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Requisiti ruralità

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Paolo Gros
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Requisiti ruralità Empty Requisiti ruralità

Messaggio  MARCO SIGAUDO Gio 2 Ago 2012 - 1:55

E’ stato firmato il decreto che fissa le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati. Allegato il documento di sintesi:cliccare sul seguente link per scaricare la sintesi in pdf.

http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/Fabbricati-Rurali.pdf

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Requisiti ruralità Empty ruralita'

Messaggio  Paolo Gros Gio 2 Ago 2012 - 2:23

risolve un bel problema relativo all'accertamento dei requisiti di ruralita'.
Consiglio di copiare il sunto di Sigaudo e pubblicizzare con manifestini o sul proprio sito istituzionale a favore del contribuente
Paolo Gros
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Requisiti ruralità Empty Re: Requisiti ruralità

Messaggio  Lucio Guerra Gio 2 Ago 2012 - 12:44

il decreto conferma di fatto quanto già anticipato nel precedenti post relativi all'oggetto e quindi
che “Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93”

Tale tesi ed interpretazione, da sempre ritenuta prevalente dal sottoscritto, va nella logica direzione di ritenere che la classificazione di un immobile in cat. D/10 non è altro che la classificazione in una categoria catastale, che dovrà quindi essere “appropriata”.

Si evidenzia inoltre che vanno classificati in categoria D/10 i Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole,
nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti (costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, quali, ad esempio, i silos in muratura per stagionatura di foraggi o per la conservazione di cereali, locali o strutture a servizio dell’attività agricola adibite alla mera “protezione” di piante allo stato vegetativo non su suolo naturale, che siano, però, prodotti delle colture praticate dall’azienda cui i manufatti stessi sono asserviti, ecc.), comprese quelle costruzioni destinate ad attività agrituristiche.

E’ quindi evidente che la categoria D/10 deve essere utilizzata solamente per casi particolari e tutte quelle strutture agricole di piccole dimensioni per ricovero attrezzi, stalle, magazzini ecc. appartengono più propriamente alle categoria catastali C/2 e C/6 ed un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria “A”, non può essere considerato strumentale, ma comunque abitativo, e quindi soggetto all’imposta.

Pertanto sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell' attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di
collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.

REQUISITO SOGGETTIVO :

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

- Coltivatore Diretto Iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 (Camera di Commercio)

si evidenzia inoltre, per completezza d'informazione, che :

imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 c.c. è colui :

- chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse
- chi esercita un'attività diretta alla cattura ed alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini salmastri e dolci (acquacoltura)
- chi esercita attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola (art. 9 D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173)
- chi esercita l'attività di pesca in maniera professionale (imprenditore ittico, equiparato all'imprenditore agricolo ex art. 2 l. 10\05\2005 n. 226 modificato dal d.lgs. 26\05\2004 n. 154)

il comma 4, art.1 del D.Lgs n. 99/2004 stabilisce che :

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo (Art. 1. Imprenditore agricolo professionale) . All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
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Messaggio  Fede12 Ven 3 Ago 2012 - 0:31

Quindi il requisito soggettivo che hai ricordato vale anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed è vincolante ai fini del riconoscimento? La norma non mi sembra lo ricordi, riporta solo l'elenco delle attività. Grazie

Fede12

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Messaggio  El_Peco Ven 3 Ago 2012 - 0:54

Fede12 ha scritto:Quindi il requisito soggettivo che hai ricordato vale anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed è vincolante ai fini del riconoscimento? La norma non mi sembra lo ricordi, riporta solo l'elenco delle attività. Grazie

Lucio, anch'io mi sto incartando sul requisito soggettivo.
Tipo fabbricato strumentale utilizzato con affitto, comodato, ecc. da imprenditore agricolo per attività agricola, ma di proprietà (soggetto passivo IMU) di altro soggetto, può applicarsi aliquota ridotta?

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 3 Ago 2012 - 1:01

il mio punto di vista è il seguente :

il richiamo all'art.2135 del codice civile, che riporta la definizione di imprenditore agricolo, comporta, a mio avviso, che le attività siano appunto esercitate a livello imprenditoriale, come testualmente scritto nella norma

Articolo 2135 - Imprenditore agricolo.

