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dibben
LEON2012
6 partecipanti
autorizzazione ex art.53 D.Lgs n.165
Un dipendente a tempo indeterminato ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs n.165/2001, a svolgere attività lavorativa presso un pubblico esercizio.
L'amministrazione comunale, una volta accertato che non vi è conflitto di interessi, può concedere l'autorizzazione?
L'amministrazione comunale, una volta accertato che non vi è conflitto di interessi, può concedere l'autorizzazione?
LEON2012- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 11.10.11
Re: autorizzazione ex art.53 D.Lgs n.165
Accertato che non vi siano conflittualità o incompatibilità, l'importante è che l'incarico venga svolto al di fuori del normale orario di servizio e compatibilmente con le esigenze di servizio.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: autorizzazione ex art.53 D.Lgs n.165
in ogni caso deve trattarsi di attività occasionale e temporanea tale da non configurare una seconda attività atteso il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego a tempo pieno
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: autorizzazione ex art.53 D.Lgs n.165
Esiste una sentenza della Corte dei Conti od altra interpretazione ministeriale a supporto della temporaneità ed occasionalità? Se l'altra attività fosse "a titolo gratuito" potrebbe essere autorizzata anche se non temporanea e non occasionale?
Grazie mille
Grazie mille
LEON2012- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 11.10.11
Autorizzazione
Non sarebbe possibile se non temporanea ed occasionale ancorche' gratuita poiche' la ulteriore aTTIVITA' POTREBBE COMPROMETTERE LA PRODUTTIVITA' DEL DIPENDENTE STESSO A PRESCINDERE DALLA SUA RETRIBUZIONE OVVERO GRATUITA'.
Re: autorizzazione ex art.53 D.Lgs n.165
vi è una interpretazione di anci ancitel
Attualmente la norma fondamentale è costituita dall’articolo 53 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 che conferma il divieto di svolgere qualsiasi attività extra istituzionale, quando oltrepassano i limiti della saltuarietà ed occasionalità. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno vige pertanto il divieto di svolgere “incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza”. Inoltre dalla disciplina dell’articolo 53 si ricava il principio che non possono essere conferiti o autorizzati incarichi in tutti i casi nei quali l’espletamento degli stessi può dare origine, anche in via solo ipotetica a situazioni di conflittualità con gli interessi facenti capo all’Amministrazione e quindi con le funzioni svolte dal dipendente. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilevato che le attività esterne o incarichi retribuiti a lavoratori a tempo pieno sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità e che sono ammesse soltanto quando non oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. Ne consegue che il potere di autorizzazione dell’Amministrazione deve essere esercitato, nel concreto, secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa ed alla modalità di svolgimento e all’impegno richiesto al dipendente
Attualmente la norma fondamentale è costituita dall’articolo 53 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 che conferma il divieto di svolgere qualsiasi attività extra istituzionale, quando oltrepassano i limiti della saltuarietà ed occasionalità. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno vige pertanto il divieto di svolgere “incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza”. Inoltre dalla disciplina dell’articolo 53 si ricava il principio che non possono essere conferiti o autorizzati incarichi in tutti i casi nei quali l’espletamento degli stessi può dare origine, anche in via solo ipotetica a situazioni di conflittualità con gli interessi facenti capo all’Amministrazione e quindi con le funzioni svolte dal dipendente. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilevato che le attività esterne o incarichi retribuiti a lavoratori a tempo pieno sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità e che sono ammesse soltanto quando non oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. Ne consegue che il potere di autorizzazione dell’Amministrazione deve essere esercitato, nel concreto, secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa ed alla modalità di svolgimento e all’impegno richiesto al dipendente
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: autorizzazione ex art.53 D.Lgs n.165
da ultimo nota funzione pubblica 3357 2012 che prevede ,per il dipendente a tempo pieno,per lo svolgimento di attività diverse da quella di impiego tutta una serie di presupposti :
il dipendente deve essere autorizzato dalla p.a.
deve trattarsi di attivtà occasionale e non professionale
da svolgersi fuori dell'orario di servizio
non deve sussistere conflitto di interessi
il dipendente deve essere autorizzato dalla p.a.
deve trattarsi di attivtà occasionale e non professionale
da svolgersi fuori dell'orario di servizio
non deve sussistere conflitto di interessi
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
autorizzazione ex art.53 D.Lgs n.165
Ai fini dell'anagrafe delle prestazione anche tale incarico autorizzato deve essere comunicato?
