosse 12 euro, devo pagare? Oppure la soglia è 30 euro e non si deve pagare?
Cordialmente
Luca

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IMU importo minimo Empty pagamenti

Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Apr 2012 - 23:41

tu non dovrai pagare poiche' la tua imposta e' nel complesso inferiore a 12 euro mentre la mamma dovra' comunque pagare poiche' superiore ai 12 euro .
Il limite di 30 euro non e' riferito al contribuente ma all'importo minimo compresi interessi e sanzioni ad inserirsi a ruolo di riscossione da parte dell'ente.
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IMU importo minimo Empty Re: IMU importo minimo

Messaggio  MICOL Ven 25 Mag 2012 - 9:04

Paolo Gros ha scritto:Cio' che e' regolamentabile e' la sola Imu completamente comunale poiche' la quota statale e' fissata dalla legge dello stato ad € 12 e' ovviamente non e' regolamentabile.

QUINDI visto il decreto fiscale cosa inserite nel regolamento
importo minimo 30 euro o 12 euro?

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 25 Mag 2012 - 9:09

- euro 12,00 importo minimo versamento

- euro 30,00 è il limite minimo di accertamento compresi interessi e sanzioni



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Messaggio  paccotto Mer 6 Giu 2012 - 9:11

Altri immobili aliquota 7,6% importo da versare euro 22,00 di cui euro 11,00 al comune ed euro 11,00 allo Stato. Si versa oppure no in quanto importi infweriori ad euro 12,00?

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IMU importo minimo Empty Pagamento IMU mod. f24

Messaggio  kallej11 Mer 6 Giu 2012 - 9:26

Salve, ho nr. due immobili in un comune, poi una quota di un terzo immobile in un'altro comune, per il pagamento devo compilare nr. 2 mod f24 ?
Grazie saluto a tutti ed in particolare a chi mi toglie il dubbio, io ho anticipatamente compilato nr. 2 mod, volevo solo una conferma dal forum.

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Messaggio  ZaZZe81 Mer 6 Giu 2012 - 10:18

paccotto ha scritto:Altri immobili aliquota 7,6% importo da versare euro 22,00 di cui euro 11,00 al comune ed euro 11,00 allo Stato. Si versa oppure no in quanto importi infweriori ad euro 12,00?

A mio avviso in questo caso deve essere effettuato il versamento, in quanto l'importo minimo va raffrontato all'importo totale scaturente dall'obbligazione tributaria, a nulla rilevando la successiva suddivisione tra quota statale e quota comunale.
G.

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IMU importo minimo Empty IMU E USUFRUTTO ABITAZIONE

Messaggio  kallej11 Mer 6 Giu 2012 - 11:17

MA SE NELLA TERZA ABITAZIONE CI ABITA MIA MADRE CHE NE HA L'USUFRUTTO DETENENDO IL 66,66%, IO DEVO SEMPRE CALCOLARMI L'11,11 % MIO, PER L'ICI ASSOLVEVA LEI GRAZIE

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 6 Giu 2012 - 13:17

kallej11 ha scritto:MA SE NELLA TERZA ABITAZIONE CI ABITA MIA MADRE CHE NE HA L'USUFRUTTO DETENENDO IL 66,66%, IO DEVO SEMPRE CALCOLARMI L'11,11 % MIO, PER L'ICI ASSOLVEVA LEI GRAZIE

sei tenuta al versamento con aliquota 7,6 senza detrazioni per quota 11,11%

se per ici sostieni che assolveva lei le ipotesi possono essere 2 :

- concessione in uso gratuito oggi abrogata e non + possibile
- diritto d'abitazione del coniuge superstite (verifica se possiede i requisiti sotto riportati)

Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, rappresenta un prelegato (legato fatto a un erede o a uno dei coeredi oltre alla porzione che gli spetta) ex lege (quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all'eredità) per effetto del quale al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".

Pertanto il diritto rientra tra quelli disciplinati negli articoli 1021 e ss. c.c., quindi diritti reali di godimento su cosa altrui.

Con tale disposizione l'ordinamento giuridico ha voluto tutelare non tanto un interesse economico del coniuge ad avere un alloggio, quanto un interesse morale, legato alla conservazione dei rapporti affettivi con la casa familiare, oltre al mantenimento dei rapporti sociali goduti durante il matrimonio.

In caso di comproprietà con terzi della casa familiare sembra invece + problematica l'applicazione del diritto d'abitazione in quanto la comproprietà con i terzi della casa familiare farebbe venir meno i presupposti per il diritto di abitazione ed uso, visto che non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al pieno godimento dei beni in oggetto dei diritti stessi.

La dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono infine applicabile l'art. 540 c.c. anche in caso di successine legittima.

Pertanto qualora applicabile il diritto d'abitazione per il coniuge superstite questo è da intendersi soggetto passivo IMU per la quota del 100% e intera detrazione

Altre eventuali quote di proprietà non rilevano ai fini dell’imposta.
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Messaggio  rizzi79 Gio 7 Giu 2012 - 3:18

L'importo minimo di € 12 è riferito quindi al singolo contribuente oppure all'immobile...
Mi spiego meglio: nel caso di immobile con più intestatari, ognuno per la propria quota parte obbligato a pagare l'imu, lo stesso versamento non deve effettuarsi se la quota parte non supera 12 €????
Spero di aver reso l'idea...
ESEMPIO:
IMMOBILE IMU € 100
se io possiedo 1/10....dovrò pagare o no io miei 10 €?????

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IMU importo minimo Empty Imu

Messaggio  Paolo Gros Gio 7 Giu 2012 - 3:20

'importo minimo di € 12 è riferibile al singolo contribuente quale soggetto passivo
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Messaggio  rizzi79 Gio 7 Giu 2012 - 3:35

Paolo Gros ha scritto:'importo minimo di € 12 è riferibile al singolo contribuente quale soggetto passivo

Grazie Paolo....potresti fornirmi anche qualche riferimento normativo?????

GRAZIE

rizzi79

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