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.

In materia ICI il Ministero delle finanze aveva specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 3 Ago 2012 - 1:07

per i fabbricati strumentali se risulta sottoscritto e registrato un contratto d'affitto a favore di imprenditore agricolo è applicabile l'agevolazione

il contratto d'affitto non ha efficacia per la "finzione giuridica" delle aree edificabili in quanto il terreno deve essere posseduto e condotto da iap

argomentazione :

Il titolo di comodato è un titolo pienamente valido ed efficace solo a condizione che abbia data certa.

La data certa si acquisisce con la registrazione all’agenzia delle Entrate.

Il comodato, pur non potendosi escutere in maniera assoluta, è comunque un titolo che pone molti problemi: innanzitutto la L. 203/82 (norme sui contratti agrari) prevede espressamente l’affitto come unico titolo oneroso di utilizzo. Sia per ici che per imu si ritiene quindi che ai fini della conduzione si debba fare riferimento al contratto di affitto registrato, come per altro anche ai fini delle dichiarazioni Pac il titolo di affitto è da preferire al titolo di comodato.

E’ pertanto consigliabile, per le ragioni sopra esposte, di trasformare eventuali contratti di comodato in affitto

Qualora l'ufficio tributi comunale ritenga che il contratto di comodato gratuito (pertanto a titolo non oneroso) possa essere ritenuto cmq contratto agrario valido, il C/2 o il C/6, oppure altra categoria catastale (pertanto non esclusivamente i D/10), utilizzati quali fabbricati strumentali all'attività agricola da soggetto in possesso dei requisiti di ruralità, sono esenti nei comuni montani o parzialmente montani ISTAT, e soggetti invece all'imposta 0,20 per cento nei comuni che non rientrato tra questi.

E’ stato definitivamente chiarito, anche dalla Circolare MEF 3/DF del 18 maggio 2012, che “Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93” come aveva affermato anche l'AGENZIA DEL TERRITORIO con nota del 26/02/2010 alle organizzazioni di categoria.

Tenuto conto infine che fino a quando il coltivatore diretto utilizza il fabbricato a supporto dell'attività agricola è di fatto incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento per altro scopo da parte di altri, si ritiene possibile sia il versamento dell'intera imposta da parte del conduttore oppure versamento dell'imposta da parte dei rispettivi comproprietari, qualora gli stessi, in accordo con il conduttore, ritengano operare in tal senso, non cambiando di fatto la sostanza per il comune, al quale spetta l'intero importo, che vedrà cmq versata l'intera imposta
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 3 Ago 2012 - 1:09

per i miei approfondimenti http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551 scaricare il file
APPROFONDIMENTI IMU - CM CATRIA E NERONE
Lucio Guerra
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Messaggio  Fede12 Ven 3 Ago 2012 - 1:15

se quello che conta è la destinazione d'uso a prescindere dalla categoria D10, come mai vi era un termine per l'accatastamento dei fabbricati rurali in catasto nella cat. D10? Anche il MEF con il nuovo decreto ha stabilito che in catasto comunque deve evidenziarsi il requisito della ruralità se non riconducibili al D10, o ho interpretato male?
Anche perchè si pone il problema nel caso sia ad es. un D10 di cui i proprietari agricoltori non sono tutti, in questo caso come hanno fatto ad attribuire il D10?

Fede12

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Requisiti ruralità Empty Re: Requisiti ruralità

Messaggio  giovanni2 Ven 3 Ago 2012 - 2:02

Fede12 ha scritto:se quello che conta è la destinazione d'uso a prescindere dalla categoria D10, come mai vi era un termine per l'accatastamento dei fabbricati rurali in catasto nella cat. D10? Anche il MEF con il nuovo decreto ha stabilito che in catasto comunque deve evidenziarsi il requisito della ruralità se non riconducibili al D10, o ho interpretato male?
Anche perchè si pone il problema nel caso sia ad es. un D10 di cui i proprietari agricoltori non sono tutti, in questo caso come hanno fatto ad attribuire il D10?

