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nuovi limiti di indebitamento

4 partecipanti

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Messaggio  MORO NICOLETTA Ven 25 Mag 2012 - 1:37

Questo Comune non rispetta le nuove percentuali per il 2013 e 2014
Non abbiamo patrimonio da vendere e neanche abbastanza risorse per poter estinguere mutui in essere; Il bilancio può comunque ricevere il parere di regolarità contabile da parte del ragioniere? Quale deve essere il comportamento dei revisori dei conti? le sanzioni (divieto di assumere e limiti agli impegni) operano da subito?
grazie
Nicoletta M.

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Messaggio  Paolo Gros Ven 25 Mag 2012 - 1:57

E' l'ente che comunque si e' posto in tali condizioni e non e' possibile asserire che e' tutto a posto.
occorre quindi evidenziare la situazione in seno al parere sia del finanziario che del revisore e predisporre un piano di rientro assoggettando da subito l'ente alle conseguenze indicate.
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Messaggio  Tommy08 Lun 11 Giu 2012 - 2:05

grazie


Ultima modifica di Tommy08 il Gio 9 Ago 2012 - 8:30 - modificato 1 volta.

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Messaggio  Paolo Gros Lun 11 Giu 2012 - 2:16

Lo puo' fare
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Messaggio  MORO NICOLETTA Mer 13 Giu 2012 - 5:10

posso usare gli oneri di urbanizzazione per estinguere mutui nel 2013 e 2014?
grazie

MORO NICOLETTA

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Messaggio  Paolo Gros Mer 13 Giu 2012 - 6:02

puoi farlo per la parte in conto capitale poiche' non spesa corrente (titolo 3)
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Messaggio  MORO NICOLETTA Mer 13 Giu 2012 - 8:04

Scusa, ma credo di non aver capito bene. So che non posso finanziare la quota capitale dei mutui con entrate del titolo IV, ma anche l'estinzione di un mutuo, non va imputata al titolo III' ?

MORO NICOLETTA

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Messaggio  Paolo Gros Gio 14 Giu 2012 - 0:34

...nel 2013 e 2014...
la parte corrente non sarebbe in tali anni finanziabile con oneri ( il limite e' il 2012) ma nel caso la parte in conto capitale dei mutui e' al terzo uscita ed il terzo uscita non e' "spesa corrente"
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Messaggio  Tommy08 Mar 3 Lug 2012 - 8:52

come incide ai fini del art.204 l'iscrizione ipotecaria su un bene immobile del Comune?

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Messaggio  Paolo Gros Mar 3 Lug 2012 - 23:52

non incide affatto
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Messaggio  Tommy08 Gio 5 Lug 2012 - 7:19

Grazie


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Messaggio  Paolo Gros Gio 5 Lug 2012 - 7:58

non riesco piu' a seguirti :....
puó rilasciare senza problemi ipoteca su un proprio bene a garanzia di un finanziamento di una partecipata
in tal caso si parla di fidejussione e non di ipoteca e compone limite di indebitamento


la domada invece:
...come incide ai fini del art.204 l'iscrizione ipotecaria su un bene immobile del Comune...

valutando che l'ipoteca la iscve un terzo non rileva ai fini del 204

ma sono fattispecie diverse
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Messaggio  Tommy08 Gio 5 Lug 2012 - 8:57

grazie


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Messaggio  Ospite Gio 5 Lug 2012 - 14:15

Non rispettiamo indebitamento per il 2014. Abbiamo previsto la vendita di un'area per il 2013 in modo da rientrare nel parametro.
Con l'aria che tira dubito che riusciremo ad alienare il bene e nemmeno vorrei svendere pur di fare cassa.
Che succede se non si rispetta il limite nel 2014? se la sanzione riguardasse solo l'impossibilità di assumere nuovi mutui...nessun problema, ma dubito che sia solo questo.
Potrei usare l'avanzo, ma poi come la metto con il patto di stabilità? oppure non incide essendo tit. 3 spesa?

