Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/Ici ed impianti fotovoltaici
Ici ed impianti fotovoltaici
Il crescente numero degli impianti fotovoltaici ed eolici privati ha una ripercussione ai fini Ici.
La Cassazione con sentenza 16824 del 2006 ha stabilito che esista connessione strutturale per la fissita' dell'impianto al suolo per cui l'impianto dis classificabile nella categoria D1 e soggetto ad Ici.
(tale concetto era gia' presente nel 2008 nella sentenza della Corte costituzionale n.162 che pero' parlava di turbine idroelettriche assimilate con la rislozione 3/2008 agli impianti fotovoltaici ed eolici )
L'Agenzia del territorio ha fatto suo questo concetto e procede ad accatastare in D1 detti impianti.
Il concetto e' che le aree , ancorche' agricole, che ospitano detti impianti, non possano piu' essere considerate agricole poiche' sottratte di fatto alla produzione agricola anche potenziale e come tali iscritte a catasto con la propria categoria (D1)
Rimane pero' in discussione l'articolo 12 del Dlgs 387/2003 che tratta di unita' immobiliari che hanno natura di pubblica utilita' ( sentenza 11/2009 CTP Bologna in riferimento ad impinati eolici) e sono di fatto ascrivibili alla categoria catastale E esente dall'Ici.
Nel 2007 lò'Agenzia del territorio con propria 4/2007 ha pero' chiarito che l'attivita' di pubblico impianto debba essere di natura prevalente per la classificazione in E.
Pur rimanendo la questione sub iudice e' pensabile ascrivere l'impianto fotovoltaico od eolico in categoaria E qualora la parte di energia reinserita nella rete nazionale sia superiore a quello che l'Enel sconta al produttore per le proprie necessita'.
Solo in quel caso infatti sarebbe configurabile la pubblica utilita' e non a contrario.
La Cassazione con sentenza 16824 del 2006 ha stabilito che esista connessione strutturale per la fissita' dell'impianto al suolo per cui l'impianto dis classificabile nella categoria D1 e soggetto ad Ici.
(tale concetto era gia' presente nel 2008 nella sentenza della Corte costituzionale n.162 che pero' parlava di turbine idroelettriche assimilate con la rislozione 3/2008 agli impianti fotovoltaici ed eolici )
L'Agenzia del territorio ha fatto suo questo concetto e procede ad accatastare in D1 detti impianti.
Il concetto e' che le aree , ancorche' agricole, che ospitano detti impianti, non possano piu' essere considerate agricole poiche' sottratte di fatto alla produzione agricola anche potenziale e come tali iscritte a catasto con la propria categoria (D1)
Rimane pero' in discussione l'articolo 12 del Dlgs 387/2003 che tratta di unita' immobiliari che hanno natura di pubblica utilita' ( sentenza 11/2009 CTP Bologna in riferimento ad impinati eolici) e sono di fatto ascrivibili alla categoria catastale E esente dall'Ici.
Nel 2007 lò'Agenzia del territorio con propria 4/2007 ha pero' chiarito che l'attivita' di pubblico impianto debba essere di natura prevalente per la classificazione in E.
Pur rimanendo la questione sub iudice e' pensabile ascrivere l'impianto fotovoltaico od eolico in categoaria E qualora la parte di energia reinserita nella rete nazionale sia superiore a quello che l'Enel sconta al produttore per le proprie necessita'.
Solo in quel caso infatti sarebbe configurabile la pubblica utilita' e non a contrario.
Ici e fotovoltaico - l'evoluzione 2011
Con interrogazione n. 5-04215 del 16 febbraio 2011, in commissione finanze alla Camera, il Ministero rende noto che
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia alcuni profili di criticità connessi all'accatastamento degli impianti fotovoltaici, chiedendo come s'intenda risolvere l'incertezza interpretativa derivante dal diverso orientamento assunto dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate circa la natura degli impianti fotovoltaici ai fini dell'assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili dei citati impianti.
Ciò in quanto, l'Agenzia del Territorio, con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008 ha chiarito che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici «devono essere accertate nella categoria D/1- opifici», mentre l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 ha precisato che «l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo» e come talerientrante nella categoria dei beni mobili.
Al riguardo, l'Agenzia del territorio ha evidenziato, in via preliminare, che l'ordinamento catastale, da un lato, e quello più propriamente impositivo, dall'altro, hanno una propria, distinta, disciplina, che non comporta identità di regole e non consente automatiche sovrapposizioni.
L'accertamento catastale ha natura propriamente tecnica, basato su procedure estimali, così come dettato dal decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1949, n. 1142.
Al fine di eliminare possibili aree di incertezza interpretativa, nonché assicurare unità di indirizzo in merito al trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio hanno comunicato di avere attivato i necessari approfondimenti costituendo anche uno specifico gruppo di lavoro per fornire i necessari chiarimenti circa la natura catastale degli impianti in questione.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia alcuni profili di criticità connessi all'accatastamento degli impianti fotovoltaici, chiedendo come s'intenda risolvere l'incertezza interpretativa derivante dal diverso orientamento assunto dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate circa la natura degli impianti fotovoltaici ai fini dell'assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili dei citati impianti.
Ciò in quanto, l'Agenzia del Territorio, con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008 ha chiarito che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici «devono essere accertate nella categoria D/1- opifici», mentre l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 ha precisato che «l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo» e come talerientrante nella categoria dei beni mobili.
Al riguardo, l'Agenzia del territorio ha evidenziato, in via preliminare, che l'ordinamento catastale, da un lato, e quello più propriamente impositivo, dall'altro, hanno una propria, distinta, disciplina, che non comporta identità di regole e non consente automatiche sovrapposizioni.
L'accertamento catastale ha natura propriamente tecnica, basato su procedure estimali, così come dettato dal decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1949, n. 1142.
Al fine di eliminare possibili aree di incertezza interpretativa, nonché assicurare unità di indirizzo in merito al trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio hanno comunicato di avere attivato i necessari approfondimenti costituendo anche uno specifico gruppo di lavoro per fornire i necessari chiarimenti circa la natura catastale degli impianti in questione.
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin