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dimissioni revisore
l'attuale revisore del Comune in scadenza a luglio rassegna le dimissioni anticipate per poter prendere servizio in un altro Ente (dove deve dichiarare il n. di incarichi ai sensi dell'art. 238 del d.lgs 267/2000); fino alla prossima delibera del consiglio comunale di nomina del nuovo revisore, come comportarsi per eventuali adempimenti del revisore uscente?
demis- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 26.10.11
Età : 50
revisore
TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 24 maggio 2011, n. 919: le dimissioni del revisore dei conti non sono irrevocabili
i componenti dell’organo di revisione degli enti locali non si applica l’art. 38, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che disciplina le dimissioni dei consiglieri comunali, stabilendone la irrevocabilità e la immediata efficacia e prescrivendo l’ obbligo del consiglio comunale di procedere alla surroga del consigliere dimissionario nel termine perentorio di giorni dieci.Pertanto, non è precluso al componente del Collegio dei revisori del comune di ritirare le proprie dimissioni, una volta cessata la causa di incompatibilità, nel caso in cui di dette dimissioni l’organo consiliare, ancorché informalmente reso partecipe, non abbia mai preso atto né abbia avviato il procedimento volto alla sostituzione del componente dimissionario.
Nel caso fino alla prossima delibera del consiglio comunale di nomina del nuovo revisore si ha un periodo di vacatio per cui occorre procedere senza indugio alla nomina del nuovo revisore
Si consiglia in seno alle dimissioni di concertare tempi e modalita' onde evitare il vuoto temporale tra i due incarichi
i componenti dell’organo di revisione degli enti locali non si applica l’art. 38, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che disciplina le dimissioni dei consiglieri comunali, stabilendone la irrevocabilità e la immediata efficacia e prescrivendo l’ obbligo del consiglio comunale di procedere alla surroga del consigliere dimissionario nel termine perentorio di giorni dieci.Pertanto, non è precluso al componente del Collegio dei revisori del comune di ritirare le proprie dimissioni, una volta cessata la causa di incompatibilità, nel caso in cui di dette dimissioni l’organo consiliare, ancorché informalmente reso partecipe, non abbia mai preso atto né abbia avviato il procedimento volto alla sostituzione del componente dimissionario.
Nel caso fino alla prossima delibera del consiglio comunale di nomina del nuovo revisore si ha un periodo di vacatio per cui occorre procedere senza indugio alla nomina del nuovo revisore
Si consiglia in seno alle dimissioni di concertare tempi e modalita' onde evitare il vuoto temporale tra i due incarichi
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