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La Corte a sezioni unite . TD nel limite 20%

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Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Set 2011 - 0:22

Come ebbi gia' a citare in altri post riporto:

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n.46/2011, hanno fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 9 del dl n.78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122.
Il comma citato prevede quanto segue: “E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di assunzione è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”.
Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.
In concreto, la norma richiamata, pur confermando le rigide prescrizioni in materia di contenimento di spesa per il personale, consente agli enti di effettuare nuove assunzioni entro un limite percentualmente parametrato sulla spesa di personale cessato dal servizio nell’anno precedente.
La disposizione citata, però, non chiarisce se il turn over del 20% si applica solamente ai contratti a tempo indeterminato oppure anche alle altre tipologie di lavoro flessibile. Su questo argomento interviene la Corte, che stabilisce che, relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali ( Fonte Almacentroservizi)

Nulla si dice per gli enti sotto i 5.000 .
Parere davvero strano poiche' cosi' facendo e' evidente che l'indirizzo oltre a sembrare piu' restrittivo permettera' pero' di calcolare i TD nel novero dell'importo per cessazioni a fronte di applicazione al 20% su nuove assunzioni.
E' un modo surrettizio di includere nel calcolo del 20% anche spese per contratti a tempo determinato che potrebbero quindi permettere assunzioni a tempo indeterminato presso l'ente.
Strano modo di contenere la spesa che in tal senso potra' consolidarsi.
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Messaggio  rrr1980 Mer 7 Set 2011 - 0:54

Delibera semplicemente assurda.

Questo significa che se quest'anno ho assunto un tot di dipendenti a TD, quei contratti saranno nulli ipso iure nella parte in cui eventualmente eccedono il 20% delle cessazioni intervenute nel 2010?

E cosa accadrà nel 2012?

E come devo interpretare l'espressione "a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale"? Come nel caso di sforamento del 40% esaminato qualche giorno fa, e quindi esteso anche alle mobilità?

E infine, leggendo l'espressione "ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per
legge" posso considerare eccezione espressamente stabilita per legge l'art. 1 comma 47 della Finanziaria 2005 che recita: "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente"?

Questa delibera scardina quelle poche certezze rimaste dopo il DL 78/2010.


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Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Set 2011 - 1:10

Infatti , davvero strana e' un eufemismo .
Direi che a questo punto , su questa ed altre materie non vi e' piu' certezza.
Nell'attuale ogni decisione vale il tempo di una notte e non si comprende come sia possibile muoversi nel concreto.
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale"...mi pare fin troppo chiaro , significa nulla escluso ed e' tranciante.
Ritengo cio' avvenuto ex ante sia legittimo e comunque non punibile proprio per l'estrema incertezza delle norma che se necessitano sempre e comunque dei pareri delle corti e poi della corte a sezione unite , significano che non erano chiare nemmeno a chi le aveva scritte.
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Messaggio  rrr1980 Mer 7 Set 2011 - 1:16

Ora io cosa dovrei fare a chi ha dormito tre mesi sulla mia richiesta di nullaosta? Dovrei essere anch'io tranciante. In senso fisico però.

Tuttavia, se la precedente delibera relativa al patto e al 40% aveva ad oggetto la specifica situazione soggettiva del singolo ente, stavolta siamo nel campo di contenimento globale della spesa, con la conseguenza che le mobilità sono irrilevanti.
Credo...

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Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Set 2011 - 2:25

