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Somme per stipendi ai dipendenti
Un commissario ad acta può liquidare somme per una ditta .... nonostante i dipendenti del Comune devono ancora percepire la mensilità di febbraio ?
Dip11- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 11.02.11
Località : Sicilia
Commissario ad acta
Lo puo' fare in quanto il commissario e' stato nominato ad acta per l'inerzia della pubblica amministrazione, ovvero proprio in riferimento a "quell'atto".
Probabilmente si tratta di un debito verso una ditta per cui , essendo gli interessi commercialisuperiori a quelli di tesoreria , puo' anche provvedere con anticipo di tesoreria onde evitare il danno erariale.
Il fatto poi che i dipendenti non siano ancora stati pagati per febbraio e' fatto di estrema gravita' e cattiva amministrazione ( peraltro ricorribile dal giudice del lavoro ) .
Se l'ente non riesce a soddisfare i propri servizi correnti dichiari lo stato di dissesto con le conseguenze del caso.
I pagamenti dei dipendenti , tra gli altri , sono tutelati nella cassa dalla impignorabilita' da terzi ,qualora deliberato ogni semestre, ma non hanno precedenza su altri pagamenti come nel caso prospettato .
E' del tutto evidente che l'ente si espone a tal modo ad un circolo patologico che porta inevitabilmente alla dichiarazione di dissesto.
Probabilmente si tratta di un debito verso una ditta per cui , essendo gli interessi commercialisuperiori a quelli di tesoreria , puo' anche provvedere con anticipo di tesoreria onde evitare il danno erariale.
Il fatto poi che i dipendenti non siano ancora stati pagati per febbraio e' fatto di estrema gravita' e cattiva amministrazione ( peraltro ricorribile dal giudice del lavoro ) .
Se l'ente non riesce a soddisfare i propri servizi correnti dichiari lo stato di dissesto con le conseguenze del caso.
I pagamenti dei dipendenti , tra gli altri , sono tutelati nella cassa dalla impignorabilita' da terzi ,qualora deliberato ogni semestre, ma non hanno precedenza su altri pagamenti come nel caso prospettato .
E' del tutto evidente che l'ente si espone a tal modo ad un circolo patologico che porta inevitabilmente alla dichiarazione di dissesto.
Re: Somme per stipendi ai dipendenti
a mio parere se sono state rispettate le procedure sull'impignorabilità (ossia delibera che stabilisce gli importi ,ordine cronologico per le spese fuori vincolo e via dicendo) le somme per gli stipendi e comunque le somme vincolate con la delibera non sono aggredibili neanche dal commissario ad acta in quanto la legge li considera di maggior protezione.....sulla maggior tutela delle somme vincolate riporto un parere della sezione abruzzo 356 2010 che mi sembra essere nel senso sopra citato e quindi di prevalenza della disciplina di tutela che dalla delibera di impignorabilità deriva
"Passando al merito, occorre innanzitutto ricordare che l'art. 159 D.Lgs. 267/2000, al comma 2,
stabilisce che "non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio
dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento
delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei
servizi locali indispensabili".
Con tale disposizione il legislatore ha voluto sottrarre, in deroga alla regola generale prevista
dall'art.2740 c.c., all'esecuzione da parte dei creditori dell'ente locale le somme destinate a
determinate spese ritenute meritevoli di una protezione maggiore, rispetto alla tutela civilistica
accordata alle ragioni del creditore. Tale protezione, come previsto dal successivo comma 3, non
opera automaticamente, ma richiede come condizione indispensabile la formale assunzione di una
deliberazione preventiva da adottarsi ogni semestre e da notificarsi al tesoriere, quantificando gli
importi delle somme da vincolare.
A questa condizione di ordine procedurale si aggiunge anche quella che deriva dalla sentenza
additiva della Corte costituzionale n. 211 del 25 giugno 2003, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 159 commi 2, 3 e 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) per
violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, quale condizione
ulteriore per l'impignorabilità delle somme di pertinenza degli Enti Locali alle finalità di cui alle
lettere a), b) e c), del comma 2 dello stesso art. 159, oltre all' adozione della delibera di cui sopra
"che l'Ente locale successivamente a detta delibera, non emetta mandati a titoli diversi da quelli
vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture o, in assenza della previsione di queste
ultime, delle deliberazioni di impegno".
"Passando al merito, occorre innanzitutto ricordare che l'art. 159 D.Lgs. 267/2000, al comma 2,
stabilisce che "non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio
dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento
delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei
servizi locali indispensabili".
