Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/Aumento tributi
3 partecipanti
Aumento tributi
Scusate, vorrei sapere se è possibile aumentare le tariffe di TOSAP pubblicità e pubbliche affissioni, ovviamente entro il 30 giugno 2012, in quanto nei mesi scorsi vi sono state diverse interpretazioni rispetto al superamento o meno del blocco previsto dalla normativa precedente.
Grazie
Grazie
Andrea9701- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 21.12.11
aumento
È ancora in vigore il blocco del potere dei comuni delle province e delle regioni di aumentare le aliquote o le tariffe dei tributi di loro competenza. A nulla rileva l'abrogazione del comma 7 dell'art. 1 del dl 27 maggio 2008, n. 93 che per primo aveva introdotto detta sospensione. Non appare dunque condivisibile il giudizio espresso dall'Ifel nella nota relativa alla «sintesi della disciplina Imu e del calcolo delle variazioni delle risorse 2011-2012».
In attesa di nuovi interventi normativi continua ad essere operante la norma attualmente in vigore, e cioè l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base alla quale «resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato». Un'analisi comparativa delle norme può essere di ausilio per tastare con mano la veridicità della tesi più restrittiva per gli enti territoriali. Il comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 esordiva affermando che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato»; continuava poi a enunciare i casi in cui detto blocco non si applicava e cioè quando scattavano gli automatismi fiscali per il ripiano dei disavanzi in materia sanitaria e per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Dal confronto dei testi delle due norme appare evidente che, il richiamo al comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 deve considerarsi meramente superfluo, dal momento che il legislatore ha espressamente ripresentato il contenuto dispositivo che intendeva ribadire, vale a dire «la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato».
Né a sostenere il contrario varrebbe affermare che quest'ultima norma era più completa, escludendo del blocco specifiche fattispecie, giacché sia gli automatismi fiscali, previsti per i casi di squilibrio economico nel settore sanitario e sia gli aumenti delle aliquote per il mancati rispetto del patto di stabilità, per il loro carattere di norme eccezionali trovano comunque applicazione. A ogni modo anch'essi sono stati confermati dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10 del dlgs 6 maggio 2011, n. 68. Semmai il problema è quello di stabilire se si sia o meno di fronte «all'attuazione del federalismo fiscale», giacché, in mancanza di una norma esplicita, tutto si gioca sul significato da dare a questa locuzione. Per il ministero dell'economia e delle finanze il blocco è ancora operativo, tanto che propone impugnative innanzi agli organi giurisdizionali per regolamenti comunali o provinciali che dispongono l'aumento delle aliquote o delle tariffe sui tributi di competenza. Per l'Ifel, invece, il blocco è venuto meno, tanto che sollecita i comuni a fare manovre sull'Imu e sulle altre entrate tributarie in base all'apodittica affermazione «vista l'avvenuta cessazione del regime di sospensione delle facoltà regolamentari a suo tempo instaurata con il dl n. 93 del 2008».
Se ciò è valido per l'Imu questo non può certo dirsi per la Tosap o l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni o il relativo canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, i quali restano sotto la cappa del blocco. La questione non è certo di lana caprina o di interpretazione logico-sistematica delle disposizioni coinvolte, giacché i comuni devono predisporre i bilanci e vorrebbero, giustamente, conoscere come muoversi in questa bufera di norme sin troppo esplicative da un lato e alquanto fumose dall'altro. Sembra essere ineludibile un intervento del legislatore che decida liberamente se la pressione fiscale (a parte le eccezioni già accordate) debba essere ancora contenuta, o possa ancora essere «ritoccata» in aumento dalle manovre degli enti territoriali
Fonte:Professionisti.it
In attesa di nuovi interventi normativi continua ad essere operante la norma attualmente in vigore, e cioè l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base alla quale «resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato». Un'analisi comparativa delle norme può essere di ausilio per tastare con mano la veridicità della tesi più restrittiva per gli enti territoriali. Il comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 esordiva affermando che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato»; continuava poi a enunciare i casi in cui detto blocco non si applicava e cioè quando scattavano gli automatismi fiscali per il ripiano dei disavanzi in materia sanitaria e per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Dal confronto dei testi delle due norme appare evidente che, il richiamo al comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 deve considerarsi meramente superfluo, dal momento che il legislatore ha espressamente ripresentato il contenuto dispositivo che intendeva ribadire, vale a dire «la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato».
Né a sostenere il contrario varrebbe affermare che quest'ultima norma era più completa, escludendo del blocco specifiche fattispecie, giacché sia gli automatismi fiscali, previsti per i casi di squilibrio economico nel settore sanitario e sia gli aumenti delle aliquote per il mancati rispetto del patto di stabilità, per il loro carattere di norme eccezionali trovano comunque applicazione. A ogni modo anch'essi sono stati confermati dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10 del dlgs 6 maggio 2011, n. 68. Semmai il problema è quello di stabilire se si sia o meno di fronte «all'attuazione del federalismo fiscale», giacché, in mancanza di una norma esplicita, tutto si gioca sul significato da dare a questa locuzione. Per il ministero dell'economia e delle finanze il blocco è ancora operativo, tanto che propone impugnative innanzi agli organi giurisdizionali per regolamenti comunali o provinciali che dispongono l'aumento delle aliquote o delle tariffe sui tributi di competenza. Per l'Ifel, invece, il blocco è venuto meno, tanto che sollecita i comuni a fare manovre sull'Imu e sulle altre entrate tributarie in base all'apodittica affermazione «vista l'avvenuta cessazione del regime di sospensione delle facoltà regolamentari a suo tempo instaurata con il dl n. 93 del 2008».
