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Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/emolumenti superiori a 90.000
2 partecipanti
emolumenti superiori a 90.000
casi:
1) segretario in convenzione
in entrambi i comuni ha il compenso quale direttore generale
quali emolumenti considerare ai fini della riduzione prevista dall'art.9 comma 2 del D.L. 78/2010?
oltre ai dati fissi:
i diritti di segreteria percepiti in entrambi gli enti?
il compenso per la direzione generale? secondo me non è cumulabile.. boh..
la retribuzione di risultato nel limite del 10% del m.salari?
2) dirigente LL.PP.
a) gli incentivi della progettazione
b) la retribuzione di risultato
comunque secondo voi si utilizza il criterio di competenza o di cassa?
come lo gestiamo a livello di busta paga .. vi ricordo che non c'è abbattimento a livello previdenziale.
con una trattenuta in busta paga una volta raggiunto l'importo di 90.000? sul mensile rapporto ad anno ( tipo irpef) con restituzione in caso di dimissioni e pertanto di non superamento del limite di 90.000?
e a livello di bilancio? incameriamo in un capitolo di entrata specifico?
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Emolumenti sopra i 90.000 euro
Hai posto davvero una bella domanda, tutt'altro che semplice o scontata.
Premesso che la riduzione ex lege delle retribuzioni superiori a 90.000 € a.l. appare in contraddizione con il combinato dei principi costituzionali posti dagli artt. 39, 4° e 36, 1° Cost.. Difatti, nell’ attuale ordinamento ( d. lgs. n. 165/2001 e ss. ), le retribuzioni dell’ impiego alle dipendenze delle pp.aa. sono fissate secondo il diritto privato, ovvero da CCNL e, sulla base di questi, da contratti individuali. I Contratti collettivi sono stipulati dai sindacati rappresentativi dei dipendenti e dei dirigenti, da un lato, e dall’ altro dall’ ARAN, in nome e per conto dello Stato e delle altre pp.aa. Questo regime, perciò, si colloca certamente dentro l’ area di applicazione dell’art. 39, 4° Cost..
A parte questa mia elucubrazione mentale vediamo il concreto:
Art. 9 comma 2
quarto periodo
Gli stipendi dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, se il trattamento
economico è superiore a 90.000 euro lordi annui sono ridotti:
1. sulla parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000 euro del 5%;
2. sulla parte eccedente i 150.000 euro del 10%
La riduzione non opera ai fini previdenziali.
La riduzione opera dal 2011 sino al 31.12.2013
La riduzione generale della spesa nella ratio ci direbbe di applicare il principio di competenza ma non e' cosi' scontato.
La norma parla di stipendio e quindi onestamente mi atterrei letteralemte al concetto di stipendio verificando la sola parte invariabile.
Del resto , come tu hai ben scritto, per un segretario in convenzione a nulla rileva la parte di direzione ( se ancora corrisposta) che percepisce nell'ente convenzionato cosi' come la parte di risultato dell'ente convenzionato: le due cose non mi paiono cumulabili.
I diritti di segreteria non sono prevedibili e sono gia' normati in rapporto allo stipendio goduto per cui mi paiono fuori.
Credo che questa norma ( le amministrazioni del conto consolidato) riguardi moltissime altri amministrazioni ma non i comuni se non grandi comuni con dirigenti di fascia A e direzione altissima.
Potrebbe pero' anche essere una riduzione ex post con il principio di cassa ovvero verificato "lo stipendio" in senso lato , la somma eccedente i 90.000 e fino a 150.000 viene ridotta di 3000 euro che e' il 5%.
Se pero' il soggetto nell'ente capo-convenzione , con direzione e risultato nel massimo non passa i 90.000 non mi porrei il prioblema almeno in via previsionale ....e da oggi alla concreta applicazione probabilmente cambiera' il mondo.
Per farti l'esempio sui piccoli enti si e' discusso all'infinito se 1 a1 o 1 a 5 ed ora , dopo vari pareri delle Corti italiane , siamo alla sezione centrale ...proprio perche' non c'e' alcuna chiarezza.
Premesso che la riduzione ex lege delle retribuzioni superiori a 90.000 € a.l. appare in contraddizione con il combinato dei principi costituzionali posti dagli artt. 39, 4° e 36, 1° Cost.. Difatti, nell’ attuale ordinamento ( d. lgs. n. 165/2001 e ss. ), le retribuzioni dell’ impiego alle dipendenze delle pp.aa. sono fissate secondo il diritto privato, ovvero da CCNL e, sulla base di questi, da contratti individuali. I Contratti collettivi sono stipulati dai sindacati rappresentativi dei dipendenti e dei dirigenti, da un lato, e dall’ altro dall’ ARAN, in nome e per conto dello Stato e delle altre pp.aa. Questo regime, perciò, si colloca certamente dentro l’ area di applicazione dell’art. 39, 4° Cost..
A parte questa mia elucubrazione mentale vediamo il concreto:
Art. 9 comma 2
quarto periodo
Gli stipendi dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, se il trattamento
economico è superiore a 90.000 euro lordi annui sono ridotti:
1. sulla parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000 euro del 5%;
2. sulla parte eccedente i 150.000 euro del 10%
La riduzione non opera ai fini previdenziali.
La riduzione opera dal 2011 sino al 31.12.2013
La riduzione generale della spesa nella ratio ci direbbe di applicare il principio di competenza ma non e' cosi' scontato.
La norma parla di stipendio e quindi onestamente mi atterrei letteralemte al concetto di stipendio verificando la sola parte invariabile.
Del resto , come tu hai ben scritto, per un segretario in convenzione a nulla rileva la parte di direzione ( se ancora corrisposta) che percepisce nell'ente convenzionato cosi' come la parte di risultato dell'ente convenzionato: le due cose non mi paiono cumulabili.
I diritti di segreteria non sono prevedibili e sono gia' normati in rapporto allo stipendio goduto per cui mi paiono fuori.
Credo che questa norma ( le amministrazioni del conto consolidato) riguardi moltissime altri amministrazioni ma non i comuni se non grandi comuni con dirigenti di fascia A e direzione altissima.
Potrebbe pero' anche essere una riduzione ex post con il principio di cassa ovvero verificato "lo stipendio" in senso lato , la somma eccedente i 90.000 e fino a 150.000 viene ridotta di 3000 euro che e' il 5%.
Se pero' il soggetto nell'ente capo-convenzione , con direzione e risultato nel massimo non passa i 90.000 non mi porrei il prioblema almeno in via previsionale ....e da oggi alla concreta applicazione probabilmente cambiera' il mondo.
Per farti l'esempio sui piccoli enti si e' discusso all'infinito se 1 a1 o 1 a 5 ed ora , dopo vari pareri delle Corti italiane , siamo alla sezione centrale ...proprio perche' non c'e' alcuna chiarezza.
Re: emolumenti superiori a 90.000
il problema paolo è che la norma parla di "trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti" e non di stipendio ed è questo che fa nascere mille dubbi.
il bello è che il legislatore si è sentito in dovere di chiarire: anche con qualifica dirigenziale ... bello quell'anche vero?
il bello è che il legislatore si è sentito in dovere di chiarire: anche con qualifica dirigenziale ... bello quell'anche vero?
aidi- Messaggi : 190
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