Con tale disposizione il legislatore ha voluto sottrarre, in deroga alla regola generale prevista
dall'art.2740 c.c., all'esecuzione da parte dei creditori dell'ente locale le somme destinate a
determinate spese ritenute meritevoli di una protezione maggiore, rispetto alla tutela civilistica
accordata alle ragioni del creditore. Tale protezione, come previsto dal successivo comma 3, non
opera automaticamente, ma richiede come condizione indispensabile la formale assunzione di una
deliberazione preventiva da adottarsi ogni semestre e da notificarsi al tesoriere, quantificando gli
importi delle somme da vincolare.
A questa condizione di ordine procedurale si aggiunge anche quella che deriva dalla sentenza
additiva della Corte costituzionale n. 211 del 25 giugno 2003, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 159 commi 2, 3 e 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) per
violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, quale condizione
ulteriore per l'impignorabilità delle somme di pertinenza degli Enti Locali alle finalità di cui alle
lettere a), b) e c), del comma 2 dello stesso art. 159, oltre all' adozione della delibera di cui sopra
"che l'Ente locale successivamente a detta delibera, non emetta mandati a titoli diversi da quelli
vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture o, in assenza della previsione di queste
ultime, delle deliberazioni di impegno".
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Somme dipendenti
Concordo con quanto dici ma il problema mi sembra altro e mi spiego :
Non siamo in presenza di pignoramenti effettuati da terzi sule somme di cassa in tesoreria ma in presenza di un commissario nominato appositamente per una inadempienza dell'amministrazione.
L'art.159 del TU infatti ci dice che "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a. pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b. pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso;
c. espletamento dei servizi locali indispensabili
e fin qui tutto bene ( sempre che la delibera di quantificazione sia stata fatta) ma nel concreto il commissario ad acta si sotituisce all'amministrazione e per quell'atto ne assume i poteri fino al pagamento del debito.
Ora mi pare che tutto questo non abbia a che fare con l'art.159 TU che nel diritto non tutela i dipendenti rispetto ad una priorita' di pagamenti rispetto ad altri in quanto il commissario credo agisca con i poteri della P.A.
Se vi fossero gia' atti esecutivi di pegno non sarebbe servito un commissario ad acta.
"...senza seguire l'ordine cronologico delle fatture " temo che le fatture oggetto di pagamento siano sicuramente piu' vecchie degli stipendi febbraio.
Che dici ?
Non siamo in presenza di pignoramenti effettuati da terzi sule somme di cassa in tesoreria ma in presenza di un commissario nominato appositamente per una inadempienza dell'amministrazione.
L'art.159 del TU infatti ci dice che "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a. pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b. pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso;
c. espletamento dei servizi locali indispensabili
e fin qui tutto bene ( sempre che la delibera di quantificazione sia stata fatta) ma nel concreto il commissario ad acta si sotituisce all'amministrazione e per quell'atto ne assume i poteri fino al pagamento del debito.
Ora mi pare che tutto questo non abbia a che fare con l'art.159 TU che nel diritto non tutela i dipendenti rispetto ad una priorita' di pagamenti rispetto ad altri in quanto il commissario credo agisca con i poteri della P.A.
Se vi fossero gia' atti esecutivi di pegno non sarebbe servito un commissario ad acta.
"...senza seguire l'ordine cronologico delle fatture " temo che le fatture oggetto di pagamento siano sicuramente piu' vecchie degli stipendi febbraio.
Che dici ?
Re: Somme per stipendi ai dipendenti
in realtà(nel post iniziale si dice poco) il commissario ad acta è di regola una figura che viene nominata dal giudice amministrativo per provvedere a compiere taluni atti dell'amministrazione inadempiente come la liquidazione di parcelle ....
il commissario può disporre la liquidazione e ordinare l'emissione del mandato...
ma il mandato rimarrebbe a mio avviso sospeso (nel senso che viene adottato ma mancando fondi congrui e diversi da quelli vincolati,ineseguibile per carenza fondi) il mandato non può superare quei vincoli di destinazione che la delibera pone...il tesoriere non potrebbe ,a mio avviso,pagare quel mandato emesso in esecuzione degli atti del commissario ad acta perchè i fondi in tesoreria devono essere destinati alle priorità stabilite dalla delibera di impignorabilità ....non esiste un credito privilegiato dovuto al fatto che il mandato è stato emesso in esecuzione dell'incarico di commissario ad acta che travolge il vincolo di impignorabilità previsto dalla delibera attuativa della legge.....
il commissario può disporre la liquidazione e ordinare l'emissione del mandato...
