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3 partecipanti
ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO UNIONE
ALORA PAOLO SI VORREBBE PROCEDERE AD UNA ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER 6 ORE A SETTIMANA CIRCA. iO HO VISTO I LIMITI CHE DOVREBBERO ESSERE RISPETTATO E CIOè QUELLO DEL 2009. cONSIDERA CHE UN COMUNE FACENTE PARTE DLL'UNIONE RISPETTA IL LIMITE DEL 2008 MA NON RISPETTA IL RAPPORTO SPESA CORRENTE SPESA DEL PERSONALE. nEL CASO IN CUI L'ALTRO COMUNE NON RISPETTI NENCHE QUESTI LIMITI DESUMO CHE NON SI POSSA PROCEDERE AD ALCUNA ASSUNZIONE.
aTTESO CHE SI DESIDERA AVERE UN ASSISTENTE SOCIALE SOLO PER 6 ORE A SETTIMANA CON QUALE FORMA CONTRATTUALE PUò ESSERE ASSUNTO?
aTTESO CHE SI DESIDERA AVERE UN ASSISTENTE SOCIALE SOLO PER 6 ORE A SETTIMANA CON QUALE FORMA CONTRATTUALE PUò ESSERE ASSUNTO?
camomilla- Messaggi : 588
Data d'iscrizione : 15.01.12
Assistente sociale
Esclusivamente come applato di servizi poiche' da cio' che scrivi alcuna forma di assunzione puo' essere intrapresa
assunzione unione
quindi paolo faccio un appalto di servizi e posso prevedere che il servizio dovrà essere fornito per 6 ore a settimana?
camomilla- Messaggi : 588
Data d'iscrizione : 15.01.12
Re: ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO UNIONE
A parte le considerazioni sui limiti assunzionali evidenzio che il part-time minimo, secondo le norme del CCNL, è pari al 30% del tempo pieno, quindi 10 ore e 48 minuti settimanali.
Attenzione a congegnare bene l'appalto di servizi, altrimenti si potrebbe configurare l'illecita intermediazione di mano d'opera.
Attenzione a congegnare bene l'appalto di servizi, altrimenti si potrebbe configurare l'illecita intermediazione di mano d'opera.
D.lgs. 276/2003
Art. 29
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente
titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarita' complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere
o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e'
obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo
il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o
datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il
committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal
caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti
del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli
eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento
puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a
seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente sia una persona fisica che non esercita attivita' di
impresa o professionale.
Art. 18
Sanzioni
1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda di
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro,
la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi
e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non
autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi
e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a euro 1250.
Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni caso, la confisca del
mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle
attivita' di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo
20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche', per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 21, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
((3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23,
comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma
4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24,
comma 4, lettere a) e b), e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dal comma 3.))
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi
esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per
avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e'
punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno
o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione
penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
((4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, e'
punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo,
chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in
cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi
di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di
lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla
sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.))
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo
30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone,
con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione
delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime
in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
assunzione unione
quindi che devo fare? avete un fax simile di bando sul quale basarmi
camomilla- Messaggi : 588
Data d'iscrizione : 15.01.12
servizio
e' un normale appalto di servizio avendo cura di ben motivare in riferimento a quanto giustamente osservato da kkk1972
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