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9 partecipanti
CALCOLO LIMITE PER ASSUNZIONI
Con riferimento alla delibera n. 46/2011 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, si chiede come effettuare il calcolo del 20% del costo delle cessazioni dell'anno precedente, al fine di verificare se é possibile procedere a un'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO.
(siamo Ente soggetto a patto di stabilità).
Grazie
Simona
(siamo Ente soggetto a patto di stabilità).
Grazie
Simona
simona baldrighi- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 08.06.11
Limite
La Corte in questo e' stata chiara :
la Cortestabilisce che, relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali
Rimane quindi chiaro che nwel computo del 20% dei cessati occorra inserire le cesazioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale
la Cortestabilisce che, relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali
Rimane quindi chiaro che nwel computo del 20% dei cessati occorra inserire le cesazioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale
Polizia Municipale
Mi stavo chiedendo se per le assunzioni per la Polizia Municipale continua ad applicarsi la deroga se la spesa è inferiore al 35%, sia nel tempo determinato che nel tempo indeterminato
Andrea- Messaggi : 116
Data d'iscrizione : 18.08.10
Re: CALCOLO LIMITE PER ASSUNZIONI
non mi pare che la disposizione (deroga)sia venuta meno...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: CALCOLO LIMITE PER ASSUNZIONI
. Posto il principio riduttivo in tema di spesa di personale negli enti locali, occorre analizzare la specifica richiesta di parere proposta dal Presidente della Provincia di Como.
La legge di stabilità per l’anno 2011 (L. 13 dicembre 2010, n.2010) con l’articolo 1, comma 118, ha disposto la modifica dell’art. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133.
Al predetto comma 7, dopo la richiamata disposizione generale, è stato aggiunto un secondo periodo, che introduce un temperamento alla rigidità del parametro di incidenza fra le spese di personale e le spese correnti, nonché la possibilità di derogare entro certi limiti al turn over.
Il secondo periodo dell’art. 76, comma 7, testualmente recita:”Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e` pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Il legislatore ha attenuato il regime vincolistico per gli enti virtuosi che presentano il rapporto fra spese di personale e spese correnti inferiore o uguale al 35 per cento, migliorativo del parametro di incidenza generale fissato al 40 per cento.
Per gli enti locali appartenenti a siffatta categoria, è percorribile l’assunzione per sostituzione di personale (turn-over pieno) in deroga al limite del 20 per cento, fermi restando il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e i limiti complessivi della spesa di personale.
L’assunzione in sostituzione di personale cessato è limitata inoltre dall’oggetto della prestazione lavorativa, che deve consentire esclusivamente l’esercizio delle fondamentali funzioni di polizia locale, espressamente richiamate dall’art. 21 comma 3 lett. b) della legge 5 maggio 2009, n.42.
In altri termini, alla cessazione di un appartenente ai ruoli della Polizia Locale deve seguire la sostituzione di un’unità di personale che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento speciale di Polizia locale, selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica o avvalendosi della mobilità.
La ratio della deroga, seppur contenuta in ristretti limiti di legge (parametro migliorativo d’incidenza sulle spese correnti, rispetto del Patto di stabilità e dei limiti complessivi della spese di personale anche in conseguenza dell’assunzione di personale in sostituzione), si rinviene nell’esigenza di assicurare un servizio fondamentale a tutela della sicurezza dei cittadini e dell’ordinato svolgersi delle attività locali.
Si ritiene, altresì, che la diversità testuale fra il primo periodo dell’art. 76, comma 7, “i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010” e il secondo periodo aggiunto con il citato art. 1 comma 118 della legge 13 dicembre 2010, n.220 “assunzioni per turn over… in deroga al limite del 20 per cento”, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione, consenta la sostituzione immediata in corso d’anno del personale cessato, anche senza dover attendere la scansione temporale riferita alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente a valere sull’anno successivo.
In conclusione, la programmata procedura di assunzione per la copertura del posto di dirigente (Comandante della Polizia Locale), in ragione della scadenza del dirigente a tempo determinato (peraltro nell’anno 2011), rientra nell’ambito di applicazione della disciplina introdotta con il secondo periodo dell’art. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 118 della legge 13 dicembre 2010, n.220. La deroga all’ordinario meccanismo del turn-over (sostituzione piena e infrannuale del personale in servizio di Polizia Locale) è ammessa a condizione del rispetto dei citati parametri di legge.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(Dott. Gianluca Braghò) (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositato in Segreteria
Il 12 luglio 2011
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini
La legge di stabilità per l’anno 2011 (L. 13 dicembre 2010, n.2010) con l’articolo 1, comma 118, ha disposto la modifica dell’art. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133.
