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Autonomia del corpo della polizia municipale
Premesso che i Comuni definiscono con regolamento l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di polizia municipale, la L. 7.3.1986, n. 65, legge - quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, dispone all’art. 7 co. 5 che “l’ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo (Comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (vigili)”, mentre all’art. 8 co. 1 stabilisce che: “Il comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”.
Dalla sola lettura delle norme ora riportate emerge chiaramente che, con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Cons. Stato, V, 4 settembre 2000 n. 4663).
L’autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. E’ sufficiente al riguardo considerare l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986).
La legge statale sopra richiamata – L. 65/86 – prevede inoltre uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della legge n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego.
Da quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. Stato, V. n. 4663/00 cit.).
In altre parole, cioè, l’autonomia che deve essere necessariamente riservata ai singoli corpi di polizia municipale richiede che il suo organo di vertice non possa essere sottoposto alle dipendenze dirette di altro dirigente, ma che debba dipendere dai soli organi politici del Comune.
È quanto ha statuito il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4605/2012.
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Dalla sola lettura delle norme ora riportate emerge chiaramente che, con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Cons. Stato, V, 4 settembre 2000 n. 4663).
L’autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. E’ sufficiente al riguardo considerare l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986).
La legge statale sopra richiamata – L. 65/86 – prevede inoltre uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della legge n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego.
Da quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. Stato, V. n. 4663/00 cit.).
In altre parole, cioè, l’autonomia che deve essere necessariamente riservata ai singoli corpi di polizia municipale richiede che il suo organo di vertice non possa essere sottoposto alle dipendenze dirette di altro dirigente, ma che debba dipendere dai soli organi politici del Comune.
È quanto ha statuito il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4605/2012.
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bilancio2012- Messaggi : 274
Data d'iscrizione : 13.02.12
autonomia
Se mi eì concesso due eccezioni :
...a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici...il che non e' vero poiche' i gradi di ispettore, commissario etc sono gradi della polizia di stato che non dipendej dal ministerop della difesa per cui ne consegue che non sono gradi militari ( sergente,maresciallo, tenente, capitano. maggiore etc etc )
...l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza ...
la qualificazione di pubblica sicurezza e' a richiesta dell'ente e rilasciata dal Prefetto e non e' obbligatoria e tantomeno ordinaria.
...a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici...il che non e' vero poiche' i gradi di ispettore, commissario etc sono gradi della polizia di stato che non dipendej dal ministerop della difesa per cui ne consegue che non sono gradi militari ( sergente,maresciallo, tenente, capitano. maggiore etc etc )
...l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza ...
la qualificazione di pubblica sicurezza e' a richiesta dell'ente e rilasciata dal Prefetto e non e' obbligatoria e tantomeno ordinaria.
Re: Autonomia del corpo della polizia municipale
Senza polemica:bilancio2012 ha scritto:In altre parole, cioè, l’autonomia che deve essere necessariamente riservata ai singoli corpi di polizia municipale richiede che il suo organo di vertice non possa essere sottoposto alle dipendenze dirette di altro dirigente, ma che debba dipendere dai soli organi politici del Comune.
È quanto ha statuito il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4605/2012.
- non mi sembra che la pronuncia dica nulla di nuovo rispetto alla giurisprudenza maggioritaria;
- la storia dei gradi è veramente una barzelletta, nelle varie leggi regionali se ne leggono di ogni tipo; c'è chi mutua (o meglio scimmiotta) quelli della polizia di stato (assistente, ispettore, commissario, ...) chi quelli dell'esercito (maresciallo, tenente, capitano, ecc.), manca solo di vedere copiati quelli della Marina o dell'Aeronautica...
http://www.militariforum.it/forum/showthread.php?8911-i-gradi-nella-polizia-locale
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: Autonomia del corpo della polizia municipale
Paolo Gros ha scritto:la qualificazione di pubblica sicurezza e' a richiesta dell'ente e rilasciata dal Prefetto e non e' obbligatoria e tantomeno ordinaria.
Esattamente, la sentenza non aggiunge nulla di nuovo per quanto concerne l'indipendenza da altri settori amministrativi del Comune e alla subordinazione ai soli organi politici, mentre la qualifica di P.S. (ausiliaria) risulta essere "accessoria" ed "eventuale" in aggiunta a quella di Polizia Giudiziaria e di Polizia Stradale che invece si acquisiscono "automaticamente" al momento della nomina.kkk1972 ha scritto:non mi sembra che la pronuncia dica nulla di nuovo rispetto alla giurisprudenza maggioritaria;
Per quanto riguarda la "dipendenza" purtroppo risulta poi solo sulla carta perchè non si vede spesso un Comandante che non tiene conto di quanto richiesto dal Direttore Generale che non è un politico (ad esempio).
Essendo una struttura autonoma ha però un suo vantaggio in termini di tutela per i lavoratori, ossia che in forza dell'art. 2103 del c.c. l'Amministrazione non può trasferire un agente in altro settore del Comune se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che l'Ente (e non il lavoratore) deve dimostrare in caso di contenzioso avanti il Tribunale.
benna65- Messaggi : 36
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