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incompatibilità consigliere comunale
vi sottopongo un quesito:
c'è incompatibilità tra il capogruppo di minoranza che ricopre anche la carica di vice-presidente della società sportiva che ha in gestione gli impianti sportivi comunali?
inoltre la stessa società riceve un contributo annuo di circa 1000 euro ed è in debito nei confronti del comune di circa 6000-7000 mila euro per bollette non pagate.
il capogruppo di minoranza, che nella passata amministrazione era assessore allo sport, è incompatibile con la carica di consigliere comunale in quanto vice-presidente della suddetta società? grazie....
c'è incompatibilità tra il capogruppo di minoranza che ricopre anche la carica di vice-presidente della società sportiva che ha in gestione gli impianti sportivi comunali?
inoltre la stessa società riceve un contributo annuo di circa 1000 euro ed è in debito nei confronti del comune di circa 6000-7000 mila euro per bollette non pagate.
il capogruppo di minoranza, che nella passata amministrazione era assessore allo sport, è incompatibile con la carica di consigliere comunale in quanto vice-presidente della suddetta società? grazie....
sindaco- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 30.05.12
iNCOMPATIBILITA'
Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale:
1. L’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del
comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell’anno il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente;
2. Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o
indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti
nell’interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società ed imprese
volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo
continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una
legge dello Stato o della Regione;
3. Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od
amministrativo, rispettivamente, con il Comune o con la Provincia. La
pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
4. Colui che nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilità prevista nei precedenti articoli;
5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere
Comunale e provinciale;
6. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di
assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti;
7. Le disposizioni ai punti 5 e 6, non si applicano ai comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti;
8. Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del
sindaco e del presidente della provincia;
9. Il Presidente e gli Assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori
dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con
la carica di consigliere regionale;
10. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono
incompatibili rispettivamente, con quello di consigliere provinciale di altra
provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione;
11. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune
occorre verificare quanto espresso in neretto nello specifico
comunale, provinciale o circoscrizionale:
1. L’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del
comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell’anno il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente;
2. Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o
indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti
nell’interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società ed imprese
volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo
continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una
legge dello Stato o della Regione;
3. Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od
amministrativo, rispettivamente, con il Comune o con la Provincia. La
pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
4. Colui che nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilità prevista nei precedenti articoli;
5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere
Comunale e provinciale;
6. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di
assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti;
7. Le disposizioni ai punti 5 e 6, non si applicano ai comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti;
8. Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del
sindaco e del presidente della provincia;
9. Il Presidente e gli Assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori
dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con
la carica di consigliere regionale;
10. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono
incompatibili rispettivamente, con quello di consigliere provinciale di altra
provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione;
11. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune
occorre verificare quanto espresso in neretto nello specifico
Re: incompatibilità consigliere comunale
Aggiungo a quanto evidenziato da Paolo anche la previsione del comma 2, visto che la società sportiva ha in gestione gli impianti sportivi comunali.
Paolo Gros ha scritto:Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale:
1. L’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del
comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell’anno il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente;
2. Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o
indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti
nell’interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società ed imprese
volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo
continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una
legge dello Stato o della Regione;
3. Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od
amministrativo, rispettivamente, con il Comune o con la Provincia. La
pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
4. Colui che nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilità prevista nei precedenti articoli;
5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere
Comunale e provinciale;
6. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di
assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti;
7. Le disposizioni ai punti 5 e 6, non si applicano ai comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti;
8. Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del
sindaco e del presidente della provincia;
9. Il Presidente e gli Assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori
dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con
la carica di consigliere regionale;
10. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono
incompatibili rispettivamente, con quello di consigliere provinciale di altra
provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione;
11. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune
occorre verificare quanto espresso in neretto nello specifico
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
incompatibilità consigliere comunale
quindi per le fatture non pagate di energia elettrica, gas ed acqua che il comune il comune sta cercando di recuperare non sussiste su questa pendenza incompatibilità.
Paolo Gros ha scritto:Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale:
1. L’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del
comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell’anno il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente;
2. Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o
indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti
nell’interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società ed imprese
volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo
continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una
legge dello Stato o della Regione;
3. Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od
amministrativo, rispettivamente, con il Comune o con la Provincia. La
pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
4. Colui che nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilità prevista nei precedenti articoli;
5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere
Comunale e provinciale;
6. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di
assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti;
7. Le disposizioni ai punti 5 e 6, non si applicano ai comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti;
8. Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del
sindaco e del presidente della provincia;
9. Il Presidente e gli Assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori
dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con
la carica di consigliere regionale;
10. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono
incompatibili rispettivamente, con quello di consigliere provinciale di altra
provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione;
11. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune
occorre verificare quanto espresso in neretto nello specifico
sindaco- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 30.05.12
Re: incompatibilità consigliere comunale
Finché non vi sarà "lite pendente" (cioè un procedimento giudiziario) in materia direi di no.sindaco ha scritto:quindi per le fatture non pagate di energia elettrica, gas ed acqua che il comune il comune sta cercando di recuperare non sussiste su questa pendenza incompatibilità.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: incompatibilità consigliere comunale
kkk1972 ha scritto:Aggiungo a quanto evidenziato da Paolo anche la previsione del comma 2, visto che la società sportiva ha in gestione gli impianti sportivi comunali.Paolo Gros ha scritto:Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale:
1. L’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del
comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell’anno il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente;
2. Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o
indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti
nell’interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società ed imprese
volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo
Carissimo Paolo, se un consigliere appena eletto, vanta un credito dal comune a seguito di decreto ingiuntivo dove per altro il comune non si è neppure costituito in giudizio, considerato che non vi è in nessun procedimento giudiziario in corso e quindi nessuna lite pendente. Secondo te può essere causa di incompatibilità?
continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una
legge dello Stato o della Regione;
3. Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od
amministrativo, rispettivamente, con il Comune o con la Provincia. La
pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
4. Colui che nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilità prevista nei precedenti articoli;
5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere
Comunale e provinciale;
6. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di
assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto
dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti;
7. Le disposizioni ai punti 5 e 6, non si applicano ai comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti;
8. Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del
sindaco e del presidente della provincia;
9. Il Presidente e gli Assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori
dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con
la carica di consigliere regionale;
10. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono
incompatibili rispettivamente, con quello di consigliere provinciale di altra
provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione;
11. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune
occorre verificare quanto espresso in neretto nello specifico
PIANETA CASA- Messaggi : 257
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