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3 partecipanti
Diritto a pensione
Donna
Dipendente pubblico
Data di nascita 26/09/1950
Contributi accreditati ed effettivi 31
Diritto a pensione: 27/09/2012
Giusto?
Mi sfugge qualcosa?
Grazie
Dipendente pubblico
Data di nascita 26/09/1950
Contributi accreditati ed effettivi 31
Diritto a pensione: 27/09/2012
Giusto?
Mi sfugge qualcosa?
Grazie
Patricia- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 29.07.10
Collocamento a riposo d'ufficio
I 31 anni sono maturati al 01/01/2012.
In questa casistica la lavoratrice non dovrebbe essere collocata a riposo d'ufficio?
Messaggio Inps gestione ex Inpdap n. 8381 del 15/05/2012:
....... Da quanto sopra detto consegue che l’ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia)......
Grazie
In questa casistica la lavoratrice non dovrebbe essere collocata a riposo d'ufficio?
Messaggio Inps gestione ex Inpdap n. 8381 del 15/05/2012:
....... Da quanto sopra detto consegue che l’ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia)......
Grazie
Patricia- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 29.07.10
collocamento
lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia
confermo
confermo
Re: Diritto a pensione
Riporto la risposta di un relatore a corsi di formazione caso mai la casistica dovesse interessare qualche collega:
"....il messaggio Inps 8381 rischia di creare un po' di confusione quando al paragrafo 1, terzo capoverso fa l'esempio di una iscritta all'Inpdap che al 31.12.2011 aveva già 61 anni di età e oltre 30 anni di servizio. E' vero che nel 2011 bastavano 61 anni di età per le donne e almeno 15 anni (se in servizio al 31/12/1992), ma questo è un esempio per dire che se entro il 31.12.2011 sono raggiunti i requisiti per la pensione (di qualsiasi tipo e in questo caso dei 61 anni è un esempio di pensione di vecchiaia), solo al compimento dei 65 anni scatterà il collocamento a riposo d'ufficio. Il concetto del collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età non è variato nel termine dei 65 anni, per coloro che hanno già i requisiti al 31/12/2011; è variato dal 1/1/2012 per coloro che raggiungeranno i requisiti da quest'anno in poi, nel termine dei 66 anni per le donne e 67 per gli uomini + adeguamento speranza di vita..."
Quindi anche per le donne niente collocamento a riposo d'ufficio se non raggiunti 65 anni....
Controdeduzioni?
"....il messaggio Inps 8381 rischia di creare un po' di confusione quando al paragrafo 1, terzo capoverso fa l'esempio di una iscritta all'Inpdap che al 31.12.2011 aveva già 61 anni di età e oltre 30 anni di servizio. E' vero che nel 2011 bastavano 61 anni di età per le donne e almeno 15 anni (se in servizio al 31/12/1992), ma questo è un esempio per dire che se entro il 31.12.2011 sono raggiunti i requisiti per la pensione (di qualsiasi tipo e in questo caso dei 61 anni è un esempio di pensione di vecchiaia), solo al compimento dei 65 anni scatterà il collocamento a riposo d'ufficio. Il concetto del collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età non è variato nel termine dei 65 anni, per coloro che hanno già i requisiti al 31/12/2011; è variato dal 1/1/2012 per coloro che raggiungeranno i requisiti da quest'anno in poi, nel termine dei 66 anni per le donne e 67 per gli uomini + adeguamento speranza di vita..."
Quindi anche per le donne niente collocamento a riposo d'ufficio se non raggiunti 65 anni....
Controdeduzioni?
Patricia- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 29.07.10
diritti
Utile corso...
al 31.12.2011
Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto
Alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi fino al 31 dicembre 2011: 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.
Per chi era in titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992).
le donne che accedono alla pensione di vecchiaia con 61 anni di età fino al 31/12/2011, ovvero 65 dal 01/01/2012
al 31.12.2011
Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto
Alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi fino al 31 dicembre 2011: 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.
