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FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO ABITATIVO

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Paolo Gros
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Messaggio  MARIA PIA ARIENTI Gio 7 Giu 2012 - 4:37

Buongiorno a tutti!
Se il proprietario affitta terreni, stalle ed una abitazione ad un coltivatore diretto, come si calcola l'Imu? Sulle stalle sicuramente c'è il requisito di ruralità, ma l'abitazione? Va applicata l'aliquota del 7,6 o del 2 ?
Grazie a chi vorrà rispondere

MARIA PIA ARIENTI

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Messaggio  Paolo Gros Gio 7 Giu 2012 - 4:41

nel caso la strumentalita' all'utilizzo agricolo e' fuor di dubbio per cui la tassazione e' riferibile allo 0,2

Ai fabbricati rurali ad uso strumentale (articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) viene riconosciuta una aliquota IMU ridotta allo 0,2 per cento ( 2 per mille )
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Messaggio  MARIA PIA ARIENTI Gio 7 Giu 2012 - 4:47

Ok, ma il comma 3-bis dell'art. 9 parla di abitazioni dei "dipendenti", in questo caso l'abitazione è affittata ad un imprenditore agricolo....

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 7 Giu 2012 - 5:01

secondo la mia opinione, tranne i casi di strumentalità previsti dalla norma :

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;

le abitazioni rurali sono a tutti gli effetti equiparabili ad una qualsiasi altra civile abitazione, indipendentemente dai requisiti di legge. Quindi avranno lo stesso trattamento di aliquota e detrazioni delle abitazioni principali e pertinenze, dove non è prevista la quota stato.

ritengo inoltre che anche un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria “A”, non può essere considerato strumentale, ma comunque abitativo, e quindi soggetto all’imposta.
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Messaggio  MARIA PIA ARIENTI Gio 7 Giu 2012 - 5:33

Anch'io inizialmente condividevo quanto scritto da Lucio, ma il dubbio mi è venuto per il fatto che il comma 3 dell'art. 9 del 557 continua ad essere in vigore, è stato solo abbrogato quanto previsto dall'art. 23 comma i-bis del D.L. 30/12/2008 N. 207 (non si considerano fabbricati le unità immobiliari..........).
Che confusione, riusciremo mai a fare un pochino di chiarezza??

MARIA PIA ARIENTI

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FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO ABITATIVO Empty Re: FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO ABITATIVO

Messaggio  Lucio Guerra Gio 7 Giu 2012 - 5:44

MARIA PIA ARIENTI ha scritto:Anch'io inizialmente condividevo quanto scritto da Lucio, ma il dubbio mi è venuto per il fatto che il comma 3 dell'art. 9 del 557 continua ad essere in vigore, è stato solo abbrogato quanto previsto dall'art. 23 comma i-bis del D.L. 30/12/2008 N. 207 (non si considerano fabbricati le unità immobiliari..........).
Che confusione, riusciremo mai a fare un pochino di chiarezza??

in questo caso la circolare mi sembra chiara, in linea con quanto scritto in precedenza

I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'IMU. Infatti, l'art. 13, comma 14, lett. d), del D.L. n. 201 del 2011, ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che escludeva dall'imposizione ai fini ICI i fabbricati per i quali ricorrevano i requisiti della ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Da tale abrogazione e dalla circostanza che l'IMU si applica alla generalità degli immobili, deriva che i fabbricati in questione non possono essere sottratti al regime impositivo del nuovo tributo. La diversa destinazione degli stessi, ad uso abitativo o strumentale, assume rilevanza ai soli fini dell'individuazione delle aliquote applicabili.