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Messaggio  francodan Ven 6 Lug 2012 - 0:08

sembrerebbe che nel decreto spending review sia prevista una norma interpretativa che in ordine all'indebitamento prevede che il limite per il 2012 è solo quello dell'anno in corso (8 per cento)senza tener conto dei riflessi sugli anni successivi.
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Messaggio  Tommy08 Ven 13 Lug 2012 - 2:00

grazie


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Messaggio  francodan Ven 13 Lug 2012 - 2:38

L’ipoteca attribuisce al titolare il diritto di espropriare i beni che da essa sono gravati e di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad altri creditori sul ricavato della vendita degli stessi. Trattandosi di un diritto reale, al titolare è attribuito il diritto di sequela, ossia, il diritto di far espropriare il bene anche nei confronti di un terzo che, successivamente alla costituzione della garanzia, sia stato acquirente del bene. Ulteriore connotato proprio di tale garanzia è l’accessorietà, sicché il diritto perdura finché sopravvive il rapporto fondamentale garantito.
Tale diritto reale può essere rilasciato dal titolare del bene a garanzia di un proprio debito oppure a garanzia di un debito assunto da un terzo ai sensi dell’art. 2868 ss del c.c., con le stesse conseguenze in merito al diritto di sequela, di espropriazione del bene che ne risulta gravato.
Questo istituto partecipa dello stesso profilo teleologico della fideiussione e delle altre figure alla stessa assimilabili, in quanto previsto dalla legge in funzione di garanzia di un credito, fermo restando ovviamente le differenze in punto di disciplina quanto a caratteri e limiti. Infatti, il diritto di ipoteca, di natura reale, segue il bene; il diritto di fideiussione, garanzia di natura personale, riveste carattere accessorio rispetto al rapporto fondamentale tra creditore e debitore interessando l’intero patrimonio personale di un terzo soggetto, il fideiubente.
Riscontrata l’analogia rispetto all’istituto della garanzia fideiussoria che, come affermato dal Comune, può essere un’opzione alternativa all’iscrizione di ipoteca sui propri beni immobili, la Sezione si richiama a quanto a suo tempo affermato circa la disciplina ex art. 207 del Testo Unico Enti Locali ed al rapporto tra le fonti del diritto (cfr. da ultimo delibera n. 92 del 4 febbraio 2010).
In particolare, il Comune deve tenere presente i principi basilari dettati dal legislatore, quali, in primo luogo, il generale divieto, per le regioni e gli enti locali, di ricorrere all’indebitamento per spese diverse dalle spese di investimento, previsto all’articolo 119 della Costituzione al fine limitare il ricorso a questa forma di finanziamento ai soli casi in cui i relativi costi possano risultare neutralizzati dai benefici derivanti alla collettività da spese di investimento. Nella disciplina in esame, il rilascio di una garanzia, esponendo l’ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore, viene assimilato all’ipotesi di indebitamento. In secondo luogo, nell’esplicazione della propria autonomia regolamentare il comune è tenuto ad un atteggiamento di doverosa cautela prestando attenzione ad alcune particolari considerazioni, quali l’attenta valutazione della compatibilità delle concessioni di garanzia rispetto all’indebitamento complessivo ed alle ulteriori possibilità di contrarre mutui non solo nell’anno di riferimento, ma anche in quelli successivi.
Conclusivamente la scelta di rilasciare la garanzia de qua nei termini esposti nella formulazione del quesito del Sindaco del Comune di Brescia, quale strumento alternativo rispetto al rilascio della fideiussione, rientra nell’alveo della sfera di discrezionalità, di competenza dell’ente.
Tale scelta, tuttavia, nella ponderazione dei vari interessi coinvolti, tra i quali di prioritaria importanza l’interesse pubblico dell’operazione, non può prescindere dalle considerazioni valutative summenzionate, in particolare circa la natura dei beni rientranti nel patrimonio disponibile, con esclusione di quello indisponibile e demaniale, nonché sulla valutazione rigorosa dell’interesse pubblico della collettività tutelata, con l’utilizzazione del capitale assunto in prestito, da utilizzare esclusivamente per investimenti.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(dott. Antonio Caruso) (dott. Nicola Mastropasqua)




Depositata in Segreteria
26 luglio 2010
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)


823 2010
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Messaggio  Tommy08 Ven 13 Lug 2012 - 7:24

Ringrazio molto per l'esauriente risposta, ne deduco che ai fini del calcolo dell'indebitamento di cui all'art.204, il rilascio di ipoteca è assimilabile al rilascio di fideiussione e quindi si considerano gli interessi relativi al finanziamento della partecipata, corretto?

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Messaggio  Paolo Gros Ven 13 Lug 2012 - 23:47

ok
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