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Affidamento servizio sociale ad una ONLUS
Mi chiedevo: quale modalità è opportuno adottare per affidare un servizio di trasporto disabili di un ente locale (es. il trasporto c/o un CEOD)?
Ai sensi dell'art. 113/bis della 267/2000, è possibile un affidamento diretto a qualche ONLUS? E se si, formalmente cosa si stipula? Una convenzione, una scrittura privata, un atto pubblico...cosa? Nel caso di una convenzione, l'organo deputato ad approvarla (la convenzione sarà in un secondo momento sottoscritta dal dirigente della p.a. e dal rappresentante della ONLUS), è il Consiglio o la Giunta? Io risponderei "Consiglio", ma vedo che, spesso e volentieri, la Giunta approva bozze di convenzione...a quale titolo? Ai sensi dell'art. 42 della 267/2000 la convenzione non deve essere stipulata,PERENTORIAMENTE, dal Consiglio?
Vi riporto alcuni articoli che ho trovato in merito alla questione:
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/1102
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/6030
Ai sensi dell'art. 113/bis della 267/2000, è possibile un affidamento diretto a qualche ONLUS? E se si, formalmente cosa si stipula? Una convenzione, una scrittura privata, un atto pubblico...cosa? Nel caso di una convenzione, l'organo deputato ad approvarla (la convenzione sarà in un secondo momento sottoscritta dal dirigente della p.a. e dal rappresentante della ONLUS), è il Consiglio o la Giunta? Io risponderei "Consiglio", ma vedo che, spesso e volentieri, la Giunta approva bozze di convenzione...a quale titolo? Ai sensi dell'art. 42 della 267/2000 la convenzione non deve essere stipulata,PERENTORIAMENTE, dal Consiglio?
Vi riporto alcuni articoli che ho trovato in merito alla questione:
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/1102
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/6030
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Affidamento servizi sociali
Gli articoli che hai riportati mi paiono davvero ben fatti ed esaustivi del problema in se.
Ritengo non applicabile l'art.113 bis del Tuel e se proprio il servizio si vuole affidare escclusivamente a Onlus si dovra' fare una procedura di gara comunque aperta a tutte le Onlus avendo comunque il servizio un fine commerciale.
Nel caso vi sara' un capitolato di gara ed un seguente contratto di servizio.
Per quanto riguarda una convenzione ( non applicabile nel caso a mio avviso ) il soggetto deputato e ad approvare lo schema e' il CC ex art.42 comma 3 lettera "e " detta : organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione
leggi a riguardo cosa succede a Pavia
http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2010/12/08/news/inchiesta-sul-trasporto-disabili-2926683
Peraltro a riguardo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00376/2008 REG.SEN.
N. 01775/2005 REG.RIC.
su una convenzione ad Onlus in affidamento diretto conclude :
L’appalto in questione, dato il suo modesto valore, che si desume dal contributo erogato, di diecimila euro, e dal fatto che il micronido ospita al massimo dieci infanti, è sicuramente un appalto sottosoglia, quindi all’epoca non rientrante nell’ambito di applicazione del d. lgs 157/1995, come risulta dall’art. 1 di esso; ciò tuttavia non è sufficiente per consentirne l’indiscriminata stipulazione mediante affidamento diretto. E’ noto infatti che l’affidamento diretto, ovvero affidamento a trattativa privata pura e semplice, è nel vigente ordinamento da sempre istituto del tutto eccezionale: il principio è espresso già dagli artt. 37 e ss. del R.D. 23 maggio 1924 n°827, per i quali la trattativa privata è limitata ad ipotesi tassative, mentre nella legislazione vigente per gli appalti sottosoglia di servizi vi è una norma specifica, l’art. 124 del d. lgs. 12 aprile 2006 n°163, che impone come regola di assegnarli in seguito a pubblica gara, ancorché con una procedura semplificata rispetto agli appalti soprasoglia. Pertanto, l’amministrazione, nel momento in cui intese assegnare il servizio alla controinteressata, avrebbe dovuto indire appunto una gara, ovvero dare nella delibera congrua motivazione delle ragioni, eventualmente sussistenti, per procedere a trattativa privata così come si è in concreto fatto: in mancanza di tutto ciò, la delibera è illegittima e va annullata.