Al predetto comma 7, dopo la richiamata disposizione generale, è stato aggiunto un secondo periodo, che introduce un temperamento alla rigidità del parametro di incidenza fra le spese di personale e le spese correnti, nonché la possibilità di derogare entro certi limiti al turn over.
Il secondo periodo dell’art. 76, comma 7, testualmente recita:”Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e` pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Il legislatore ha attenuato il regime vincolistico per gli enti virtuosi che presentano il rapporto fra spese di personale e spese correnti inferiore o uguale al 35 per cento, migliorativo del parametro di incidenza generale fissato al 40 per cento.
Per gli enti locali appartenenti a siffatta categoria, è percorribile l’assunzione per sostituzione di personale (turn-over pieno) in deroga al limite del 20 per cento, fermi restando il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e i limiti complessivi della spesa di personale.
L’assunzione in sostituzione di personale cessato è limitata inoltre dall’oggetto della prestazione lavorativa, che deve consentire esclusivamente l’esercizio delle fondamentali funzioni di polizia locale, espressamente richiamate dall’art. 21 comma 3 lett. b) della legge 5 maggio 2009, n.42.
In altri termini, alla cessazione di un appartenente ai ruoli della Polizia Locale deve seguire la sostituzione di un’unità di personale che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento speciale di Polizia locale, selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica o avvalendosi della mobilità.
La ratio della deroga, seppur contenuta in ristretti limiti di legge (parametro migliorativo d’incidenza sulle spese correnti, rispetto del Patto di stabilità e dei limiti complessivi della spese di personale anche in conseguenza dell’assunzione di personale in sostituzione), si rinviene nell’esigenza di assicurare un servizio fondamentale a tutela della sicurezza dei cittadini e dell’ordinato svolgersi delle attività locali.
Si ritiene, altresì, che la diversità testuale fra il primo periodo dell’art. 76, comma 7, “i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010” e il secondo periodo aggiunto con il citato art. 1 comma 118 della legge 13 dicembre 2010, n.220 “assunzioni per turn over… in deroga al limite del 20 per cento”, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione, consenta la sostituzione immediata in corso d’anno del personale cessato, anche senza dover attendere la scansione temporale riferita alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente a valere sull’anno successivo.
In conclusione, la programmata procedura di assunzione per la copertura del posto di dirigente (Comandante della Polizia Locale), in ragione della scadenza del dirigente a tempo determinato (peraltro nell’anno 2011), rientra nell’ambito di applicazione della disciplina introdotta con il secondo periodo dell’art. 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 118 della legge 13 dicembre 2010, n.220. La deroga all’ordinario meccanismo del turn-over (sostituzione piena e infrannuale del personale in servizio di Polizia Locale) è ammessa a condizione del rispetto dei citati parametri di legge.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(Dott. Gianluca Braghò) (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositato in Segreteria
Il 12 luglio 2011
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: CALCOLO LIMITE PER ASSUNZIONI
Salve! Mi chiedevo a proposito della delibera 46/2011 della Corte dei Conti ... le spese del personale su cui va calcolato il rapporto del 40% sulla spesa corrente continuano ad essere calcolate come in passato? Mi spiego (almeno spero!): le spese del personale per funzioni delegate vanno incluse nel totale da raportare alla spesa corrente? e per contro se poi procedo all'assunzione di personale da destinare a funzioni delegate (contratto TD) la spesa relativa rientra nel 20%?
prendo la palla al balzo per ringraziarvi per il benvenuto .... ciao ciao
prendo la palla al balzo per ringraziarvi per il benvenuto .... ciao ciao
Valentina- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 19.09.11
Limite
E' necessario considerare una nozione di spesa di personale più articolata rispetto al relativo intervento inserito al titolo 1 del bilancio”. In termini positivi si evidenzia che “la verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente deve, quindi, essere effettuata considerando l’aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse……. al fine di verificare il rispetto dei parametri d’incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente l’aggregato spese di personale può essere direttamente riferito a quello già impiegato per l’applicazione del comma 557, come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010, ma è necessario operare un correttivo, per ristabilire l’equilibrio del confronto con l’insieme della spesa corrente. In tale prospettiva vanno incluse nell’aggregato spesa del personale le voci escluse, ai fini dell’applicazione del comma 557”.