ma il mandato rimarrebbe a mio avviso sospeso (nel senso che viene adottato ma mancando fondi congrui e diversi da quelli vincolati,ineseguibile per carenza fondi) il mandato non può superare quei vincoli di destinazione che la delibera pone...il tesoriere non potrebbe ,a mio avviso,pagare quel mandato emesso in esecuzione degli atti del commissario ad acta perchè i fondi in tesoreria devono essere destinati alle priorità stabilite dalla delibera di impignorabilità ....non esiste un credito privilegiato dovuto al fatto che il mandato è stato emesso in esecuzione dell'incarico di commissario ad acta che travolge il vincolo di impignorabilità previsto dalla delibera attuativa della legge.....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Somme stipendi
Corte Costituzionale
Sentenza 18 giugno 2003 n. 211
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso;
ovvero :
E' costituzionalmente illegittimito l’art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza 18 giugno 2003 n. 211, precisando che, stante la omogeneità delle situazioni giuridiche riferibili, rispettivamente, alle unità sanitarie locali ed agli enti locali, risulta del tutto irragionevole la disparità di trattamento della disciplina censurata nella parte in cui dispone la impignorabilità delle somme di danaro destinate alla realizzazione degli scopi essenziali degli enti locali senza condizionarla, in conformità a quanto previsto per le unità sanitarie locali, alla inesistenza di pagamenti c.d. preferenziali e cioè effettuati da tali enti senza l’osservanza di un determinato ordine cronologico
A tale riguardo si e' anche espressa la Corte dei Conti Abruzzo il 18.11.2010.
Sentenza 18 giugno 2003 n. 211
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso;
ovvero :
E' costituzionalmente illegittimito l’art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza 18 giugno 2003 n. 211, precisando che, stante la omogeneità delle situazioni giuridiche riferibili, rispettivamente, alle unità sanitarie locali ed agli enti locali, risulta del tutto irragionevole la disparità di trattamento della disciplina censurata nella parte in cui dispone la impignorabilità delle somme di danaro destinate alla realizzazione degli scopi essenziali degli enti locali senza condizionarla, in conformità a quanto previsto per le unità sanitarie locali, alla inesistenza di pagamenti c.d. preferenziali e cioè effettuati da tali enti senza l’osservanza di un determinato ordine cronologico
A tale riguardo si e' anche espressa la Corte dei Conti Abruzzo il 18.11.2010.
Re: Somme per stipendi ai dipendenti
Confermo la delib. di G.M. è stata adottata nel dicembre del 2010
Dip11- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 11.02.11
Località : Sicilia
Pagamenti
Per capire come muoversi occorrono piu' notizie:
- perche' gli stipendi non sono stati pagati ?
- situazione di cassa a febbraio e nell'attuale
- natura del credito liquidato dal commissario
- importo del debito da pagare e vetusta' del medesimo
- debito gia' ingiunto o con provvedimento giudiziale
senza questi elementi e' difficile ( se non impossibile ) dare indicazioni precise.
- perche' gli stipendi non sono stati pagati ?
- situazione di cassa a febbraio e nell'attuale
- natura del credito liquidato dal commissario
- importo del debito da pagare e vetusta' del medesimo
- debito gia' ingiunto o con provvedimento giudiziale
senza questi elementi e' difficile ( se non impossibile ) dare indicazioni precise.
Re: Somme per stipendi ai dipendenti
ritengo che ,dato che vi è un commissario ad acta ,siamo ancora in fase amministrativa quindi il commissario dispone la liquidazione e ordina il mandato che rimane inevaso per carenza di fondi non vincolati....poichè le somme sono vincolate ,la ditta dovrebbe comunque agire giudizialmente ,ottenere un decreto ingiuntivo e via dicendo ...
ma ,sulle somme stabilite dalla delibera e per le finalità ivi indicate (e purchè si siano rispettate le disposizioni di legge compresa quella che prevede per le somme non vincolate i pagamenti secondo il criterio cronologico)non sarà possibile il pignoramento .
All'eventuale decreto ingiuntivo il comune frappone opposizione in quanto la richiesta cade su somme impignorabili.
Di certo ,stante questa situazione ,sarebbe opportuno valutare come detto in precedente post,specialmente se non si tratta di singoli episodi,il dissesto ..perchè alla situazione precaria ,si aggiungono spese legali per difendere il pagamento di spese fondamentali(retribuzioni,mutui)
ma ,sulle somme stabilite dalla delibera e per le finalità ivi indicate (e purchè si siano rispettate le disposizioni di legge compresa quella che prevede per le somme non vincolate i pagamenti secondo il criterio cronologico)non sarà possibile il pignoramento .
All'eventuale decreto ingiuntivo il comune frappone opposizione in quanto la richiesta cade su somme impignorabili.
Di certo ,stante questa situazione ,sarebbe opportuno valutare come detto in precedente post,specialmente se non si tratta di singoli episodi,il dissesto ..perchè alla situazione precaria ,si aggiungono spese legali per difendere il pagamento di spese fondamentali(retribuzioni,mutui)
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
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