Il turn over del 20% per le assunzioni degli enti locali soggetti a patto di stabilità si applica a tutte le tipologie contrattuali, inclusi i contratti a termine. Sono, invece, escluse dal limite le eccezioni previste da legge, gli interventi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili e essenziali. Si chiude in questo modo e non senza sorpresa la delibera n. 46/2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti.
L'articolo 14 comma 9 del Dl 78/2010 ha sancito per gli enti locali la possibilità di assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. Si tratta di una norma senza limite temporale e forse, anche per questo, a rischio di costituzionalità. La stessa Corte ha già avuto modo di precisare con la deliberazione 3/2011 che il limite vale solamente per gli enti soggetti a patto di stabilità.
Per chi non è soggetto trova invece applicazione il solo comma 562 della Finanziaria 2007 dando la possibilità di procedere ad una assunzione per una cessazione a tempo indeterminato.
La diversa scrittura delle due norme ha però creato confusione. Infatti nel Dl 78/2010 manca qualsiasi indicazione alle tipologie di assunzioni (e cessazioni) a cui fare riferimento.
Quindi, il turn over del 20% si applica solamente ai contratti a tempo indeterminato oppure anche alle altre tipologie di lavoro flessibile?
Per le Sezioni riunite non ci sono dubbi. Il limite vale anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato e per qualsiasi altra tipologia lavorativa, dato che il fine è la riduzione dei costi del personale.
Anche se proprio la stessa Corte individua tre eccezioni destinate ad aprire un forte dibattito. Non rientrano infatti nel turn over le assunzioni obbligatorie per legge, quelle per somma urgenza e quelle finalizzate alla sostituzione di un posto infungibile.
Un'apertura alquanto strana visto che il legislatore, in passato, quando ha voluto prevedere delle esclusioni di questo tipo lo ha fatto espressamente, mentre oggi appaiono solamente in fase interpretativa (prima della Corte anche la Conferenza delle Regioni e Province autonome era giunta alla stessa conclusione) con un alto rischio di scelte discrezionali da parte dell'ente.
Va infatti ricordato che norme sul contenimento della spesa già c'erano nel sistema. Basti ricordare il comma 557 della Finanziaria 2007 che richiede una riduzione di anno in anno delle spese di personale oppure l'articolo 76 comma 7 del Dl 112/2008 per il quale il rapporto tra le spese di personale e quelle correnti deve essere inferiore al 40 per cento. Se ora vengono inclusi anche i contratti a termine potrebbe accadere proprio il contrario: utilizzare i margini delle cessazioni a tempo determinato per assunzioni a tempo indeterminato.
Diventa poi estremamente complicata la modalità di calcolo. Se per i contratti indeterminati è chiaro e ribadito dalle Sezioni riunite che si debba fare più riferimento ad un calcolo "teorico" su base annua, quale sarà l'esatta base di calcolo per i contratti di lavoro flessibile? L'unico valore da prendere potrà essere chi è effettivamente impegnato il cui 20% rischia di essere una cifra davvero irrisoria che mette a rischio i servizi delle amministrazioni.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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Messaggio  rrr1980 Mer 7 Set 2011 - 3:33

Allora, segnatamente per quanto riguarda le mobilità:

1) Come ormai pacifico, non possono dar luogo a nuove assunzioni in quanto non sono qualificabili come cessazioni per l'ente cedente;

2) rientrando nel turn over del 20%, per fare 1 mobilità in entrata dovrei in teoria avere cosa? 5 mobilità in uscita nell'anno precedente? 5 cessazioni stricto sensu? Oppure entrambe le fattispecie, cumulabili?

3) torna la disomogeneità tra discipline vigenti a seconda della soggezione o meno al Patto, analogamente a quanto avvenuto nel 2010 con le assunzioni, con potenziale produzione di un numero infinito di pareri, spesso contraddittori;

4) non sarà più possibile sostituire personale in corso d'anno mediante mobilità in entrata.

Si profila una disciplina parallela della mobilità rispetto all'assunzione, con paradossali identici vincoli di turn over, anzichè contraddistinta dal favor che il legislatore le ha sempre riservato. Unici punti di contatto tra le due discipline, il previo esperimento prima del concorso e - forse - la possibilità di comulare le cessazioni con le mobilità in uscita per il calcolo del 20% finalizzato alle mobilità in entrata. non riesco a vederla diversamente. Mi pare grottesca e assurda. Sicuramente seguiranno altri pareri, stavolta specifici sull'istituto in argomento. Visto l'andazzo, però, ho paura che la confusione possa aumentare.

Dalle mie parti si dice: "mi tasto se ci so'", ovvero, per chi non è toscano, mi tocco addosso per verificare se sogno o son desto. Bella doccia fredda stamattina.
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Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Set 2011 - 5:18

Ahime' concordo con la tua analisi.
Al solo punto 2 il 20% e riferito non al numero delle cessazioni ma al 20% della spesa dei cessati rapportabile a 13 mesi per i tempi indeterminati e al !!!! per i tempi determinati ...questo poiche' la Corte nulla ha detto se annualizzare i Td oppure no.
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Messaggio  rrr1980 Mer 7 Set 2011 - 5:51