Dalle considerazioni appena esposte consegue che:

• i fabbricati rurali ad uso abitativo, purché non strumentali ai sensi del comma 3-bis del
menzionato art. 9, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l'IMU si calcolerà sulla base dell'aliquota di cui all'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011;

• i fabbricati rurali strumentali che l'art. 13, comma 8, del Di. n. 201 del 2011, individua in quelli elencati nell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2 %, che i comuni possono diminuireulteriormente fino allo 0,1 %. Sono, tuttavia, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789.Ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto
elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano. Una norma particolare è stata dettata per le province autonome di Trento e di Bolzano che, in realtà, ribadisce le facoltà loro riconosciute dalle norme statutarie. Dette province, infatti, con propria legge, oltre che prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'IMU nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'art. 13, comma8, del d. L. n. 201 del 2011, hanno anche la possibilità di consentire agli enti locali di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni, come espressamente prevede l'art. 80, comma 1-bis del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Si ricorda che l'art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993, stabilisce che "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l 'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per unnumero annuo di giornale lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso”.
A completamento della disciplina applicabile a tali fattispecie, bisogna richiamare l'art. 13, comma 14-bis, del D. L. n. 201 del 2011, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
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FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO ABITATIVO Empty IMMOBILE CAT.A POSSEDUTO DA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE OCCUPATO DAL SOCIO COLTIVATORE

Messaggio  TRIBUTI ASCIANO Mar 11 Dic 2012 - 9:09

Mi è stata posta la seguente domanda:
immobile abitativo in categoria A di proprieta' di una societa' agricola semplice che è abitazione di un socio il quale è coltivatore diretto e conduce l'azienda agricola, come calcola l'IMU? O meglio quale aliquota applica? L'aliquota ordinaria nel mio caso il 10,60 oppure abitazione principale, o quella ridotta come strumentale?
Io credo quella ordinaria al 10,60, visto che non rientra nel comma 3Bis, non la posso considerare strumentale, pero' non posso considerarla abitazione principale essendo proprietaria la societa'.

TRIBUTI ASCIANO

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FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO ABITATIVO Empty Re: FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO ABITATIVO

Messaggio  Lucio Guerra Mar 11 Dic 2012 - 10:05

dell’articolo 9, cooma 3 del D.L. n. 557 /93, prevede:

Per il riconoscimento della ruralita’ degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attivita’ agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile e’ asservito;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

pertanto qualora siano presenti tali requisiti ritengo applicabile l'aliquota abitazione principale e detrazione di base, senza applicazione della detrazione per figli, essendo cmq un immobile intestato ad una società
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Messaggio  TRIBUTI ASCIANO Mer 12 Dic 2012 - 2:26

Il comma 3 dell'art. 9 del dl557/93 definisce gli immobili abitativi ai fini fiscali per il riconoscimento della ruralita'. Nel decreto legge 201/2011 (IMU sperimentale) al comma 8 dell.'art. 13 si cita il 557, ma il comma 3Bis ( strumentali) per dare la possibilita' ai comuni di ridurre l'aliquota di dettti immobili. Quindi l'abitazione principale del coltivatore rientra nella generale casistica delle abitazioni principali ( comma 2 art. 13 d.l. 201/2011 con tutti i richiami al 504/92 ecc...).
Nel caso in specie il proprietario dell'abitazione è una societa' anche se semplice, siamo sicuri che la posso considerare abitazione princiaple per l'imu? Io ho qualche dubbio.

TRIBUTI ASCIANO

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 12 Dic 2012 - 2:53

infatti non ho parlato di fabbricato strumentale per il quale non vi sono i requisiti del 3-bis, e nemmeno si potrebbero applicare agevolazioni in caso di contratto d'affitto

ma ritengo che, come già applicato/interpretato ai fini ici, agli immobili abitativi, abitati (con residenza e dimora) da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, possa applicarsi l'aliquota abitazione principale e detrazione di base, senza applicazione della detrazione per figli, essendo cmq un immobile intestato ad una società

la sicurezza non è di questo mondo, possiamo solo interpretare
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Messaggio  TRIBUTI ASCIANO Mer 12 Dic 2012 - 5:12

significa che se il proprietario e il padre che ha dato in affitto i terreni e tutta l'azienda compreso l'abitazione occupata dal figlio su questa paga l'aliquota ordinaria?

TRIBUTI ASCIANO

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 12 Dic 2012 - 5:18

la domanda era la seguente

immobile abitativo in categoria A di proprieta' di una societa' agricola semplice che è abitazione di un socio il quale è coltivatore diretto e conduce l'azienda agricola

non comprendo l'ultimo post
significa che se il proprietario e il padre che ha dato in affitto i terreni e tutta l'azienda compreso l'abitazione occupata dal figlio su questa paga l'aliquota ordinaria?
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Messaggio  TRIBUTI ASCIANO Mer 12 Dic 2012 - 5:37

si .
proprietario dell'immobikle categ. a è ilpadre che ha dato tutta l'azienda (compreso l'abitazione) al figlio.

