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Aumento tributi

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Messaggio  Andrea9701 Mer 23 Mag 2012 - 2:41

Scusate, vorrei sapere se è possibile aumentare le tariffe di TOSAP pubblicità e pubbliche affissioni, ovviamente entro il 30 giugno 2012, in quanto nei mesi scorsi vi sono state diverse interpretazioni rispetto al superamento o meno del blocco previsto dalla normativa precedente.
Grazie

Andrea9701

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Messaggio  Paolo Gros Mer 23 Mag 2012 - 3:18

È ancora in vigore il blocco del potere dei comuni delle province e delle regioni di aumentare le aliquote o le tariffe dei tributi di loro competenza. A nulla rileva l'abrogazione del comma 7 dell'art. 1 del dl 27 maggio 2008, n. 93 che per primo aveva introdotto detta sospensione. Non appare dunque condivisibile il giudizio espresso dall'Ifel nella nota relativa alla «sintesi della disciplina Imu e del calcolo delle variazioni delle risorse 2011-2012».
In attesa di nuovi interventi normativi continua ad essere operante la norma attualmente in vigore, e cioè l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base alla quale «resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato». Un'analisi comparativa delle norme può essere di ausilio per tastare con mano la veridicità della tesi più restrittiva per gli enti territoriali. Il comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 esordiva affermando che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato»; continuava poi a enunciare i casi in cui detto blocco non si applicava e cioè quando scattavano gli automatismi fiscali per il ripiano dei disavanzi in materia sanitaria e per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Dal confronto dei testi delle due norme appare evidente che, il richiamo al comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 deve considerarsi meramente superfluo, dal momento che il legislatore ha espressamente ripresentato il contenuto dispositivo che intendeva ribadire, vale a dire «la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato».

Né a sostenere il contrario varrebbe affermare che quest'ultima norma era più completa, escludendo del blocco specifiche fattispecie, giacché sia gli automatismi fiscali, previsti per i casi di squilibrio economico nel settore sanitario e sia gli aumenti delle aliquote per il mancati rispetto del patto di stabilità, per il loro carattere di norme eccezionali trovano comunque applicazione. A ogni modo anch'essi sono stati confermati dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10 del dlgs 6 maggio 2011, n. 68. Semmai il problema è quello di stabilire se si sia o meno di fronte «all'attuazione del federalismo fiscale», giacché, in mancanza di una norma esplicita, tutto si gioca sul significato da dare a questa locuzione. Per il ministero dell'economia e delle finanze il blocco è ancora operativo, tanto che propone impugnative innanzi agli organi giurisdizionali per regolamenti comunali o provinciali che dispongono l'aumento delle aliquote o delle tariffe sui tributi di competenza. Per l'Ifel, invece, il blocco è venuto meno, tanto che sollecita i comuni a fare manovre sull'Imu e sulle altre entrate tributarie in base all'apodittica affermazione «vista l'avvenuta cessazione del regime di sospensione delle facoltà regolamentari a suo tempo instaurata con il dl n. 93 del 2008».

Se ciò è valido per l'Imu questo non può certo dirsi per la Tosap o l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni o il relativo canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, i quali restano sotto la cappa del blocco. La questione non è certo di lana caprina o di interpretazione logico-sistematica delle disposizioni coinvolte, giacché i comuni devono predisporre i bilanci e vorrebbero, giustamente, conoscere come muoversi in questa bufera di norme sin troppo esplicative da un lato e alquanto fumose dall'altro. Sembra essere ineludibile un intervento del legislatore che decida liberamente se la pressione fiscale (a parte le eccezioni già accordate) debba essere ancora contenuta, o possa ancora essere «ritoccata» in aumento dalle manovre degli enti territoriali

Fonte:Professionisti.it
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Messaggio  giovanni2 Mer 23 Mag 2012 - 3:43

Paolo Gros ha scritto:È ancora in vigore il blocco del potere dei comuni delle province e delle regioni di aumentare le aliquote o le tariffe dei tributi di loro competenza. A nulla rileva l'abrogazione del comma 7 dell'art. 1 del dl 27 maggio 2008, n. 93 che per primo aveva introdotto detta sospensione. Non appare dunque condivisibile il giudizio espresso dall'Ifel nella nota relativa alla «sintesi della disciplina Imu e del calcolo delle variazioni delle risorse 2011-2012».
In attesa di nuovi interventi normativi continua ad essere operante la norma attualmente in vigore, e cioè l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base alla quale «resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato». Un'analisi comparativa delle norme può essere di ausilio per tastare con mano la veridicità della tesi più restrittiva per gli enti territoriali. Il comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 esordiva affermando che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato»; continuava poi a enunciare i casi in cui detto blocco non si applicava e cioè quando scattavano gli automatismi fiscali per il ripiano dei disavanzi in materia sanitaria e per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Dal confronto dei testi delle due norme appare evidente che, il richiamo al comma 7 dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008 deve considerarsi meramente superfluo, dal momento che il legislatore ha espressamente ripresentato il contenuto dispositivo che intendeva ribadire, vale a dire «la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato».

Né a sostenere il contrario varrebbe affermare che quest'ultima norma era più completa, escludendo del blocco specifiche fattispecie, giacché sia gli automatismi fiscali, previsti per i casi di squilibrio economico nel settore sanitario e sia gli aumenti delle aliquote per il mancati rispetto del patto di stabilità, per il loro carattere di norme eccezionali trovano comunque applicazione. A ogni modo anch'essi sono stati confermati dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10 del dlgs 6 maggio 2011, n. 68. Semmai il problema è quello di stabilire se si sia o meno di fronte «all'attuazione del federalismo fiscale», giacché, in mancanza di una norma esplicita, tutto si gioca sul significato da dare a questa locuzione. Per il ministero dell'economia e delle finanze il blocco è ancora operativo, tanto che propone impugnative innanzi agli organi giurisdizionali per regolamenti comunali o provinciali che dispongono l'aumento delle aliquote o delle tariffe sui tributi di competenza. Per l'Ifel, invece, il blocco è venuto meno, tanto che sollecita i comuni a fare manovre sull'Imu e sulle altre entrate tributarie in base all'apodittica affermazione «vista l'avvenuta cessazione del regime di sospensione delle facoltà regolamentari a suo tempo instaurata con il dl n. 93 del 2008».

Se ciò è valido per l'Imu questo non può certo dirsi per la Tosap o l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni o il relativo canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, i quali restano sotto la cappa del blocco. La questione non è certo di lana caprina o di interpretazione logico-sistematica delle disposizioni coinvolte, giacché i comuni devono predisporre i bilanci e vorrebbero, giustamente, conoscere come muoversi in questa bufera di norme sin troppo esplicative da un lato e alquanto fumose dall'altro. Sembra essere ineludibile un intervento del legislatore che decida liberamente se la pressione fiscale (a parte le eccezioni già accordate) debba essere ancora contenuta, o possa ancora essere «ritoccata» in aumento dalle manovre degli enti territoriali

Fonte:Professionisti.it

si tratta sicuramente di un articolo vecchio, ora la questione è stata definitivamente risolta dalla legge 44/2012 che ha soppresso il blocco dei tributi

giovanni2

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Messaggio  Paolo Gros Mer 23 Mag 2012 - 4:13

e' come dici ma l'ho postato perche' mi pareva davvero ben spiegato e ricostruito l'iter
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