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D.L. 95 2012 Spending Rewiew acquisti di beni e servizi dei comuni.

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Messaggio  enrico1971 Lun 9 Lug 2012 - 5:53

il decreto 95/2012 stabilisce di fatto la nullità dei contratti che non siano stati stipulati attarzverso gli strumeti di acquisto messi a disposizione da Consip.
Questo significa che che le P.A. (comuni compresi) devono rivolgersi al Mepa di Acquisti in rete per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria?
Se si, allora le procedure di cui all'art 125 del D. lgs 163/2006 non sono più attuabili ?
i parametri prezzo/qualità di consip costituiscono solo un riferimento e quindi si può anche acquistare a prezzi più bassi con altre procedure (quelle di cui al art. 125 ) o vi è comunque l'obbligo di rivolgersi a CONSIP ?

Grazie
Enrico

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Messaggio  Paolo Gros Lun 9 Lug 2012 - 7:16

tutte le amministrazioni pubbliche (Comuni compresi) devono pescare dal catalogo centralizzato per i loro piccoli acquisti sotto la soglia comunitaria (130mila per le amministrazioni statali, 200mila per quelle locali).
Gli obblighi scatteranno dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 52, che ora deve essere confermata dalla Camera. In ogni caso al massimo entro il 7 luglio, pena la decadenza di tutto il decreto
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Messaggio  francodan Lun 9 Lug 2012 - 7:35

il decretro legge è immediatamente operativo
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Messaggio  Paolo Gros Lun 9 Lug 2012 - 7:37

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-11/acquisti-tutti-obbligo-passare-063606.shtml?uuid=AbLyMSqF

bah Shocked
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Messaggio  francodan Lun 9 Lug 2012 - 7:53

non ho il decreto sotto mano ,ma mi pare che all'ultimo articolo dica che il decreto entra in vigore con la pubblicazione sulla gazzetta ....(altrimenti che decreto legge sarebbe ....)
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Messaggio  Paolo Gros Lun 9 Lug 2012 - 7:54

concordo in assoluto ed infatti mi chiedevo ove il Sole 24 ore avesse dedotto
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Messaggio  francodan Lun 9 Lug 2012 - 7:57

penso che il decreto legge sulla spending review sia stato molto "travagliato" ...se si guardano le bozze circolate prima del consiglio dei ministri e quanto invece pubblicato in gazzetta vi è un abisso...a partire dalle gestioni associate di cui in bozza nulla si diceva....
ora bisognerà vedere se e come resisterà in sede di conversione (salvo fiducia del governo).....
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Messaggio  aprile Mar 10 Lug 2012 - 6:54

Ma io dal decreto non leggo l'obbligo di approvvigionarsi tramite consip come avete descritto sopra:

ci sono due commi del primo articolo

1. I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.
e questo art 26 parlava di stipulare tramite consip ovvero di prenderne i parametri qualità przzo, ed è una norma che è sempre stata in vigore (prima di ogni acquisto io facevo una disamina-confronto consip)

prova del fatto che non tutte le PA sono tenute ad approvvigionarsi tramite consip (oltre al testo delal norma appena citata) è il comma 3 art. 1 della spending:

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

Poi è vero che c'è un obbligo generalizzato valido per tutte le PA enunciato al comma 7 ma vale solo per alcune categorie merceologiche (carburanti, energia, telefonia ...)

7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all’articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
Non è vero che per tutto si deve andare alla consip: tranne che per le categorie suddette, per il resto è tutto quasi come prima - per procedere ad un acquisto bisogna andare sul sito consip e fare un confronto con le convenzioni attive e 1) se ci sono si deve attingere da lì 2) se non ci sono, si può fare da soli; 3) se ci sono ma si riesce a dimostrare che non sono applicabili al ns caso (per qualità, tipologia bene, taglio minimo acqusiti ecc) allora si può procedere da soli



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Messaggio  francodan Mar 10 Lug 2012 - 7:24

....ho visto su un giornale che in una pagina si diceva che era stato tolto l'obbligo di pubblicare i bandi sui giornali...nella pagina seguente che era uscita la rettifica al decreto che invece conferma la sussistenza dell'obbligo
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Messaggio  aprile Mar 10 Lug 2012 - 7:31

infatti io evito di leggere le notizie e prendo direttamente il decreto, anche per farmi un'idea prima di leggere interpretazioni più o meno fantasiose...
Olrtre che eliminare l'obbligo di pubblicare bandi sui giornali, io avevo letto in una delle stesure l'eliminazione del costo di pubblicazione dei bandi sulla GURI (mano santa!)