Davide89- Messaggi : 70
Data d'iscrizione : 12.05.12
Re: autorizzazione ex art.53 D.Lgs n.165
tar salerno 10 5 2012 873 su una concezioe rigorosa del divieto
che la sussistenza di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione appare, in principio, di per sé ostativo all’assunzione (in proprio o in concorso con altri professionisti) di incarichi professionali per conto di altre pubbliche amministrazioni (arg., oltre che ex art. 53 d. lgs. n. 165/2001, segnatamente ed a contrario ex art. 90. 4° comma, 2a parte d. lgs. n. 163/2006, nella parte in cui limita prescrittivamente tale eventualità alla ricorrenza di un rapporto di lavoro a tempo solo parziale, alla correlazione della prestazione da effettuarsi ai rapporti di impiego ed alla sussistenza del limite territoriale proprio dell’ufficio di appartenenza: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5003);
che la sussistenza di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione appare, in principio, di per sé ostativo all’assunzione (in proprio o in concorso con altri professionisti) di incarichi professionali per conto di altre pubbliche amministrazioni (arg., oltre che ex art. 53 d. lgs. n. 165/2001, segnatamente ed a contrario ex art. 90. 4° comma, 2a parte d. lgs. n. 163/2006, nella parte in cui limita prescrittivamente tale eventualità alla ricorrenza di un rapporto di lavoro a tempo solo parziale, alla correlazione della prestazione da effettuarsi ai rapporti di impiego ed alla sussistenza del limite territoriale proprio dell’ufficio di appartenenza: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5003);
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: autorizzazione ex art.53 D.Lgs n.165
Il licenziamento per giusta causa del lavoratore pubblico dipendente si configura nell'ipotesi di svolgimento di attività lavorativa incompatibile con lo status di pubblico dipendente, a prescindere dal requisito dell’abitualità, essendo sufficiente anche un episodio isolato.
Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 27.04.2012, n. 6560
Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 27.04.2012, n. 6560
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
autorizzazione ex art. 53 d. lgs 165/2001
Leggo e rileggo il testo del fatidico art.53, ma non trovo in esso la specifica che l'autorizzazione può essere concessa ma al di fuori dell'orario di lavoro nonché tutte le altre limitazioni del caso ...
C'è, per caso, qualche circolare o norma che disciplina nel dettaglio quanto si può o non si può autorizzare ???
Il nostro ente ha fatto un avviso pubblico chiedendo la collaborazione di una figura professionale per l'intero anno ... La persona che è arrivata prima alla selezione (dipendente pubblico) ora viene autorizzata contravvenendo al regolamento dell'ente medesimo di appartenenza rispetto al tempo massimo di servizio autorizzabile ed anche alla caratteristica di occasionalità e saltuarietà ...
Secondo voi è un problema che ci riguarda il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari di questo ente ???
C'è, per caso, qualche circolare o norma che disciplina nel dettaglio quanto si può o non si può autorizzare ???
Il nostro ente ha fatto un avviso pubblico chiedendo la collaborazione di una figura professionale per l'intero anno ... La persona che è arrivata prima alla selezione (dipendente pubblico) ora viene autorizzata contravvenendo al regolamento dell'ente medesimo di appartenenza rispetto al tempo massimo di servizio autorizzabile ed anche alla caratteristica di occasionalità e saltuarietà ...
Secondo voi è un problema che ci riguarda il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari di questo ente ???
Mariarita- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 30.03.11
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