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Mansioni superiori. Posizione organizzativa categoria D
Il Comune, 6.400 abitanti, ha concesso la mobilità al Capo settore Affari Finanziari VII q.f. (4 aprile 1998) e nel contempo, nelle more dell'espletamento del concorso, ha attribuito le mansioni superiori a dipendente VI q.f. in possesso del diploma di ragioneria per mesi 6 prorogati fino a tutto il 26/04/1999. Il 27/04/1999 viene immesso in servizio a seguito concorso per titoli il nuovo responsabile del settore. Il nuovo capo settore Affari Finanziari categoria "D" rassegna le dimissioni e dal 16 novembre 1999 fino a tutto il 18 giugno 2002 le funzioni sono state attribuite nuovamente al dipendente di categoria "C". Il 19 giugno 2002 viene assunto (per scorrimento graduatoria per soli titoli) il nuovo capo del settore AA.finanziari. Nel corso dell'ano 2004 l'Ente approva un nuovo regolamento organizzazione uffici e servizi ed attribuisce al settore affari finanziari le materie di bilancio e programmazione ed al settore tributi le materie relative alle entrate tributarie ed extratributarie ponendo a capo del primo settore il segretario comunale e del settore tributi il dipendente assunto il 19 giugno 2002.
Dal 8 gennaio 2007 viene nominato responsabile del settore economico finanziario ancora una volta il dipendente di categoria "C" al quale vengono attribuiti compiti gestionali (posizione organizzativa) e mansioni superiori fino a tutt'oggi.
Considerato che l'Ente:
- ha approvato il piano triennale delle assunzioni 2007/2009 prevedendo la copertura del posto di capo settore aa.ff. mediante progressione verticale;
- ha approvato gli avvisi di selezione interna per la copertura del posto con progressione verticale il 7 aprile 2008 ove è previsto, tra i requisiti il possesso del titolo di studio del diploma di scuola media superiore ed un'anzianità di almeno 24 mesi nella medesima area.
Può il dipendente avanzare pretese per l'attribuzione delle funzioni proprie di categoria "D" ?
Scusate se mi sono dilungato così tanto(ho omesso la parte che il dipendente di cat. "C" sostituisce il capo settore per interdizione e maternità).
Dal 8 gennaio 2007 viene nominato responsabile del settore economico finanziario ancora una volta il dipendente di categoria "C" al quale vengono attribuiti compiti gestionali (posizione organizzativa) e mansioni superiori fino a tutt'oggi.
Considerato che l'Ente:
- ha approvato il piano triennale delle assunzioni 2007/2009 prevedendo la copertura del posto di capo settore aa.ff. mediante progressione verticale;
- ha approvato gli avvisi di selezione interna per la copertura del posto con progressione verticale il 7 aprile 2008 ove è previsto, tra i requisiti il possesso del titolo di studio del diploma di scuola media superiore ed un'anzianità di almeno 24 mesi nella medesima area.
Può il dipendente avanzare pretese per l'attribuzione delle funzioni proprie di categoria "D" ?
Scusate se mi sono dilungato così tanto(ho omesso la parte che il dipendente di cat. "C" sostituisce il capo settore per interdizione e maternità).
enzo66- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 27.02.12
Mansioni
Pur essendo stata violata la norma per l'assegnazione delle mansione superiori a piu' riprese da come scrivi alla domanda "Può il dipendente avanzare pretese per l'attribuzione delle funzioni proprie di categoria "D""
Per quanto riguarda l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori, essa può effettuarsi nei limiti stabiliti dall’art 52, comma 2, del Dlg.vo n. 165/2001xv e
dall’art. 8 CCNL 14.09.2000, ovvero per obiettive esigenze di servizio, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, o nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. In tali casi, il dipendente ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la qualifica superiore. Al fuori di dette ipotesi, l'assegnazione è nulla, ma al lavoratore deve essere corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti di carriera automatici.
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