Ritengo non applicabile l'art.113 bis del Tuel e se proprio il servizio si vuole affidare escclusivamente a Onlus si dovra' fare una procedura di gara comunque aperta a tutte le Onlus avendo comunque il servizio un fine commerciale.
Nel caso vi sara' un capitolato di gara ed un seguente contratto di servizio.
Per quanto riguarda una convenzione ( non applicabile nel caso a mio avviso ) il soggetto deputato e ad approvare lo schema e' il CC ex art.42 comma 3 lettera "e " detta : organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione
leggi a riguardo cosa succede a Pavia
http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2010/12/08/news/inchiesta-sul-trasporto-disabili-2926683
Peraltro a riguardo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00376/2008 REG.SEN.
N. 01775/2005 REG.RIC.
su una convenzione ad Onlus in affidamento diretto conclude :
L’appalto in questione, dato il suo modesto valore, che si desume dal contributo erogato, di diecimila euro, e dal fatto che il micronido ospita al massimo dieci infanti, è sicuramente un appalto sottosoglia, quindi all’epoca non rientrante nell’ambito di applicazione del d. lgs 157/1995, come risulta dall’art. 1 di esso; ciò tuttavia non è sufficiente per consentirne l’indiscriminata stipulazione mediante affidamento diretto. E’ noto infatti che l’affidamento diretto, ovvero affidamento a trattativa privata pura e semplice, è nel vigente ordinamento da sempre istituto del tutto eccezionale: il principio è espresso già dagli artt. 37 e ss. del R.D. 23 maggio 1924 n°827, per i quali la trattativa privata è limitata ad ipotesi tassative, mentre nella legislazione vigente per gli appalti sottosoglia di servizi vi è una norma specifica, l’art. 124 del d. lgs. 12 aprile 2006 n°163, che impone come regola di assegnarli in seguito a pubblica gara, ancorché con una procedura semplificata rispetto agli appalti soprasoglia. Pertanto, l’amministrazione, nel momento in cui intese assegnare il servizio alla controinteressata, avrebbe dovuto indire appunto una gara, ovvero dare nella delibera congrua motivazione delle ragioni, eventualmente sussistenti, per procedere a trattativa privata così come si è in concreto fatto: in mancanza di tutto ciò, la delibera è illegittima e va annullata.
Re: Affidamento servizio sociale ad una ONLUS
Premesso che vi è ormai una giurisprudenza consolidata sulla legittimità della partecipazione delle onlus alle gare d'appalto
"Consiglio di Stato sez. V 26/8/2010 n. 5956
Anche di recente, con sentenza della Corte di Giustizia CE sez. IV 23 dicembre 2009 . C 305/08, è stato ribadito che le disposizioni della direttiva 2004/08 devono essere interpretate "nel senso che consentono a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato… di partecipare ad un appalto pubblico di servizi" e che tale direttiva osta all'interpretazione di una normativa nazionale che vieti a soggetti che "non perseguono preminente scopo di lucro di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico".
Pertanto, l'assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare un'attività economica, né rileva la carenza di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, che non costituiscono requisito indefettibile di partecipazione alle gare di appalto (C.S. 4236/09) "
l'ente deve comportarsi allo stesso modo in cui si comporterebbe con una qualsiasi ditta privata ....quindi l'affidamento avviene da parte del responsabile di servizio (l'unico caso in cui la giunta affida appalti mediante convenzioni è quella delle cooperative di tipo B) che può provvedere ad affido diretto solo se ricorrono le condizioni per questa procedura (urgenza,specialità etc)o se trattasi di servizio inferiore a 20000 euro mediante affidamento diretto in economia (purchè il servizio da affidare sia previsto nel regolamento)
"Consiglio di Stato sez. V 26/8/2010 n. 5956
Anche di recente, con sentenza della Corte di Giustizia CE sez. IV 23 dicembre 2009 . C 305/08, è stato ribadito che le disposizioni della direttiva 2004/08 devono essere interpretate "nel senso che consentono a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato… di partecipare ad un appalto pubblico di servizi" e che tale direttiva osta all'interpretazione di una normativa nazionale che vieti a soggetti che "non perseguono preminente scopo di lucro di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico".