Se ciò è valido per l'Imu questo non può certo dirsi per la Tosap o l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni o il relativo canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, i quali restano sotto la cappa del blocco. La questione non è certo di lana caprina o di interpretazione logico-sistematica delle disposizioni coinvolte, giacché i comuni devono predisporre i bilanci e vorrebbero, giustamente, conoscere come muoversi in questa bufera di norme sin troppo esplicative da un lato e alquanto fumose dall'altro. Sembra essere ineludibile un intervento del legislatore che decida liberamente se la pressione fiscale (a parte le eccezioni già accordate) debba essere ancora contenuta, o possa ancora essere «ritoccata» in aumento dalle manovre degli enti territoriali
Fonte:Professionisti.it
Re: Aumento tributi
Paolo Gros ha scritto:È ancora in vigore il blocco del potere dei comuni delle province e delle regioni di aumentare le aliquote o le tariffe dei tributi di loro competenza. A nulla rileva l'abrogazione del comma 7 dell'art. 1 del dl 27 maggio 2008, n. 93 che per primo aveva introdotto detta sospensione. Non appare dunque condivisibile il giudizio espresso dall'Ifel nella nota relativa alla «sintesi della disciplina Imu e del calcolo delle variazioni delle risorse 2011-2012».
In attesa di nuovi interventi normativi continua ad essere operante la norma attualmente in vigore, e cioè l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base alla quale «resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato». Un'analisi comparativa delle norme può essere di ausilio per tastare con mano la veridicità della tesi più restrittiva per gli enti territoriali. Il comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 esordiva affermando che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato»; continuava poi a enunciare i casi in cui detto blocco non si applicava e cioè quando scattavano gli automatismi fiscali per il ripiano dei disavanzi in materia sanitaria e per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Dal confronto dei testi delle due norme appare evidente che, il richiamo al comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 deve considerarsi meramente superfluo, dal momento che il legislatore ha espressamente ripresentato il contenuto dispositivo che intendeva ribadire, vale a dire «la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato».
Né a sostenere il contrario varrebbe affermare che quest'ultima norma era più completa, escludendo del blocco specifiche fattispecie, giacché sia gli automatismi fiscali, previsti per i casi di squilibrio economico nel settore sanitario e sia gli aumenti delle aliquote per il mancati rispetto del patto di stabilità, per il loro carattere di norme eccezionali trovano comunque applicazione. A ogni modo anch'essi sono stati confermati dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10 del dlgs 6 maggio 2011, n. 68. Semmai il problema è quello di stabilire se si sia o meno di fronte «all'attuazione del federalismo fiscale», giacché, in mancanza di una norma esplicita, tutto si gioca sul significato da dare a questa locuzione. Per il ministero dell'economia e delle finanze il blocco è ancora operativo, tanto che propone impugnative innanzi agli organi giurisdizionali per regolamenti comunali o provinciali che dispongono l'aumento delle aliquote o delle tariffe sui tributi di competenza. Per l'Ifel, invece, il blocco è venuto meno, tanto che sollecita i comuni a fare manovre sull'Imu e sulle altre entrate tributarie in base all'apodittica affermazione «vista l'avvenuta cessazione del regime di sospensione delle facoltà regolamentari a suo tempo instaurata con il dl n. 93 del 2008».
Se ciò è valido per l'Imu questo non può certo dirsi per la Tosap o l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni o il relativo canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, i quali restano sotto la cappa del blocco. La questione non è certo di lana caprina o di interpretazione logico-sistematica delle disposizioni coinvolte, giacché i comuni devono predisporre i bilanci e vorrebbero, giustamente, conoscere come muoversi in questa bufera di norme sin troppo esplicative da un lato e alquanto fumose dall'altro. Sembra essere ineludibile un intervento del legislatore che decida liberamente se la pressione fiscale (a parte le eccezioni già accordate) debba essere ancora contenuta, o possa ancora essere «ritoccata» in aumento dalle manovre degli enti territoriali
Fonte:Professionisti.it
si tratta sicuramente di un articolo vecchio, ora la questione è stata definitivamente risolta dalla legge 44/2012 che ha soppresso il blocco dei tributi
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Argomenti simili
» BILANCIO DI PREVISIONE 2012
» Aumento tariffe tributi minori bilancio 2014
» Come cambia il ravvedimento operoso e l'adesione dal 1.2.2011
» Aumento tariffe tributi minori bilancio 2014
» Come cambia il ravvedimento operoso e l'adesione dal 1.2.2011
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin