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Messaggio  libvir Gio 6 Set 2012 - 4:12

Abbiamo provveduto a notificare tramite posta, con classica busta verde, avvisi di accertamento ICI. Alcuni di questi ci sono stati restituiti dalle Poste con la dicitura" destinatario irreperebile" senza alcuna altra motivazione. Da una successiva verifica risulta però che l'indirizzo di tali contribuenti sia corretto e che pertanto l'indicazione di destinatario irreperebile non sia giustificata. A vostro parere, in questo caso, posso procedere con l'iscrizione a ruolo o è necessario rifare la procedura di spedizione chiedendo chiarimenti all'ufficio postale?

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Messaggio  Paolo Gros Gio 6 Set 2012 - 5:26

Tale notificazione deve essere esguita con raccomandata rr ( e non atto giudiziario-busta verde) poiche' tanto prevede il dlgs 504.
Proprio oggi visionando Il sole 24 Ore potrai leggere la sentenza della Cassazione al riguardo che prevede espressamente che l'ente accertatore sia in possesso della ricevuta di ritorno firmata a nulla rilevando qualsivoglia dichiarazione dell'ufficio postale ai fini della validita' della notificazione.
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Messaggio  Lucio Guerra Gio 6 Set 2012 - 5:45

https://entilocali.forumattivo.it/t3309-spese-di-notica-degli-avvisi-di-accertamento

questa paolo era una tua precedente indicazione nel caso in cui non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale - è confermata ?

...La questione è stata risolta dalle disposizioni introdotte con l'articolo 10 della 3 agosto 1999, n. 265. Questa norma - dopo aver premesso che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge - dispone che: "Al Comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, dell'Interno e delle Finanze."............
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Messaggio  Paolo Gros Gio 6 Set 2012 - 5:47

Direi di si, non sono a conoscenza doi norme contrarie o abrogative
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Messaggio  Merlino06 Sab 8 Set 2012 - 1:36

Paolo Gros ha scritto:Tale notificazione deve essere esguita con raccomandata rr ( e non atto giudiziario-busta verde) poiche' tanto prevede il dlgs 504.
Proprio oggi visionando Il sole 24 Ore potrai leggere la sentenza della Cassazione al riguardo che prevede espressamente che l'ente accertatore sia in possesso della ricevuta di ritorno firmata a nulla rilevando qualsivoglia dichiarazione dell'ufficio postale ai fini della validita' della notificazione.

Buongiorno,
avreii bisogno di un chiarimento a tal proposito: nel mio Comune tutto ciò che riguarda la notifica di tutte le ingiunzioni di pagamento relative alle imposte dell'ente viene fatto tramita AG (pertanto, anche quelle a persone che risiedono nel Comune).
E' ok la procedura? Non è meglio procedere con un AG piuttosto che con RR? E, inoltre, secondo noi, il messo non potrebbe notificare tutte le ingiunzioni, visto che non svolge solo quel servizio (ma protocollo, segreteria, albo, etc.).
Sono giuste le mie osservazioni o errate?
Grazie mille per un Vs. riscontro.

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Messaggio  Lucio Guerra Sab 8 Set 2012 - 4:43

L’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Secondo consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito – fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese – ma anche cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto

- le ingiunzioni fiscali, ex R.D. n° 639/1910, sono sottoscritte dal Funzionario Responsabile di ogni specifico tributo, nonché, responsabile delle entrate non riscosse

notifica

- tramite Ufficiale Giudiziario e/o Ufficiale della Riscossione abilitato
- mediante raccomandata a/r (se la raccomandata viene ritirata ha valore di notifica)
- mediante raccomandata atti giudiziari, facendo uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde

In conclusione l'ingiunzione fiscale in quanto atto giudiziario (al pari del precetto) deve essere validamente notificata dall'ufficiale giudiziario secondo i dettami della legge 890/1982.
Se ciò non avviene, l'ingiunzione - "declassata" ad atto giuridico sostanziale - può essere idonea, avendone i requisiti, a svolgere la funzione di atto di interruzione della prescrizione (rectius costituzione in mora) bastando, in questa ipotesi, ai fini della validità della notifica, la semplice presunzione di conoscenza prevista dagli articoli 1334 e 1335 c.c.

tenuto conto che l'ingiunzione fiscale viene inviata a seguito di avviso di accertamento e successivi solleciti di pagamento, la percentuale di riscossione entro i 30 gg dalla data di notifica della ingiunzione fiscale resta molto bassa soprattutto per i crediti + elevati, dovendo dare seguito alle attività cautelari esecutive.

le attività cautelari esecutive potranno essere svolte esclusivamente da Ufficiale della Riscossione Abilitato nella disponibilità comunale o del servizio associato tra + comuni, da Equitalia (fino al 31.12.2012), da concessionario iscritto all'albo selezionato con gara pubblica

attività cautelari ed esecutive

- Fermo di beni mobili registrati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni mobili registrati, pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 sulla base delle informazioni trasmesse dall’Ente disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle Finanze (Siatel);
- Se le procedure precedenti non hanno permesso la riscossione del credito, espropriazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni immobili, ovvero impossibilità giuridica di espropriazione immobiliare, espropriazione mobiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.P.R. 602/1973.

consiglio cmq un approfondimento in materia di ingiunzione http://www.anaresep.it/news/2012/ingiunzione-rafforzata.asp
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Messaggio  Merlino06 Sab 8 Set 2012 - 11:00

lucio_imu ha scritto:L’ingiunzione fiscale è l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Secondo consolidata giurisprudenza, tale ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito – fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese – ma anche cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto

- le ingiunzioni fiscali, ex R.D. n° 639/1910, sono sottoscritte dal Funzionario Responsabile di ogni specifico tributo, nonché, responsabile delle entrate non riscosse

notifica

- tramite Ufficiale Giudiziario e/o Ufficiale della Riscossione abilitato
- mediante raccomandata a/r (se la raccomandata viene ritirata ha valore di notifica)
- mediante raccomandata atti giudiziari, facendo uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde

In conclusione l'ingiunzione fiscale in quanto atto giudiziario (al pari del precetto) deve essere validamente notificata dall'ufficiale giudiziario secondo i dettami della legge 890/1982.
Se ciò non avviene, l'ingiunzione - "declassata" ad atto giuridico sostanziale - può essere idonea, avendone i requisiti, a svolgere la funzione di atto di interruzione della prescrizione (rectius costituzione in mora) bastando, in questa ipotesi, ai fini della validità della notifica, la semplice presunzione di conoscenza prevista dagli articoli 1334 e 1335 c.c.

tenuto conto che l'ingiunzione fiscale viene inviata a seguito di avviso di accertamento e successivi solleciti di pagamento, la percentuale di riscossione entro i 30 gg dalla data di notifica della ingiunzione fiscale resta molto bassa soprattutto per i crediti + elevati, dovendo dare seguito alle attività cautelari esecutive.

le attività cautelari esecutive potranno essere svolte esclusivamente da Ufficiale della Riscossione Abilitato nella disponibilità comunale o del servizio associato tra + comuni, da Equitalia (fino al 31.12.2012), da concessionario iscritto all'albo selezionato con gara pubblica

attività cautelari ed esecutive

- Fermo di beni mobili registrati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni mobili registrati, pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 sulla base delle informazioni trasmesse dall’Ente disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle Finanze (Siatel);
- Se le procedure precedenti non hanno permesso la riscossione del credito, espropriazione immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973;
- In mancanza di beni immobili, ovvero impossibilità giuridica di espropriazione immobiliare, espropriazione mobiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.P.R. 602/1973.

consiglio cmq un approfondimento in materia di ingiunzione http://www.anaresep.it/news/2012/ingiunzione-rafforzata.asp


Grazie mille per il riscontro e per l'indicazione del sito. Ora tutto Chiaro!
Non è una smanceria, ma i miei complimenti per la professionalità e la competenza che dimostrate giorno per giorno.
Rappresentate una fonte di conoscenza di cui non posso più fare a meno!
Buon fine settimana a tutti.

Merlino06

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Messaggio  Claudio P. Gio 13 Giu 2013 - 6:46

Paolo Gros ha scritto:Tale notificazione deve essere esguita con raccomandata rr ( e non atto giudiziario-busta verde) poiche' tanto prevede il dlgs 504.
Proprio oggi visionando Il sole 24 Ore potrai leggere la sentenza della Cassazione al riguardo che prevede espressamente che l'ente accertatore sia in possesso della ricevuta di ritorno firmata a nulla rilevando qualsivoglia dichiarazione dell'ufficio postale ai fini della validita' della notificazione.

Gentilissimo Paolo Gross,
mi sembra dunque di capire che la restituzione di una raccomandata a.r. - inviata in seguito all'applicazione dell'art.140 c.p.c. - riportante la dicitura del tipo "trasferito, sconosciuto" rende "nulla" la notificazione ? Facendo ipotizzare il ricorso all'art.143 c.p.c. , ovviamente previo ulteriore sopralluogo che possa convalidare l'operato del portalettere.
Ma se così non fosse il 140 c.p.c. adoperato resterebbe, .....monco e invalidato?
Ringraziamenti anticipati.
Claudio P.

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 13 Giu 2013 - 9:25

la notifica con il 140 è la seguente 

la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.

è applicabile nelle seguenti condizioni


Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.
E' opportuno sottolineare che questa forma di notifica può essere legittimamente effettuata solo nel caso che, non trovato il destinatario, l'atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo  in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto del destinatario, ove venga reperito. Il rifiuto del destinatario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c., equivale, ad ogni effetto, a notifica fatta in mani proprie.
La notificazione di un atto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. può essere effettuata solamente dopo che il messo si sia recato nei luoghi alternativamente indicati dall'articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l'atto.
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Messaggio  Claudio P. Ven 14 Giu 2013 - 3:15

Grazie lucio guerra per l'immediata risposta, ma nella prassi, casistica e fattispecie  spesso superano e dominano l'operato dell'organo notificante.
No Sovente capita che il portalettere restituisca la raccomandata a.r. con le dicitura sopra menzionata, nonostante le formalità previste e richieste dall'articolo de quo siano state espletate, verificatesi le condizioni prospettate dal 140 c.p.c..
Shocked Pertanto in detta circostanza può essere accettata la restituzione della racc., con la dicitura su segnalata ?
Grazie e saluti da Claudio P.
 
da Paolo Gros
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Claudio P.

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 14 Giu 2013 - 9:05

in questi casi io la notifica la facccio fare dall'ufficiale della riscossione o nel caso dal messo comunale e mai per raccomandata
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