Pertanto, l'assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare un'attività economica, né rileva la carenza di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, che non costituiscono requisito indefettibile di partecipazione alle gare di appalto (C.S. 4236/09) "
l'ente deve comportarsi allo stesso modo in cui si comporterebbe con una qualsiasi ditta privata ....quindi l'affidamento avviene da parte del responsabile di servizio (l'unico caso in cui la giunta affida appalti mediante convenzioni è quella delle cooperative di tipo B) che può provvedere ad affido diretto solo se ricorrono le condizioni per questa procedura (urgenza,specialità etc)o se trattasi di servizio inferiore a 20000 euro mediante affidamento diretto in economia (purchè il servizio da affidare sia previsto nel regolamento)
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Affidamento di più servizi ad una stessa O.N.L.U.S.
Buongiorno a tutti,
nel caso di affidamento ad una O.N.L.U.S. di più servizi, il limite di € 20.000,00 per l'affidamento diretto deve essere valutato complessivamente per tutti i servizi affidati o singolarmente per ciascun servizio?
nel caso di affidamento ad una O.N.L.U.S. di più servizi, il limite di € 20.000,00 per l'affidamento diretto deve essere valutato complessivamente per tutti i servizi affidati o singolarmente per ciascun servizio?
mi.da- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 24.02.11
Onlus e servizi
l'affidamento diretto deve essere valutato complessivamente per tutti i servizi affidati .
La suddivisione artata della spesa e' sempre atto vietato.
La suddivisione artata della spesa e' sempre atto vietato.
Re: Affidamento servizio sociale ad una ONLUS
Ritornando al mio caso iniziale, dove si andava ad affidare ad una onlus il servizio di trasporto CEOD, per una spesa di 3000, 4000 euro annui, mi pare di capire, sentendo le varie "campane" che:
1) sarebbe stato opportuno fare un affidamento diretto (vedi art. 125, comma 11, del d.lgs 163/2006);
2) la convenzione non ha nessuna ragione d'essere....e ancora meno una convenzione di Giunta (visto che, perentoriamente, le convenzioni sono approvate dal Consiglio....di qualunque genere siano);
3) è un servizio di rilevanza economica, seppur di modesta entità, e, pertanto, l'art. 113/bis del d.lgs 267/2000 non ha nulla a che vedere con il caso (anche perchè l'art. 113/bis non mi sembra faccia cenno a cooperative onlus....)
Per ora ho capito questo, forse ho sbagliato, non so...
1) sarebbe stato opportuno fare un affidamento diretto (vedi art. 125, comma 11, del d.lgs 163/2006);
2) la convenzione non ha nessuna ragione d'essere....e ancora meno una convenzione di Giunta (visto che, perentoriamente, le convenzioni sono approvate dal Consiglio....di qualunque genere siano);
3) è un servizio di rilevanza economica, seppur di modesta entità, e, pertanto, l'art. 113/bis del d.lgs 267/2000 non ha nulla a che vedere con il caso (anche perchè l'art. 113/bis non mi sembra faccia cenno a cooperative onlus....)
Per ora ho capito questo, forse ho sbagliato, non so...
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Affidamento Onlus
L'importo in effetti e' davvero contenuto.
Mi pare tu abbia tratto delle ottime conclusione e ben inquadrato il problema.
Mi pare tu abbia tratto delle ottime conclusione e ben inquadrato il problema.
Re: Affidamento servizio sociale ad una ONLUS
verifichi se il regolamento sui beni e servizi in economia,prevede i servizi di trasporto e se è cosi faccia determina di affido diretto dato che è sotto i 20000 euro .......(al massimo citi le varie sentenze sopra riportate sulla possibilità per le onlus di espletare appalti pubblici)
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Affidamento servizio sociale ad una ONLUS
Ritornando alla competenza, ESCLUSIVA (...forse si, forse no), del Consiglio per le Convenzioni, leggendo l'articolo 20 di questo regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, tra le competenze della Giunta trovo scritto: "l’approvazione delle convenzioni con enti, associazioni o privati quando non rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale".... Insomma, ma la Giunta le approva o non le approva le convenzioni? E' un errore di questo Comune ritenere possibile l'approvazione di determinate convenzioni dalla Giunta? E se si, che tipo di convenzioni può approvare??
