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adozione nazionale
Ciao Paolo volevo chiederti un chiarimento
una nostra dipendente ha fatto richiesta di adozione di un minore, in data 08/04/2012 con decreto il tribunale dei minori di roma dispone il collocamento provvisorio del minore presso la famiglia della nostra dipendente in attesa che si definisca la sua situazione giuridica.
Ora il mio dubbio è se alla dipendente spettano, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 151/2001, 5 mesi o tre mesi di maternità?
una nostra dipendente ha fatto richiesta di adozione di un minore, in data 08/04/2012 con decreto il tribunale dei minori di roma dispone il collocamento provvisorio del minore presso la famiglia della nostra dipendente in attesa che si definisca la sua situazione giuridica.
Ora il mio dubbio è se alla dipendente spettano, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 151/2001, 5 mesi o tre mesi di maternità?
Francesca2011- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 03.02.11
Adozione
Con il 2008 il trattamento dei genitori adottivi e affidatari è equiparato a quello dei genitori naturali per i congedi di maternità, paternità e parentali, a prescindere dall’età del bambino. A stabilirlo la Finanziaria 2008 che introduce una serie di altre novità in merito ai congedi. La nuova normativa consente infatti di avere un congedo di 5 mesi retribuito in caso di adozione e di 3 per l’affido (v. articolo).
INPS, circolare n. 16 del 4 febbraio 2008
Maternità e congedi parentali per affidamenti e adozioni
Il congedo di maternità passa da 3 a 5 mesi
L'Inps, con circolare m. 16 del 4 febbraio 2008, ha reso nota la nuova disciplina relativa al congedo di maternità/paternità ed al congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti.
L'art. 2, commi 452 e 453 della Finanziaria 2008 hanno riformato l'art. 26 del decreto legislativo 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) in merito alle adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 e per gli ingressi avvenuti nell'anno 2007 per i quali non sia decorso l'arco temporale dei cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Da tale data, in particolare, la lavoratrice che adotta un minore italiano o straniero ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo di cinque mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione e tale diritto spetta per l'intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.
L'Inps, tuttavia, ha precisato che il periodo di congedo aumenta da 3 a 5 mesi per gli ingressi avvenuti nel 2007 solo se tali periodi ricadono dal 1° gennaio 2008 e che l'estensione di due mesi è fruibile anche se gli interessati hanno goduto interamente dei 3 mesi previgenti nel 2007 purchè non sia decorso il periodo dei cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Per le adozioni nazionali, il congedo spetta per i primi cinque mesi a partire dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore in famiglia, cui si aggiunge anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell'interessata, per un periodo complessivo di congedo di 5 mesi e 1 giorno.
Tali disposizioni si applicano anche quando il minore si trovi in affidamento preadottivo e il diritto al congedo cessa nel caso in cui l'affidamento sia revocato dal tribunale.
Nel caso di adozioni internazionali, il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia (risultante dall'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) cui si aggiunge il giorno di effettivo ingresso in Italia, raggiungendo la durata complessiva di 5 mesi ed 1 giorno.
L'Inps ha precisato che, fermo restando il periodo massimo di astensione, il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore, dando alla lavoratrice la possibilità di recarsi all'estero per incontrare il minore e di portare a termine gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Il congedo, inoltre, può essere fruito in modo frazionato e, oltre al congedo di maternità, la lavoratrice può richiedere ulteriori periodi di congedo non retribuiti e non indennizzati.
Come per le adozioni nazionali, anche nel caso di quelle internazionali le nuove disposizioni si applicano anche quando il minore si trovi in affidamento preadottivo.
In merito all'affidamento, l'Inps ha precisato che la lavoratrice cui sia affidato un minore non modo non preadottivo può beneficiare dell'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi frazionabile entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata.
In caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo, l'astensione dal lavoro spetta al padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua e le condizioni per la fruizione sono le stesse previste per la madre avente diritto.
Infine, in merito alla disciplina dei congedi parentali, l'Inps ha reso noto che i genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e comunque entro il compimento della maggiore età.
Per i congedi parentali il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.
(INPS, circolare n. 16 del 4 febbraio 2008 )
I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino, ma non oltre il compimento della maggiore età (v. circolare Inps n. 16).
art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
SOMMARIO:
1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
INPS, circolare n. 16 del 4 febbraio 2008
Maternità e congedi parentali per affidamenti e adozioni
Il congedo di maternità passa da 3 a 5 mesi
L'Inps, con circolare m. 16 del 4 febbraio 2008, ha reso nota la nuova disciplina relativa al congedo di maternità/paternità ed al congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti.
L'art. 2, commi 452 e 453 della Finanziaria 2008 hanno riformato l'art. 26 del decreto legislativo 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) in merito alle adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 e per gli ingressi avvenuti nell'anno 2007 per i quali non sia decorso l'arco temporale dei cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Da tale data, in particolare, la lavoratrice che adotta un minore italiano o straniero ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo di cinque mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione e tale diritto spetta per l'intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.
L'Inps, tuttavia, ha precisato che il periodo di congedo aumenta da 3 a 5 mesi per gli ingressi avvenuti nel 2007 solo se tali periodi ricadono dal 1° gennaio 2008 e che l'estensione di due mesi è fruibile anche se gli interessati hanno goduto interamente dei 3 mesi previgenti nel 2007 purchè non sia decorso il periodo dei cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Per le adozioni nazionali, il congedo spetta per i primi cinque mesi a partire dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore in famiglia, cui si aggiunge anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell'interessata, per un periodo complessivo di congedo di 5 mesi e 1 giorno.
Tali disposizioni si applicano anche quando il minore si trovi in affidamento preadottivo e il diritto al congedo cessa nel caso in cui l'affidamento sia revocato dal tribunale.
Nel caso di adozioni internazionali, il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia (risultante dall'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) cui si aggiunge il giorno di effettivo ingresso in Italia, raggiungendo la durata complessiva di 5 mesi ed 1 giorno.
L'Inps ha precisato che, fermo restando il periodo massimo di astensione, il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore, dando alla lavoratrice la possibilità di recarsi all'estero per incontrare il minore e di portare a termine gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Il congedo, inoltre, può essere fruito in modo frazionato e, oltre al congedo di maternità, la lavoratrice può richiedere ulteriori periodi di congedo non retribuiti e non indennizzati.
Come per le adozioni nazionali, anche nel caso di quelle internazionali le nuove disposizioni si applicano anche quando il minore si trovi in affidamento preadottivo.
In merito all'affidamento, l'Inps ha precisato che la lavoratrice cui sia affidato un minore non modo non preadottivo può beneficiare dell'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi frazionabile entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata.
In caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo, l'astensione dal lavoro spetta al padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua e le condizioni per la fruizione sono le stesse previste per la madre avente diritto.
Infine, in merito alla disciplina dei congedi parentali, l'Inps ha reso noto che i genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e comunque entro il compimento della maggiore età.
Per i congedi parentali il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.
(INPS, circolare n. 16 del 4 febbraio 2008 )
I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino, ma non oltre il compimento della maggiore età (v. circolare Inps n. 16).
art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
SOMMARIO:
1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
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