Per chi era in titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992).
le donne che accedono alla pensione di vecchiaia con 61 anni di età fino al 31/12/2011, ovvero 65 dal 01/01/2012
Re: Diritto a pensione
Ancora non mi è chiaro, dato i pareri contrastanti tra diversi colleghi e ora anche relatori, se le donne che hanno compiuto 61 anni entro il 31/12/2011 e in possesso dei requisiti contributivi minimi di pensione debbano essere collocate a riposo d’ufficio
Patricia- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 29.07.10
Diritto a pensione
La questione e' assai complessA.
La Funzione Pubblica con circolare n.2/2012 passa dal diritto di accesso alla pensione al collocamento a riposo d’ufficio: continuando nel ragionamento dei due mondi, a chi rientra nella vecchia normativa per quanto riguarda i requisiti di accesso alla pensione si applicano anche i vecchi limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio.
Per coloro quindi che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2011 secondo la vecchia normativa, anche nel caso della pensione di anzianità a quota 96 o della pensione di vecchiaia per le donne a 61 anni, vale ancora anche il limite dei 65 anni per il collocamento a riposo d’ufficio, anche se i 65 anni li compirà fra dieci anni.
Ad avviso di chi scrive, questo nella legge non c’è assolutamente: i diritti acquisiti riguardano l’accesso alla pensione e i diritti non possono essere trasformati in obblighi, un trattamento di miglior favore non può essere trasformato in una penalizzazione.
Dal 2012, infatti, si va in pensione di vecchiaia a 66 anni, di conseguenza il limite per il collocamento a riposo sono appunto i 66 anni, per tutti, checché ne dica la Funzione Pubblica
Rammento che in tali casi , in particolare il comparto scuola. ha posto coattivamente in pensione tutti i soggetti che al 31.12.2011 avevano i requisiti come detto e nello specifico le donne con 61 anni che avevano i vecchi requisiti di accesso.
Questa e' solo la mia opinione derivandone che se si applica la circolare succitata tale soggetto andava collocato in pensione d'ufficio al compimento del 61esimo anno se entro il 31.12.2011.
La Funzione Pubblica con circolare n.2/2012 passa dal diritto di accesso alla pensione al collocamento a riposo d’ufficio: continuando nel ragionamento dei due mondi, a chi rientra nella vecchia normativa per quanto riguarda i requisiti di accesso alla pensione si applicano anche i vecchi limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio.
Per coloro quindi che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2011 secondo la vecchia normativa, anche nel caso della pensione di anzianità a quota 96 o della pensione di vecchiaia per le donne a 61 anni, vale ancora anche il limite dei 65 anni per il collocamento a riposo d’ufficio, anche se i 65 anni li compirà fra dieci anni.
Ad avviso di chi scrive, questo nella legge non c’è assolutamente: i diritti acquisiti riguardano l’accesso alla pensione e i diritti non possono essere trasformati in obblighi, un trattamento di miglior favore non può essere trasformato in una penalizzazione.
Dal 2012, infatti, si va in pensione di vecchiaia a 66 anni, di conseguenza il limite per il collocamento a riposo sono appunto i 66 anni, per tutti, checché ne dica la Funzione Pubblica
Rammento che in tali casi , in particolare il comparto scuola. ha posto coattivamente in pensione tutti i soggetti che al 31.12.2011 avevano i requisiti come detto e nello specifico le donne con 61 anni che avevano i vecchi requisiti di accesso.
Questa e' solo la mia opinione derivandone che se si applica la circolare succitata tale soggetto andava collocato in pensione d'ufficio al compimento del 61esimo anno se entro il 31.12.2011.
Diritto a pensione
Se mi è concesso, esprimo la mia opinione in riferimento alla collega nata nel 1950 con 31 anni di anzianità contributiva:
Tutto nasce dal famigerato 2 c. 21 legge 335/95, integrato degli art. 22 ter legge 102/2009 e art. 12 c. 12 sexies legge 122/2010.