in riferimento poi alla recente deliberazione della Corte a sezioni unite anche l'assunzione di personale da destinare a funzioni delegate (contratto TD) rientra nel 20%
in riferimento poi alla recente deliberazione della Corte a sezioni unite anche l'assunzione di personale da destinare a funzioni delegate (contratto TD) rientra nel 20%
Re: CALCOLO LIMITE PER ASSUNZIONI
in merito all'argomento, considerato che il totale delle assunzioni (T.Det + T. Ind.) non deve essere superiore al numero dei cessati dal 2010 in poi, per cessati devono intendersi solo coloro che erano a tempo indeterminato o anche coloro che erano stati assunti a tempo determinato?
danbuc- Messaggi : 88
Data d'iscrizione : 01.02.11
Re: CALCOLO LIMITE PER ASSUNZIONI
Grazie Paolo per la risposta mi ha aiutato... avevo un pò perso di vista la questione.
Valentina- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 19.09.11
sostituzione dipendente in aspettativa
A questo proposito e a seguito della citata deliberazione della corte dei conti 46/contr/11, che prevede che la deroga al 20% sia possibile, tra gli altri, nel caso di "eccezioni espressamente stabilite per legge", secondo voi l'Ente può assumere a tempo determinato per sostituire dipendenti in aspettativa non retribuita? se si, quale riferimento normativo può confortarci in questa direzione? noi abbiamo addirittura TRE dipendenti in aspettativa, e la scelta se concedere l'aspettativa o meno, in tutti e tre i casi non prevedeva discrezionalità da parte dell'amministrazione e rischiamo ora di non poter sopperire a queste carenze di organico, e allo stesso tempo purtroppo andremo incontro ad una riduzione del tetto di spesa che ci si ritorcerà contro negli anni a venire se non manteniamo le somme sulle spese di personale, ROBA DA PAZZI....
yeledessi- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: CALCOLO LIMITE PER ASSUNZIONI
"Rimane quindi chiaro che nel computo del 20% dei cessati occorra inserire le cessazioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale."
Quindi se nel 2011 sono stati esternalizzati servizi e la spesa per il personale co.co.co. non è più a carico dell'Ente i risparmi vanno conteggiati tra le cessazioni su cui calcolare il 20%.
Giusto?
Ho tanta confusione tra personale, tributi e ragioneria. pietà
Quindi se nel 2011 sono stati esternalizzati servizi e la spesa per il personale co.co.co. non è più a carico dell'Ente i risparmi vanno conteggiati tra le cessazioni su cui calcolare il 20%.
Giusto?
Ho tanta confusione tra personale, tributi e ragioneria. pietà
daniele gaudini- Messaggi : 56
Data d'iscrizione : 20.07.11
Co.co.co
Per calcolare di quanto lavoro flessibile e cococo è possibile avvalersi nel 2012, non bisogna fare riferimento alla spesa delle cessazioni a tale titolo avvenute nel 2009,ma alla “spesa sostenuta”. Il concetto delle “cessazioni” era riferito al 20% allorquando la Corte dei conti Sezioni riunite ritenne di inserire anche il lavoro flessibile nel limite del turn-over. Ora siamo in presenza di un concetto di “spesa sostenuta
In materia di nuove assunzioni
La Regione ha previsto con la Legge Regionale di assestamento del Bilancio di previsione per l’anno 2011, che un Ente Sub Regionale procedesse all’assunzione di personale proveniente da una società partecipata della regione stessa, con contratto di diritto privato nell’ambito del contratto di lavoro in godimento (contratto dei chimici) senza la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
Atteso che la stessa regione in precedenza aveva esteso al suo Ente Sub-Regionale il “patto di stabilità”, mi chiedo se con l’emanazione della nuova normativa l’Ente sub regionale è esonerato dagli obblighi limitativi che la vigente normativa pone in tema di nuove assunzioni ? (Mi riferisco al rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50%; alla riduzione delle spese di personale rispetto all’anno precedente; alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente; ect)
Grazie anticipatamente.
Atteso che la stessa regione in precedenza aveva esteso al suo Ente Sub-Regionale il “patto di stabilità”, mi chiedo se con l’emanazione della nuova normativa l’Ente sub regionale è esonerato dagli obblighi limitativi che la vigente normativa pone in tema di nuove assunzioni ? (Mi riferisco al rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50%; alla riduzione delle spese di personale rispetto all’anno precedente; alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente; ect)
Grazie anticipatamente.
Fiodo1960- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 28.01.12
Assunzione
Ocorre verificare la successione delle leggi poiche' se la LR e' precedente a quella statale operain tal senso mentre se posteriore non vi puo' derogare.
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