Bah, nn ci capisco più nulla, a volte mi sembra un mondo tutto aleatorio, dove ognuno fa quello che gli pare, ed interpreta la normativa a suo piacimento....
http://www.comune.bernareggio.mi.it/StatutoRegolamenti/regolamenti/08.pdf
Bah, nn ci capisco più nulla, a volte mi sembra un mondo tutto aleatorio, dove ognuno fa quello che gli pare, ed interpreta la normativa a suo piacimento....
http://www.comune.bernareggio.mi.it/StatutoRegolamenti/regolamenti/08.pdf
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Servizio Onlus
"delle convenzioni con enti, associazioni o privati quando non rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale"
gran bella frase che dice tutto e niente.
Le convenzioni sono atti di consiglio ma come giustamente dici la nostra e' una Italia variegata ......c'e' anche chi autorizza straordinari per il censimento della popolazione...insomma di tutto un po'.
Occorre a mio avviso cercare di rimanere nel giusto il piu' possibile , correttezza e legittimita' pagano sempre.
gran bella frase che dice tutto e niente.
Le convenzioni sono atti di consiglio ma come giustamente dici la nostra e' una Italia variegata ......c'e' anche chi autorizza straordinari per il censimento della popolazione...insomma di tutto un po'.
Occorre a mio avviso cercare di rimanere nel giusto il piu' possibile , correttezza e legittimita' pagano sempre.
Re: Affidamento servizio sociale ad una ONLUS
mi sembra che nel caso prospettato non siamo in presenza di convenzioni ,ma di un appalto disciplinato (o da disciplinare a mezzo di )da un capitolato (il capitolato che normerà le pattuizioni con la ditta sul servizio da erogare)....in genere comunque sono in ogni caso di consiglio le convenzioni tra enti pubblici ...se invece si tratta di servizi da affidare a privati ,il consiglio di regola approva uno schema di disciplinare o schema di convenzione ma ormai l'orientamento è quello di fare un semplice atto di indirizzo(che può essere contenuto anche nella stessa relazione previsionale e programmatica semplificando tutto) contenente le pattuazioni e obiettivi principali e spetterà poi al responsabile di servizio appaltare secondo il codice dei contratti o le procedure in economia .
L'unico caso in cui la giunta approva convenzioni e incarica è quello dei servizi a coop di tipo B.
L'unico caso in cui la giunta approva convenzioni e incarica è quello dei servizi a coop di tipo B.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Affidamento servizio sociale ad una ONLUS
"L'unico caso in cui la giunta approva convenzioni e incarica è quello dei servizi a coop di tipo B."
Perchè? C'è qualche normativa che disciplina il caso?
Grazie.
Perchè? C'è qualche normativa che disciplina il caso?
Grazie.
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Cooperative di tipo B
L’art. 4 della Legge n. 381/1991, secondo cui:
“Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex
degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione”;
- L’art. 5 della suddetta legge, che testualmente recita:
“Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”;
“Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex
degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione”;
- L’art. 5 della suddetta legge, che testualmente recita:
“Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”;
Competenze affidamento servizi pubblici
Ulteriori delucidazioni, anche se il pdf non riesco ad aprirlo...
http://www.reform.it/index2.asp?Documento=28167&Pagina=http://www.albertobarbiero.net/content/pagina.asp?ID=17&Fonte=%28albertobarbiero.net%29&PaginaArrivo=login.asp$Pagina=link.asp%3FP%3DD%26lk%3D28167@FB=&FB=&ParoleR=
http://www.reform.it/index2.asp?Documento=28167&Pagina=http://www.albertobarbiero.net/content/pagina.asp?ID=17&Fonte=%28albertobarbiero.net%29&PaginaArrivo=login.asp$Pagina=link.asp%3FP%3DD%26lk%3D28167@FB=&FB=&ParoleR=
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Competenze affidamento servizi pubblici
Ecco:
http://www.albertobarbiero.net/upload/Competenze-Affidamento-SPL.pdf
http://www.albertobarbiero.net/upload/Competenze-Affidamento-SPL.pdf
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Servizi pubblici
Per Pia:
ho trasformato il file in Txt e l'ho inviato alla tua mail di registrazione .
( non e' bello graficamente ma e' leggibile )
NB: Nel frattempo ho visto che hai risolto - si sono accavallati i post
ho trasformato il file in Txt e l'ho inviato alla tua mail di registrazione .
( non e' bello graficamente ma e' leggibile )
NB: Nel frattempo ho visto che hai risolto - si sono accavallati i post
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