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Messaggio  ludi Ven 27 Apr 2012 - 4:47

Salve a tutti,
qualcuno ha già predisposto l'informativa da inviare ai contribuenti per il prossimo versamento dell'Imu? Inviate anche il Mod. F24 o solo un facsimile?
E' possibile averne copia?
Grazie in anticipo

ludi

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Messaggio  Paolo Gros Ven 27 Apr 2012 - 4:52

E' ancora presto ma e' ingestazione
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Messaggio  MARCO SIGAUDO Ven 27 Apr 2012 - 7:46

Noi la stiamo mettendo a disposizione on line per gli Enti che accedono al servizio imu on. line. Entro il 2 sará possibile stampare anche l'f24 per 2 o 3 rate.

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 27 Apr 2012 - 12:52

è disponibile da scaricare anche la "nota informativa" imu, ovviamente anche in formato word per le vs personalizzazioni

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=555
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
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Messaggio  Paolo Gros Ven 27 Apr 2012 - 23:15

Ottimo lavoro ( come sempre!)
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Messaggio  Lucio Guerra Sab 28 Apr 2012 - 1:02

l'informativa IMU è stata completata con alcuni dettagli non presenti nella precedente

è quindi disponibile da scaricare la nuova versione, ovviamente anche in formato word per le vs personalizzazioni

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=555
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Messaggio  Paolo Gros Sab 28 Apr 2012 - 23:31

Sugli immobili pooseduti da anziani in casa di riposo avete deliberato in tal senso poiche' in difetto dalla lettura sembrerebbe che si applichi ope legis .
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Messaggio  tamburia Mar 1 Mag 2012 - 5:49

Il mio Sindaco ha pensato di far muovere l'ufficio tributi sul territorio.

Vorrebbe organizzare incontri per la cittadinanza.

Ha pensato di allungare l'orario di apertura dell'ufficio tipo... pomeriggio/sera in modo da dare la più ampia informazione possibile e dare un aiuto a chi non ha consulente fiscale o non vuole o non può rivolgersi a Centri di assistenza fiscale...

Non mi pare una brutta idea...

Vediamo come evolve.

tamburia

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Messaggio  elfo Mar 1 Mag 2012 - 6:43

lucio_imu ha scritto:l'informativa IMU è stata completata con alcuni dettagli non presenti nella precedente

è quindi disponibile da scaricare la nuova versione, ovviamente anche in formato word per le vs personalizzazioni

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=555
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=556

salve,
ho elaborato per il mio ente l'informativa da inviare ai contribuenti.
rispetto alla sua attività ho trovato utile il riscontro di quanto fatto da lei tempestivamente rispetto alla normativa.
Ho solo alcuni dubbi su quanto indicato su anziani e separati, rispetto al fatto che il riconoscimenti di assimilazione ad abitazione principale con l'utilizzo del codice altri fabbricati per la riserva statale dell'o,38% mi sembra in contraddizione con la volontà di agevolazione da parte dell'ente e se assimilati il comportamento dovrebbe essere diverso da come indicato nella sua informativa, a mio parere.
per le case iacp indica che deve essere versata l'imu ad aliquota base con esenzione aliquota statale, non richiama il fatto che se il comune ha deliberato aliquota diversa dovrà essere fatto un conguaglio rispetto ad aliquota base - quota statale = aliquota ente - detrazione.
Grazie e cordiali saluti

elfo

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 1 Mag 2012 - 9:11

elfo ha scritto:
lucio_imu ha scritto:l'informativa IMU è stata completata con alcuni dettagli non presenti nella precedente

è quindi disponibile da scaricare la nuova versione, ovviamente anche in formato word per le vs personalizzazioni

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=555
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=556

salve,
ho elaborato per il mio ente l'informativa da inviare ai contribuenti.
rispetto alla sua attività ho trovato utile il riscontro di quanto fatto da lei tempestivamente rispetto alla normativa.
Ho solo alcuni dubbi su quanto indicato su anziani e separati, rispetto al fatto che il riconoscimenti di assimilazione ad abitazione principale con l'utilizzo del codice altri fabbricati per la riserva statale dell'o,38% mi sembra in contraddizione con la volontà di agevolazione da parte dell'ente e se assimilati il comportamento dovrebbe essere diverso da come indicato nella sua informativa, a mio parere.
per le case iacp indica che deve essere versata l'imu ad aliquota base con esenzione aliquota statale, non richiama il fatto che se il comune ha deliberato aliquota diversa dovrà essere fatto un conguaglio rispetto ad aliquota base - quota statale = aliquota ente - detrazione.
Grazie e cordiali saluti

l'unica parte dove è stato stabilito direttamente dalla legge che "per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17." riguarda :

- cooperative edilizie
- iacp

Per tali immobili quindi non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base (in acconto al 7,6 conguaglio su aliquota comunale, come riportato nell'informativa nella sezione altri immobili ed aree fabbricabili) e la sola detrazione di € 200

Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell’aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,30 punti percentuali – E’ INDISPENSABILE QUINDI CONTROLLARE LA DELIBERA COMUNALE), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato. nella sezione e la sola detrazione di € 200. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune

Per anziani e disabili, aire la mia opinione è coincidente con quella di paolo e frown che puo trovare ampiamente riportata qui https://entilocali.forumattivo.it/t9353-aire-e-imu?highlight=aire
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Messaggio  Lucio Guerra Mar 1 Mag 2012 - 9:14

c'era una parte che nel copia incolla non era correttamente riportata, questa e giusta

Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell’aliquota
definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,30 punti
percentuali – E’ INDISPENSABILE QUINDI CONTROLLARE LA DELIBERA
COMUNALE), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote
base stabilite dallo Stato.
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Messaggio  elfo Mar 1 Mag 2012 - 9:31

chiaro,
ma la mia riversa è ancora sul fatto che sia a carico del contribuente il dover versare la quota stato.
non potrebbe essere a carico dell'ente il "pagare" la quota stato semplificando la vita al contribuente?
come indicato nella norma a carico dell'ente tutte le riduzioni di aliquota stabilite e relative detrazioni.
Cosa ne pensa Lucio?
grazie

elfo

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 1 Mag 2012 - 9:46

elfo ha scritto:chiaro,
ma la mia riversa è ancora sul fatto che sia a carico del contribuente il dover versare la quota stato.
non potrebbe essere a carico dell'ente il "pagare" la quota stato semplificando la vita al contribuente?
come indicato nella norma a carico dell'ente tutte le riduzioni di aliquota stabilite e relative detrazioni.
Cosa ne pensa Lucio?
grazie

condivido, però ancora non è stato chiarito/stabilito se il contribuente dovrà versare direttamente allo stato oppure al comune che poi dovrà devolvere la quota dello 0,38

quindi in attesa di.................. mi sono dato una linea di comportamento che ovviamente cambierò se dovessero arrivare chiarimenti
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Messaggio  Lucio Guerra Mar 1 Mag 2012 - 9:59

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale
propria.

Il comune con l'assimilazione perde già di fatto la sua quota sull'immobile, dovendo applicare l'intera detrazione che non opera sulla quota statale.

e se poi deve versare anche per conto del contribuente ci rimetterebbe 2 volte

non mi parrebbe logico
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Messaggio  lucac88 Mar 1 Mag 2012 - 15:21

chi con i calcoli allo 0,4 non dovrebbe pagare nulla, deve fare la ex dichiarazione ici o non deve fare niente?

lucac88

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Messaggio  Paolo Gros Mar 1 Mag 2012 - 23:07

A prescindere se l'imposta al netto delle detrazioni sia dovuta , se la situazione gia' Ici cambia ( numero pertinenze o detrazione figli ) la denuncia Imu e' dovuta
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Messaggio  Lucio Guerra Mer 2 Mag 2012 - 1:42

per tutte le casistiche dove è possibile (non ex lege) l'assimilazione ad abitazione principale e pertinenze ed è cmq dovuta la quota dello 0,38 per cento a favore dello stato, riporto questa ulteriore riflessione :

La norma stabilisce che "E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili" risultando di fatto una devoluzione dal comune allo stato per una certa quota (0,38 per cento)

Inoltre la norma stabilisce che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale
propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.

Quindi la quota stato non è dovuta per le abitazioni principali ex lege di cui al comma 7 art.13, mentre per quelle detrazioni e riduzioni stabilite con delibera dai comuni, la quota stato è cmq dovuta

Altrimenti avrebbero dovuto stabilire che la detrazione opera sull'intero e nel caso in cui la quota residua sia inferiore allo 0,38 il comune è tenuto al pagamento in sostituzione del contribuente

Ma se il versamento deve essere contestuale ed il comune devolve allo stato, la risposta ritengo sia contenuta nel significato di "devolvere" e cioè :

- Destinare una somma a favore di qualcuno o meglio trasmettere un diritto da un soggetto all'altro

Quindi il diritto di incassare l'imposta per abitazione principale, che è totalmente in capo al Comune, viene trasmesso, per la quota dello 0,38, allo stato

In conclusione ritengo si possa sostenere che :

. il contribuente è tenuto al versamento dello 0,38 direttamente allo stato con modello F24 e codice stato, quale somma devoluta dal comune, ed il comune non incassa nulla in quanto la detrazione è maggiore del sua quota residua del 0,02 (0,40 - 0,38)

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Messaggio  MICOL Mer 2 Mag 2012 - 2:53

QUESTA è la circolare che stiamo stampando in questi giorni


GUIDA AL CALCOLO DELL’IMU 2012
La normativa sull’IMU è tutt’ora in fase di modifica da parte del Parlamento.
Questa circolare, quindi, è in continuo aggiornamento

Il Decreto (Salva Italia) ha previsto l’anticipazione in via sperimentale, a decorrere dal 2012 dell’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria) a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Viene precisato che per:
• Abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si precisa che ogni nucleo familiare ha diritto ad una sola detrazione.
• Pertinenza dell’abitazione principale si intende quella classificata nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
CHI DEVE PAGARE
Il versamento è dovuto dai proprietari dell’immobile, ma anche dai possessori di diritti reali (ad esempio titolari per uso o usufrutto). Non pagano invece gli affittuari.