In sostanza alle donne "resta la facoltà" di chiedere di essere collocate a riposo con diritto a pensione di vecchiaa, se raggiungono i requisiti di età e anzianità (almeno 20 anni e 61 anni d'età) nel biennio 2010-2011: al rigurdo leggasi nota operativa INPDAP n. 50 del 07/10/2009.
Con successiva circolare INPDAP n. 18 del 08/10/2010 avente per oggetto “Articolo 12 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modifiche nella legge 30/07/2010 n. 122 –Interventi in materia pensionistica – l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito al diritto e all’accesso dei trattamenti pensionistici sia di vecchiaia che di anzianità, secondo le nuove disposizioni vigenti dal 01/01/2011, con particolare richiamo (punto 2.6 di tale circolare “Innalzamento dell’età pensionabile, dal 01/01/2012 a 65 anni delle lavoratrici del pubblico impiego ai sensi c.12-sexies dell’articolo 12 della legge 122/2010”) chiarendo con opportuni esempi, le varie situazioni possibili al 31 dicembre per gli anni 2009, 2010 e 2011.
Pertanto ritengo, nel caso in esame, che la dipendente può chiedere di essere collocata a riposo a domanda, ma non vi è obbligo per l'Amministrazione datore di lavoro, di procedere a porre la stessa in quiescenza d'ufficio.
Nel caso in esame, considerato che la medesima ha già acquisito diritto a pensione (nell'anno 2011) ed accesso (nell'anno 2012) e non presenti istanza di collocamento a riposo, sarà collocata a riposo, d'ufficio, al compimento del 65esimo anno.
Tutto nasce dal famigerato 2 c. 21 legge 335/95, integrato degli art. 22 ter legge 102/2009 e art. 12 c. 12 sexies legge 122/2010.
In sostanza alle donne "resta la facoltà" di chiedere di essere collocate a riposo con diritto a pensione di vecchiaa, se raggiungono i requisiti di età e anzianità (almeno 20 anni e 61 anni d'età) nel biennio 2010-2011: al rigurdo leggasi nota operativa INPDAP n. 50 del 07/10/2009.
Con successiva circolare INPDAP n. 18 del 08/10/2010 avente per oggetto “Articolo 12 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modifiche nella legge 30/07/2010 n. 122 –Interventi in materia pensionistica – l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito al diritto e all’accesso dei trattamenti pensionistici sia di vecchiaia che di anzianità, secondo le nuove disposizioni vigenti dal 01/01/2011, con particolare richiamo (punto 2.6 di tale circolare “Innalzamento dell’età pensionabile, dal 01/01/2012 a 65 anni delle lavoratrici del pubblico impiego ai sensi c.12-sexies dell’articolo 12 della legge 122/2010”) chiarendo con opportuni esempi, le varie situazioni possibili al 31 dicembre per gli anni 2009, 2010 e 2011.
Pertanto ritengo, nel caso in esame, che la dipendente può chiedere di essere collocata a riposo a domanda, ma non vi è obbligo per l'Amministrazione datore di lavoro, di procedere a porre la stessa in quiescenza d'ufficio.
Nel caso in esame, considerato che la medesima ha già acquisito diritto a pensione (nell'anno 2011) ed accesso (nell'anno 2012) e non presenti istanza di collocamento a riposo, sarà collocata a riposo, d'ufficio, al compimento del 65esimo anno.
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Re: Diritto a pensione
Abal io ti ringrazio tantissimo... (altro che se ti è concesso!!!)
...a volte mi domando come mai tra quasi 13.000 iscritti i confronti siano limitatissimi...
se ognuno di noi esprimesse la propria opinione si arriverebbe più velocemente alla soluzione del problema.
