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posizione organizzativa categoria c

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Messaggio  provic Mer 20 Apr 2011 - 18:57

Spett.le Dott.,
sono un amministratore di un piccolo comune di circa 963 abitanti. Il comune è privo di figure dirigenziali e secondo un vecchio regolamento ordinamento uffici e servizi ci sono 4 aree amministrativa, economico finanziario, area tecnica, area di vigilanza suddivisi in servizi. Abbiamo 4 dipendneti con posizione organizzativa: il segretario comunale resp. area amministrativa, il resp. area finanziaria cat. D, il resp. area tecnica ingegnere "incardinato" nell'amministrazione secondo quanto disposto dall'art. 110 c.2 del TUEL (part time), in pianta organica è previsto un geometra part time e il responsabile servizio di vigilanza assunto a tempo indeterminato categoria C posizione economica 5 (nel decreto del sindaco che ha concesso la posizione organizzativa al dipendente cat. C pos. econom. 5 ho notato nel preambolo questa dicitura: "ritenuto al fine di garantire l'attuazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione di poter scegliere come responsabile dell'area di vigilanza il dipendente pinco pallo in conformità alle previsioni di cui all'art. 110 c.2 del d.lgs. 267/2000; Tengo a precisare che il comune ha 6 dipendenti a tempo indeterminato, 1 dipendente area tecnica 110 c.2 tuel, 1 dipendente a tempo determinato). Detto questo mi chiedo se era possibile concedere la posizione organizzativa al dipendente cat. C pos. eco. 5 come responsabile del servizio di vigilanza. La ringrazio anticipatamente porgendo distinti saluti.

provic

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Data d'iscrizione : 20.04.11

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Messaggio  Paolo Gros Mer 20 Apr 2011 - 23:56

Cio' che e' avvenuto e descritto nel quesito non e' corretto .
Nel caso specifico si ritiene poi che in presenza di personale di categoria “D” non risulta possibile attribuire la titolarità di posizioni organizzative a personale di categoria “C” in quanto il comma 3 dell'articolo 11 del nuovo ordinamento professionale prevede l'applicazione della disciplina degli articoli 8 e seguenti ai dipendenti inquadrati nelle categorie C o B, solo in assenza di personale di categoria “D”.
Tale articolo stabilisce che, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell'Ente, secondo l'ordinamento organizzativo definito dal Regolamento degli uffici e servizi, è anche titolare di una posizione organizzativa, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del Ccnl 31/3/1999.
La norma stabilisce che qualora l'Ente conferisca ad un dipendente la responsabilità di una struttura di vertice allo stesso deve essere necessariamente riconosciuta la posizione dalla quale deriva il diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato. Il richiamo operato dal citato articolo 15 agli articoli 8 e seguenti del predetto CCNL 31/3/1999, fa sì che la posizione organizzativa può essere attribuita agli apicali nel rispetto delle condizioni previste dai su richiamati articoli.
Si deve, inoltre, ritenere confermato il vincolo, posto dal comma 2 del citato articolo 8, secondo il quale gli incarichi spettano solo al personale della qualifica “D”. Pertanto, gli incarichi possono essere conferiti al personale della categoria C, solo in presenza delle condizioni previste dal comma 3 del richiamato articolo 11 e quindi solo nel caso che tale categoria sia apicale nell'Ente, per la totale assenza di posti di categoria D.
Stante quanto sopra esposto, si ritiene che nella fattispecie in esame, poiché l'Ente è dotato di personale di qualifica “D”, non risulterebbe possibile attribuire posizioni organizzative a personale di qualifica “C”.
A nulla rileva la particolarita' della posizione di Comandante della Pm in quanto anch'egli e' sottoposto al contratto CCNL EELL..

La motivazione addotta " di poter scegliere come responsabile dell'area di vigilanza il dipendente pinco pallo in conformità alle previsioni di cui all'art. 110 c.2 del d.lgs. 267/2000 " e' poi veramente stravagante.
Evidenziamo la parte del comma utilizzabile ovvero : "Negli altri enti, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire."

Ora, semplicemente leggendo il comma , sopratutto nelle parti in neretto, mi pare che tale riferimento non sia riferibile assolutamente alla problematica de quo poiche' il vigile categoria C a) e' in dotazione organica b) esistono categorie D all'interno dell'ente c) ha un contratto a tempo indeterminato ( per un 110 II comma il vigile avrebbe dovuto licenziarsi ) d) non e' dirigente o funzionario dell'area direttiva e) il requisito per il 110 II comma e' la laurea .
Come se non bastasse , ammettendo tutto come legittimo e non e' questo il caso , un inquadramento di tal fatta violerebbe comunque l'art.110 comma 2 che continua ...."Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle venti unità "
Quindi essendo gia' presente un 110 comma 2 ( ptime al 50% .) tale incarico poteva essere dato solo ptime al 50%.

Quindi ad petita : non era possibile concedere la posizione organizzativa al dipendente cat. C pos. eco. 5 come responsabile del servizio di vigilanza.
.
Paolo Gros
Paolo Gros
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