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ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA'
CIAO PAOLO,
UNA DIPENDENTE E' IN SERVIZIO IN PART TIME AL 50 % PRESSO IL NOSTRO ENTE.
LA STESSA PRESTA SERVIZIO PRESSO ALTRO ENTE A TEMPO DETERMINATO PER ALTRE 18 ORE (SEPARATO RAPPORTO DI LAVORO).
LA DIPENDENTE VUOLE USUFRUIRE DELL'ASTENSIONE FACOLTATIVA DI 30 GIORNI RETRIBUITA PER INTERO.
IN TAL CASO:
1)DEVE SCEGLIERE IN QUALE DEI 2 ENTI USUFRUIRE DEI 30 GIORNI?
2) OPPURE PUO SUDDIVIDERE TRA I 2 ENTI LE GIORNATE DI ASTENSIONE A CUI HA DIRITTO?
UNA DIPENDENTE E' IN SERVIZIO IN PART TIME AL 50 % PRESSO IL NOSTRO ENTE.
LA STESSA PRESTA SERVIZIO PRESSO ALTRO ENTE A TEMPO DETERMINATO PER ALTRE 18 ORE (SEPARATO RAPPORTO DI LAVORO).
LA DIPENDENTE VUOLE USUFRUIRE DELL'ASTENSIONE FACOLTATIVA DI 30 GIORNI RETRIBUITA PER INTERO.
IN TAL CASO:
1)DEVE SCEGLIERE IN QUALE DEI 2 ENTI USUFRUIRE DEI 30 GIORNI?
2) OPPURE PUO SUDDIVIDERE TRA I 2 ENTI LE GIORNATE DI ASTENSIONE A CUI HA DIRITTO?
ANNACC82- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 16.04.12
Re: ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA'
Ciao Paolo,
ho da sottoporti un quesito che mi interessa direttamente.
Sto usufruendo dell'astensione facoltativa a giorni e vorrei capire se i 30 + 150 giorni devo rapportargli ad ore.
Mi spiego meglio...
Manco per astensione facoltativa tutti i lunedì e mercoledi che sono i giorni in cui avrei il rientro pomeridiano. Una circolare dell'INPS (unico riferimento che sono riuscita a trovare) dice che se i giorni di astensione facoltativa sono il venerdi e il lunedi vanno considerati nel calcolo anche il sabato e la domenica altrimenti no. Varrà anche per gli enti locali?
Altro dubbio i 30 + 150 gli devo moltiplicare per 7,20 (ore medie giornaliere) e dividere per 9 ore (ore lavorative nel giorno del rientro pomeridiano in cui manco)?
Spero di esser stata abbastanza chiara...
Attendo suggerimenti.
Grazie
ho da sottoporti un quesito che mi interessa direttamente.
Sto usufruendo dell'astensione facoltativa a giorni e vorrei capire se i 30 + 150 giorni devo rapportargli ad ore.
Mi spiego meglio...
Manco per astensione facoltativa tutti i lunedì e mercoledi che sono i giorni in cui avrei il rientro pomeridiano. Una circolare dell'INPS (unico riferimento che sono riuscita a trovare) dice che se i giorni di astensione facoltativa sono il venerdi e il lunedi vanno considerati nel calcolo anche il sabato e la domenica altrimenti no. Varrà anche per gli enti locali?
Altro dubbio i 30 + 150 gli devo moltiplicare per 7,20 (ore medie giornaliere) e dividere per 9 ore (ore lavorative nel giorno del rientro pomeridiano in cui manco)?
Spero di esser stata abbastanza chiara...
Attendo suggerimenti.
Grazie
GoQueen- Messaggi : 134
Data d'iscrizione : 03.12.11
astensione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n, 6742 dello scorso 5 maggio 2012, ha espresso un’importante decisione in merito al calcolo delle giornate di sabato e domenica nel computo del congedo parentale di cui all’art.32 del decreto legislativo n.151/200
La Corte di Cassazione, in merito alla sopracitata sentenza, è intervenuta a favore di una lavoratrice che aveva scelto di utilizzare il congedo parentale dal lunedì al giovedì di ogni settimana ,rientrando al lavoro il venerdì, così da non far rientrare nel congedo in questione i giorni di sabato e domenica.
Al contrario, il datore di lavoro ha ritenuto di conteggiare anche queste giornate.
Per la Corte di Cassazione ha accolto, al contrario, la richiesta della lavoratrice perché il diritto al congedo parentale frazionato può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del dlgs n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).
La Corte di Cassazione, in merito alla sopracitata sentenza, è intervenuta a favore di una lavoratrice che aveva scelto di utilizzare il congedo parentale dal lunedì al giovedì di ogni settimana ,rientrando al lavoro il venerdì, così da non far rientrare nel congedo in questione i giorni di sabato e domenica.
Al contrario, il datore di lavoro ha ritenuto di conteggiare anche queste giornate.
Per la Corte di Cassazione ha accolto, al contrario, la richiesta della lavoratrice perché il diritto al congedo parentale frazionato può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del dlgs n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).
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