TRIBUTI ASCIANO

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 12 Dic 2012 - 7:13

se per "dato" s'intende contratto d'affitto, non si pssono applicare le agevolazioni prima casa

ma la domanda originaria era molto diversa

immobile abitativo in categoria A di proprieta' di una societa' agricola semplice che è abitazione di un socio il quale è coltivatore diretto e conduce l'azienda agricola

quindi delle 2 una

- o la proprietà è del padre che ha concesso in affitto societa' agricola semplice (aliquota di base senza agevolazioni)
- o la proprietà è di una societa' agricola semplice (aliquota abitazione principale e detrazione)
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Messaggio  TRIBUTI ASCIANO Mer 12 Dic 2012 - 7:51

GRAZIE PER LE RISPOSTE
E' vero la domanda in origne era una ed il proprietario era la societa' agricola semplice, poi mi è stato posto un secondo quesito che è il caso in cui il proprietario è il babbo che ha un contratto di affitto col figlio.

TRIBUTI ASCIANO

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FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO ABITATIVO Empty Fabbricati rurali abitativi

Messaggio  elyneg Lun 6 Mag 2013 - 3:49

Buongiorno a tutti!
Sto approfondendo la normativa IMU e non mi è chiara una cosa: per quale motivo un soggetto richiede i requisiti di ruralità degli immobili abitativi (ad esclusione di quelli che rientrano nella lettera f) art. 2135 c.c. che sono strumentali all'attività agricola e per i quali la normativa mi sembra abbastanza chiara) se poi, ai fini del pagamento dell'imposta, l'aliquota da applicare è quella ordinaria che siano essi abitazione principale o meno? Magari mi sfugge qualcosa
Spero di essere stata abbastanza chiara..
Grazie a chi vorrà rispondere

elyneg

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Messaggio  Paolo Gros Lun 6 Mag 2013 - 4:03

è quella ordinaria che siano essi abitazione principale o meno

anche no poiche' se abitazione principale scontano l'aliquota per tale categoria
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Messaggio  Lucio Guerra Lun 6 Mag 2013 - 4:07

le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all’imposta “IMU” come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni.

- Codice tributo 3912

possono essere considerati strumentali

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita’ alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attivita’ agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita’ agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita’ alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attivita’ di alpeggio in zona di montagna;


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Messaggio  elyneg Lun 6 Mag 2013 - 4:23

Grazie, siete stati molto chiari..

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FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO ABITATIVO Empty IMU fabbricato rurale uso abitativo

Messaggio  marina gardelli Mar 22 Ott 2013 - 16:27

lucio guerra ha scritto:dell’articolo 9, cooma 3 del D.L. n. 557 /93, prevede:

Per il riconoscimento della ruralita’ degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attivita’ agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile e’ asservito;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

pertanto qualora siano presenti tali requisiti ritengo applicabile l'aliquota abitazione principale e detrazione di base, senza applicazione della detrazione per figli, essendo cmq un immobile intestato ad una società
Nel 2012 quando il patronato ci ha comunicato che essendo noi una società semplice agricola la nostra abitazione era considerata seconda casa abbiamo protestato presso il comune di appartenenza che ci ha risposto che L'art. 3 non essendo richiamato nel decreto sull'IMU non aveva nessuna validità e pertanto anche se siamo soci proprietari io e mio marito, lui imprenditore agricolo a titolo primario e conduciamo l'azienda non abbiamo diritto ad alcuna esenzione sulla abitzione che da sempre è stata la nostra prima ed unica casa ma abbiamo pagato il 10,60 di aliquota; nel 2013 stiamo pagando sempre come seconda casa e non riusciamo a venire a capo di questa cosa che ci appare come un'ingiustizia madornale.
La domanda l'art. 3 a cui fate riferimento ed in cui rientreremmo come caratteristiche per calcolare una aliquota agevolata è valido a tutti gli effetti oppure no? E' giusto per noi pagare il 10,60 di aliquota quando rientriamo come caratteristiche in questa descrizione :
5) da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
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