LE SCADENZE
Sono due: la prima fissata per il 16 giugno di ogni anno (ma quest’anno slitta al 18 giugno perché cade in un giorno prefestivo) e serve a pagare l’acconto dell’imposta dovuta per l’anno;
il saldo va invece pagato entro il 16 dicembre (e cadendo di domenica slitta al 17 dicembre).
Unicamente per l’abitazione principale il pagamento si può dividere in 3 anziché in 2 rate:le prime 2 pari ad un terzo ciascuna e l’ultima a saldo. Pertanto :
33% entro il 18/6
33% entro il 17/9
Saldo entro il 17/12

Il versamento dell’IMU va effettuato per l’anno in corso, alle scadenze sopraindicate, esclusivamente tramite mod. F24.
Il codice catastale del Comune di …

NON POTRANNO EFFETTUARSI PAGAMENTI TRAMITE BOLLETTINI POSTALI O BONIFICI BANCARI.
Non si devono effettuare versamenti se l’imposta complessiva ANNUA è inferiore a €12,00.


PERIODO D’IMPOSTA
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese è computato per intero nel caso in cui il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni.

ALIQUOTE
Le aliquote IMU fissate dalla manovra Monti sono così stabilite:

aliquota ridotta nella misura :
• del 4 ‰ per l’abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire del 2 ‰;
• del 2 ‰ per fabbricati rurali ad uso strumentali all’attività agricola (stalle,cascine, fienili) che i Comuni possono diminuire fino all’ 1 ‰;

aliquota ordinaria nella misura :
• del 7,6 ‰ che i Comuni potranno aumentare o diminuire del 3 ‰.

I Comuni possono comunque aumentare o diminuire le aliquote entro il prossimo 30 settembre. Per quest’anno, inoltre, anche lo Stato può decidere ulteriori cambi di aliquota entro il 10 Dicembre, dopo aver valutato il gettito del primo versamento.
Pertanto a dicembre bisognerà ricalcolare l’imposta tenendo conto delle variazioni che potrebbero essere intervenute.

LE DETRAZIONI
Per l’abitazione principale è prevista dalla legge una detrazione fissa di € 200,00 a cui si devono aggiungere € 50,00 per ogni figlio (per un massimo di € 400, ossia 8 figli) di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale.
Se l’abitazione principale è tale per più contribuenti la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione (in parti uguali).

L’AUMENTO DEI COEFFICIENTI
La manovra Monti ha deciso un aumento dei coefficienti catastali, che servono ad adeguare la “rendita catastale” degli immobili (che già con l’ICI andava aumentata del 5%) per arrivare al valore catastale, che è la base imponibile su cui si applicano le aliquote. Per le abitazioni e le pertinenze, ad esempio, il coefficiente è passato da 100 a 160.

ATTENZIONE:
il contribuente che utilizzerà il link per il conteggio dell’IMU dovuta dovrà inserire nel prospetto di calcolo la rendita catastale e il programma provvederà automaticamente alla rivalutazione del 5% e del coefficiente previsto dalla manovra Monti.









CHI NON DOVESSE UTILIZZARE IL LINK dovrà attenersi alle seguenti modalità di calcolo:

1^ casa:
si calcola il valore dell’immobile nel seguente modo: dopo aver adeguato la rendita catastale del 5% (moltiplicando X 105%) si moltiplica per 160. A questo valore si applica l’aliquota ordinaria del 4‰, quindi si sottrae la detrazione prima casa (euro 200,00 + euro 50,00 per ciascun figlio sotto i 26 anni).
Altri immobili:
si calcola il valore dell’immobile nel seguente modo: dopo aver adeguato la rendita catastale del 5% (moltiplicando X 105%) si moltiplica per 160. A questo valore si applica l’aliquota ordinaria del 7,6 ‰.

Negozi e fabbricati rurali:
si calcola il valore dell’immobile nel seguente modo: dopo aver adeguato la rendita catastale del 5% (moltiplicando X 105%) si moltiplica per il coefficiente relativo alla categoria catastale dell’immobile. Pertanto riportiamo qui sotto i coefficienti per categoria catastale.
L’aliquota da applicare è del 7,6‰, tranne che per i fabbricati rurali “strumentali” che pagano il 2 ‰.

BASE IMPONIBILE IMU
Rendita catastale rivalutata del 5% Coefficiente Categoria
160 A (escluso A10) – C2 – C6 – C7
140 B – C3 – C4 – C5
80 A10 – D5
60 D escluso D5
55 C1

Per ogni informazione l’utenza potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi i cui orari di apertura al pubblico sono:

Lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00










ESEMPIO DI CALCOLO
Abitazione principale con rendita catastale € 1.000,00, un solo proprietario al 100% e un figlio di età inferiore ai 26 anni.
Un box di pertinenza dell’abitazione principale.
Un altro fabbricato (seconda casa) in proprietà al 100% sul territorio del Comune di …...


MICOL

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Messaggio  stefanotonelli Mer 2 Mag 2012 - 3:53

un grazie ancora a Lucio, che é veramente un supporto incredibile.


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