Mi sto leggendo il testo sul sito di bosetti e gatti (secondo me il migliore)

aggiorniamoci su questo post, che ne dite? io sto leggendo di acquisti e di funzioni associate...

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Messaggio  enrico1971 Mar 10 Lug 2012 - 7:44

Credo che sia stato abrogato .....

art. 1 comma 5 Dl. 95/2012
All’articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è soppresso.




_______________________________________________________________________________
francodan ha scritto:....ho visto su un giornale che in una pagina si diceva che era stato tolto l'obbligo di pubblicare i bandi sui giornali...nella pagina seguente che era uscita la rettifica al decreto che invece conferma la sussistenza dell'obbligo


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Messaggio  aprile Mar 10 Lug 2012 - 7:49

hai ragione e l'hanno eliminato.... con una RETTIFICA in Gazzetta!!

5. [All’articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è soppresso.](comma inesistente, come da avviso di rettifica comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012)

incredibile... eppure era una cosa più che ragionevole, eliminare il costo per un obbligo di legge. mah...

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Messaggio  enrico1971 Mar 10 Lug 2012 - 8:21

aprile ha scritto:hai ragione e l'hanno eliminato.... con una RETTIFICA in Gazzetta!!

5. [All’articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è soppresso.](comma inesistente, come da avviso di rettifica comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012)

incredibile... eppure era una cosa più che ragionevole, eliminare il costo per un obbligo di legge. mah...
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Ci sarebbe stato un risparmio di non meno 1.000 € a gara

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Messaggio  aprile Mar 10 Lug 2012 - 8:24

... e ahimè aveva ragione anche il primo collega:

con la legge 94/2012 è stata modificata la finanziaria 2007 art. 1 comma 450 e tutti dobbiamo andare a comperare al MEPA


450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 2, legge n. 94 del 2012)


RIMANE da capire che fine fanno gli acquisti di beni e servizi in economia art. 125 codice contratti (i lavori sono esclusi da questa norma).....

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Messaggio  enrico1971 Mar 10 Lug 2012 - 8:37

mi sembra che il problema sia risolto Very Happy

________________________________________________________________________________
aprile ha scritto:... e ahimè aveva ragione anche il primo collega:

con la legge 94/2012 è stata modificata la finanziaria 2007 art. 1 comma 450 e tutti dobbiamo andare a comperare al MEPA


450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 2, legge n. 94 del 2012)


RIMANE da capire che fine fanno gli acquisti di beni e servizi in economia art. 125 codice contratti (i lavori sono esclusi da questa norma).....

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Messaggio  Paolo Gros Mer 11 Lug 2012 - 2:12

risolto non mi pare proprio ....

riporto l'opinione del segretario del mio ente Livio Sigot :


Ciao, secondo me è più complesso, e, per come è scritto il DPR 207, credo che il MEPA si riferisca agli acquisti di cui all'art. 124 del codice 163/2006 e non a quelli in economia ex art. 125.
Questo perché, dopo l'art. 328, c'è un capo secondo dedicato proprio all'economia (che a parte la soglia comunitaria, è giustificata solo per determinate tipologie di acquisti).
In pratica il MEPA dovrebbe essere obbligatorio per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria - non rientranti nell'economia.
Certo, se devo comprare un PC in economia, chiedo il preventivo a xxxxx e poi lo trovo sul MEPA a metà prezzo uguale, in economia ordinerò dal MEPA...(questo lo posso dedurre dal comma 4 b dell'art. 328).
Riporto gli articoli del 207:

D.P.R. 5-10-2010 n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.
Titolo V
Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia
Capo I
Acquisizioni sotto soglia
Art. 326 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi dell'articolo 124 del codice.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 124 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.
________________________________________

________________________________________
Art. 327 Requisiti
1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice.
2. (comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) (23)
________________________________________
(23) Comma così corretto da Comunicato 15 dicembre 2010, pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2010, n. 292.

________________________________________
Art. 328 Mercato elettronico
1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.
2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro:
a) le categorie merceologi che per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.

Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice.
5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura.
6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del codice.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.
________________________________________

________________________________________
Capo II
Acquisizione di servizi e forniture in economia
Art. 329 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.
________________________________________

IN OGNI CASO BISOGNERA' FARSI UNO STUDIO SU QUESTO NUOVO CASINO DEI CONTRATTI, MA MI STO CONVINCENDO CHE O SI FA UNA SERVIZIO PROVVEDITORATO CHE COMPRA TUTTO PER TUTTI, O NON NE USCIAMO...

Livio


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Messaggio  ale Mer 11 Lug 2012 - 2:23

IN OGNI CASO BISOGNERA' FARSI UNO STUDIO SU QUESTO NUOVO CASINO DEI CONTRATTI, MA MI STO CONVINCENDO CHE O SI FA UNA SERVIZIO PROVVEDITORATO CHE COMPRA TUTTO PER TUTTI, O NON NE USCIAMO...






quoto tutta la vita!

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Messaggio  aprile Mer 11 Lug 2012 - 2:47

ciao Paolo e ciao a tutti
sono d'accordo con il tuo segretario, anche se ho bisogno di mettere ben a fuoco alcuni elementi non chiari.
Comunque è certo che ci stanno spingendo verso una aggregazione degli acquisti, anche se si fa riferimento sempre a "mercato elettronico" della stazione appaltante o della centrale acquisti. Credo che voglia dire che dobbiamo seguire una "modalità" di gara di tipo telematico... la portata e la concreta applicazione della cosa non mi è molto chiara...

aprile

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Messaggio  enrico1971 Lun 16 Lug 2012 - 8:11

Quindi ricapitolando ....

l'obbligo sussite solo per lo "strumento convenzione" e solo per le categorie merceologiche di cui al comma 7 art. 1.
Per quanto riguarda gli altri acquisti non susssite l'obbligo di approvigionarsi con gli strimenti messi a disposzione da Consip (MePA e convenzioni). il valore di consip costituisce solo paramentro di riferimento ..........

Giusto ?

________________________________________________________________________________

aprile ha scritto:Ma io dal decreto non leggo l'obbligo di approvvigionarsi tramite consip come avete descritto sopra:

ci sono due commi del primo articolo

1. I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.
e questo art 26 parlava di stipulare tramite consip ovvero di prenderne i parametri qualità przzo, ed è una norma che è sempre stata in vigore (prima di ogni acquisto io facevo una disamina-confronto consip)

prova del fatto che non tutte le PA sono tenute ad approvvigionarsi tramite consip (oltre al testo delal norma appena citata) è il comma 3 art. 1 della spending:

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

Poi è vero che c'è un obbligo generalizzato valido per tutte le PA enunciato al comma 7 ma vale solo per alcune categorie merceologiche (carburanti, energia, telefonia ...)

7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all’articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
Non è vero che per tutto si deve andare alla consip: tranne che per le categorie suddette, per il resto è tutto quasi come prima - per procedere ad un acquisto bisogna andare sul sito consip e fare un confronto con le convenzioni attive e 1) se ci sono si deve attingere da lì 2) se non ci sono, si può fare da soli; 3) se ci sono ma si riesce a dimostrare che non sono applicabili al ns caso (per qualità, tipologia bene, taglio minimo acqusiti ecc) allora si può procedere da soli



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Messaggio  aprile Mer 18 Lug 2012 - 8:29

Vi posto un ns studio in materia


spending 1) LEGGE 94/2012


art. 7
L’art. 7 modifica l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ; pertanto, leggendo tale disposizione in combinato disposto con il Regolamento attuativo codice contratti (dpr 207/2010) art. 328, il sistema di acquisti di beni e servizi (esclusi i lavori) sotto soglia comunitaria è da ritenersi disciplinato come segue:

in generale: tutte le PA statali devono necessariamente acquistare tramite Consip; per le PA locali vige dal 2007 l’obbligo di verificare i parametri prezzo/qualità delle convenzioni attive Consip quando si vuol procedere ad un acquisto, di qualsiasi importo e livello (anche per quelli in economia). Il comma 449 della finanziaria 2007 prevedeva prima e continua oggi a prevedere che si debba:
- acquistare tramite Consip
- (ovvero) utilizzare i parametri prezzo/qualità di cui alle convenzioni attive Consip come limiti massimi per la stipula di contratti per beni e/o servizi confrontabili.

oggi un nuovo obbligo: fermi gli obblighi di confronto appena visti, in ogni caso per tutte le PA (anche locali) gli acquisti di beni e servizi sotto soglia (sotto 200.000 euro) vanno effettuati tramite mercato elettronico, intendendosi per mercato elettronico quello disciplinato all’art. 328 del Regolamento attuativo del codice contratti ovvero:
- MEPA della Consip
- Mercato elettronico istituito dalla singola stazione appaltante
- Mercato elettronico istituito dalla centrale di committenza di cui all’art. 33 del codice contratti .