Infatti!
C'è qualcosa nel decreto che non mi convince. Mi spiego meglio: se entro la fine di settembre 2012 "restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" (DL 216/2011 millerproghe), mi chiedo come sia possibile aggirare la norma consentendo di far diventare rurali i fabbricati strumentali che non sono in cat. D/10 (imposta dal d.l. 70/2011).
La questione si pone per il recupero per l'ICI, ed i comuni potrebbero pretendere comunque il D/10 non ritenendo sufficiente l'"annotazione catastale" al di fuori del D/10.

giovanni2

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 3 Ago 2012 - 12:55

cerco di fare un riepilogo :

- è stata prorogata al 30/09/2012 la richiesta di variazione della categoria catastale in D/10 presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" (DL 216/2011 millerproghe) - norma tra l'altro abrogata

in questo caso è possibile richiedere la sola variazione della categoria catastale di immobili già censiti al catasto fabbricati in altra categoria, con passaggio in D/10 senza procedura docfa, quindi variazione semplificata


un immobile per essere censito in categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) dovrà avere le seguenti caratteristiche :

nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche sia tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti (costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, quali, ad esempio, i silos in muratura per stagionatura di foraggi o per la conservazione di cereali, locali o strutture a servizio dell’attività agricola adibite alla mera “protezione” di piante allo stato vegetativo non su suolo naturale, che siano, però, prodotti delle colture praticate dall’azienda cui i manufatti stessi sono asserviti, ecc.), comprese quelle costruzioni destinate ad attività agrituristiche.


- sempre entro il 30 settembre 2012 può essere richiesto il riconoscimento dei requisiti di ruralità di immobili non classificati in categoria D/10, attraverso autocertificazione dei requisiti

in questo caso sarà apposta una annotazione sui dati di visura che conferma il possesso dei requisiti

- entro 30 gg dalla perdita dei requisiti di ruralità o dall'acquisizione dei requisiti, il proprietario è tenuto alla modificazione del classamento catastale sulla base dei nuovi requisiti

se si tratta di un fabbricato D/10 ed il proprietario non possiede + i requisiti dovra essere presentata una variazione catastale con procedura docfa e nuovo classamento

se si tratta di un fabbricato strumentale in altra categoria sarà sufficiente una istanza con le stesse modalità stabilite dal decreto ministeriale


- il problema maggiore è la precisazione fatta dal decreto ministeriale con la quale si afferma che tali requisiti, qualora confermati, hanno valore retroattivo di 5 anni

su tale affermazione non mi trovo allineato, in quanto non ritengo applicabile l'agevolazione della ruralità ai fini ici per gli ultimi 5 anni, anche nei casi in cui vi sia omessa denuncia e non sia stata presentata per tali annualità la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti all'ufficio tributi comunale - in tal caso si tratterebbe di una vera e propria sanatoria che non trova riscontro nei regolamenti ici comunali
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Requisiti ruralità Empty Re: Requisiti ruralità

Messaggio  giovanni2 Sab 4 Ago 2012 - 1:58

lucio_imu ha scritto:cerco di fare un riepilogo :

- il problema maggiore è la precisazione fatta dal decreto ministeriale con la quale si afferma che tali requisiti, qualora confermati, hanno valore retroattivo di 5 anni

su tale affermazione non mi trovo allineato, in quanto non ritengo applicabile l'agevolazione della ruralità ai fini ici per gli ultimi 5 anni, anche nei casi in cui vi sia omessa denuncia e non sia stata presentata per tali annualità la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti all'ufficio tributi comunale - in tal caso si tratterebbe di una vera e propria sanatoria che non trova riscontro nei regolamenti ici comunali

Condivido il passaggio di Lucio, effettivamente mi pare un "condono" sui rurali.

Ma il decreto previsto dal D.L. 201/2011 non doveva servire per definire le caratteristiche di ruralità dei fabbricati nel regime IMU?

Perché riguarda anche la disciplina ICI, modificando il DM del 14/9/2011?

Peraltro, nel DM del 14/9/2011 era necessaria l'indicazione dei 5 anni precedenti (e non c'è) mentre nel DM del 26/7/2012 non solo non è necessaria (perchè dovrebbe riguardare l'ICI) ma introduce surrettiziamente una forma di sanatoria non ammissibile.....

giovanni2

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Messaggio  Paolo Gros Dom 5 Ago 2012 - 0:30

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