Comunque credo siano superati tutti i dubbi, niente collocamento a riposo d'ufficio, riporto anche un articolo pubblicato su Guida al pubblico impiego che chiarisce:
"....Con la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, il dipartimento della Funzione pubblica ha fornito importanti indicazioni relative agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Dl 201/2011, riforma Monti-Fornero, sul rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
Si parte dalla considerazione in base alla quale i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 2011 non sono soggetti al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fatta salva l'applicazione del sistema contributivo “pro rata” per le anzianità successive al 1° gennaio 2012. La conseguenza è che l'ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere 65 anni) e che nell'anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della quota (somma di età anagrafica e anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (ad esempio, lavoratrice ex Inpdap con 61 anni al 31 dicembre 2011 e almeno 20 anni di contributi); tutto questo fatto salvo il caso del trattenimento in servizio.
La nuova disciplina, infatti, ha riguardato i requisiti d'accesso, ma non ha modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza è stata espressamente confermata (art. 24, comma 4). Pertanto, rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale pari a 65 anni, età ordinamentale che costituisce il limite non superabile in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di impiego. In base ai princìpi generali, una volta raggiunto tale limite di età ordinamentale, l'amministrazione prosegue comunque il rapporto di lavoro con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione (anche se successivo al 31 dicembre 2011)..."
Grazie ancora
...a volte mi domando come mai tra quasi 13.000 iscritti i confronti siano limitatissimi...
se ognuno di noi esprimesse la propria opinione si arriverebbe più velocemente alla soluzione del problema.
Comunque credo siano superati tutti i dubbi, niente collocamento a riposo d'ufficio, riporto anche un articolo pubblicato su Guida al pubblico impiego che chiarisce:
"....Con la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, il dipartimento della Funzione pubblica ha fornito importanti indicazioni relative agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Dl 201/2011, riforma Monti-Fornero, sul rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
Si parte dalla considerazione in base alla quale i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 2011 non sono soggetti al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fatta salva l'applicazione del sistema contributivo “pro rata” per le anzianità successive al 1° gennaio 2012. La conseguenza è che l'ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere 65 anni) e che nell'anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della quota (somma di età anagrafica e anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (ad esempio, lavoratrice ex Inpdap con 61 anni al 31 dicembre 2011 e almeno 20 anni di contributi); tutto questo fatto salvo il caso del trattenimento in servizio.
La nuova disciplina, infatti, ha riguardato i requisiti d'accesso, ma non ha modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza è stata espressamente confermata (art. 24, comma 4). Pertanto, rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale pari a 65 anni, età ordinamentale che costituisce il limite non superabile in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di impiego. In base ai princìpi generali, una volta raggiunto tale limite di età ordinamentale, l'amministrazione prosegue comunque il rapporto di lavoro con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione (anche se successivo al 31 dicembre 2011)..."
Grazie ancora
Patricia- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 29.07.10
Diritto a pensione
Cara Patricia, ti ringrazio delle belle parole e delle argomentazioni riportate nel tuo post.
D'altronde, dopo 30 anni che mi occupo di previdenza dei dipendenti degli enti locali (praticamente dalla data di assunzione ) ... o ti mangi la minestra o ti butti dalla finestra....
Buona giornata
D'altronde, dopo 30 anni che mi occupo di previdenza dei dipendenti degli enti locali (praticamente dalla data di assunzione ) ... o ti mangi la minestra o ti butti dalla finestra....
Buona giornata
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
pensione
Concordo con quanto polemicamente detto nel post in riferimento a quanto espresso dalla funzione pubblica la quale pare fare orecchie da mercante..
Nel comparto scuola molti soggetti sono stati coattivamente posti in pensione in riferimento a tale circolare.
Ad avviso di chi scrive, questo nella legge non c’è assolutamente: i diritti acquisiti riguardano l’accesso alla pensione e i diritti non possono essere trasformati in obblighi, un trattamento di miglior favore non può essere trasformato in una penalizzazione
Nel comparto scuola molti soggetti sono stati coattivamente posti in pensione in riferimento a tale circolare.
Ad avviso di chi scrive, questo nella legge non c’è assolutamente: i diritti acquisiti riguardano l’accesso alla pensione e i diritti non possono essere trasformati in obblighi, un trattamento di miglior favore non può essere trasformato in una penalizzazione
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