Acquisti sotto soglia e acquisti in economia. Dal punto di vista sistematico, per come è posizionato l’art. 328 nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti, e dalla lettura degli atti dei lavori del Senato si può affermare che l’obbligo di acquisto a mezzo mercato elettronico vige solo per acquisti sotto soglia di cui agli articoli da 121 a 124 del Codice, con esclusione, dunque, degli acquisti in economia che restano disciplinati dall’art. 125 del Codice dal Capo II “Acquisizione di servizi e forniture in economia” del Regolamento attuativo del codice dei contratti (artt. 329 e ss).
Per quanto riguarda gli acquisti in economia ogni Amministrazione può mantenere proprie regole e propri regolamenti (differenti per tipologia di voce e per livello di spesa ammesso): anche qui però l’istituzione di un albo fornitori tra cui scegliere l’operatore/gli operatori con cui determinarsi all’acquisto è funzionale al rispetto dei principi (validi per TUTTE le procedure di acquisto di cui al codice contratti, sopra-sotto soglia e in economa) di rotazione/trasparenza/parità di trattamento degli operatori economici (con conseguente necessità di predisporre idonee procedure di scelta del/dei contraenti – quali gli albi/elenchi di fornitori o prestatori di servizi).

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Messaggio  aprile Mer 18 Lug 2012 - 8:31

spending 2) DL 95/2012 (in corso di esame per conversione - può cambiare)

art. 1
L’art. 1 completa le disposizioni già viste esaminando l’art. 7 della legge 95/2012, nel dettaglio

il comma 1 richiama le sanzioni previste per le S.A. che stipulano contratti senza rispettare gli obblighi in tema di (approvvigionamento obbligatorio per le PA statali) riferimento per le gare locali ai parametri prezzo/qualità di beni e servizi di cui alle convenzioni Consip che siano comparabili con i beni/servizi che si vogliono acquistare (per tutte le altre PA non statali – vedi sopra). Tuttavia è prevista una eccezione alla sanzione della nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi suddetti se l’acquisto è stato fatto da centrali di committenza a condizioni migliorative (che vanno comunque provate: c’è però un evidente “favore” per gli acquisti centralizzati anche a livello locale)

il comma 7 prevede invece un obbligo generalizzato valido per tutte le PA (tutte quelle nel conto economico consolidato dello stato ex ISTAT – ovvero TUTTE) di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip non solo convenzioni attive ma anche mercato elettronico, quindi), o dalle centrali di committenza regionali, che vale solo per alcune categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia)

il comma 13 prevede un meccanismo per cui ogni PA che stipula validamente un contratto di acquisto di beni e servizi – non si fa riferimento a sopra o sotto soglia, né a procedure in economia, quindi le disposizioni valgono per ogni contratto di beni e servizi - vale a dire che ha rispettato tutti gli obblighi in tema di acquisto tramite Consip o di utilizzo dei parametri prezzo/qualità visti sopra, ha diritto di recedere dal contratto stesso nel caso in cui successivamente la Consip stipuli una convenzione (con beni e/o servizi comparabili a quelli oggetto del contratto locale) migliorativa. La PA locale valuta tutti gli aspetti connessi al recesso, anche perché è previsto il pagamento delle prestazioni già eseguito + 1/10 di quelle da eseguire: l’appaltatore inoltre può offrire una riduzione del costo, per allinearsi ai parametri Consip. Il recesso in oggetto (se l’appaltatore non accetta di ridurre i costi e se la valutazione complessiva dell’Ente è favorevole) resta comunque un diritto dell’Ente locale (inserito automaticamente anche nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 c.c.), ma il mancato esercizio di tale diritto va comunicato alla Corte dei conti ai fini del controllo successivo di gestione.

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