E' evidente che siffatta interpretazione, limitatamente all'istituto della mobilità, è in palese contrasto con la ratio delle norme che regolano l'istituto medesimo e nulla apporta in termini di contenimento della spesa.
Ricordo questo articolo di Gianluca Bertagna:

http://www.gianlucabertagna.it/2010/12/06/mobilita-nel-2011/

secondo il quale la mobilità, letteralmente, è altra cosa rispetto all'assunzione. In base a tale interpretazione, peraltro più volte rinvenibile in varie delibere delle sezioni regionali, è sì giustificabile la sanzione del divieto per l'ente non rispettoso del patto o del 40%, ma laddove la norma in esame sia volta - come nel caso di oggi - al contenimento della spesa al livello globale, la mobilità dovrebbe essere svincolata dal 20% proprio per via della sua neutralità nell'ambito del complessivo bacino dei pubblici dipendenti. Pensiamo, ad esempio, all'obbligo dell' esperimento delle procedure di mobilità ex ante rispetto alle assunzioni, palesemente finalizzato al contenimento della spesa.

Certo è che l'utilizzo di quella locuzione "a qualsiasi titolo e qualsivoglia tipologia contrattuale" è un terribile cavallo di Troia, giacchè consente interpretazioni analogiche delle delibere in questione. Interporetazioni delle interpretazioni... siamo al delirio oramai.

Arriveranno altre delibere, statene certi. Così com'è la cosa è semplicemente ingestibile.

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Messaggio  inno69 Mar 13 Set 2011 - 2:33

secondo voi il 20% si calcola anche sui contratti di somministrazione lavoro? Inoltre non sono sicuro che lo stesso si applichi anche all'istituto della mobilità di comparto in quanto non si tratta di assunzioni (previo rispetto dei requisiti del 40% e patto stabilità).

inno69

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Messaggio  Paolo Gros Mar 13 Set 2011 - 2:39

Il turn over del 20% per le assunzioni degli enti locali soggetti a patto di stabilità si applica a tutte le tipologie contrattuali, inclusi i contratti a termine. Sono, invece, escluse dal limite le eccezioni previste da legge, gli interventi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili e essenziali. Si chiude in questo modo e non senza sorpresa la delibera n. 46/2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

...in accordo o in disaccordo e' la parola fine.
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Messaggio  francodan Mar 13 Set 2011 - 2:53

per la soluzione restrittiva anche calabria che nel parere ha il pregio di distinguere sui vincoli assunzionali tra enti soggettie non soggetti al patto

In proposito, giova innanzitutto evidenziare come, in tema di disciplina vincolistica in materia di personale, sia necessario operare, come chiarito dalla giurisprudenza consultiva della Corte dei conti (da ultimo: Sezioni Riunite, n. 27/2011), una summa divisio tra enti soggetti al patto di stabilità ed enti per i quali il patto medesimo non risulta applicabile.
Quanto alla disciplina di questi ultimi, la giurisprudenza contabile ha ormai chiarito (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 3 e n. 4/2011), che “per i Comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011-2013 sono quelli contenuti nell’articolo 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall’articolo 14, comma 10, del d. l. n. 78 del 2010”; e che “il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i Comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno – nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata”.
Quanto, in particolare, all’interpretazione dell’art. 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007, secondo cui gli enti non soggetti al patto di stabilità “possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella delibera n. 20/2011 (richiamata dal Comune di BAGNARA CALABRA nella richiesta di parere), hanno ritenuto che “il limite alle assunzioni di personale nell’ambito delle cessazioni avvenute nell’anno precedente si riferisca ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato e non anche all’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione”.
Giova tuttavia evidenziare che, nella specie, avendo il Comune di BAGNARA CALABRA una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, non si ponga un problema di interpretazione, quale che essa sia, dell’art. 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007, essendo al contrario indispensabile verificare la portata normativa della disciplina vincolistica in materia di enti soggetti al patto di stabilità.
Orbene, in materia di enti soggetti al patto di stabilità, pare utile innanzitutto evidenziare che l’articolo unico, comma 557, della legge n. 296/2006 (e successive modificazioni) prevede un generale obbligo di riduzione, anno per anno, delle spese per il personale.
Il successivo comma 557 bis (aggiunto dal comma 7 dell'art. 14, d. l. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione), prende a riferimento, ai fini del computo, una nozione estremamente comprensiva di spesa per il personale (“anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”).
Inoltre, il successivo comma 557 ter stabilisce che “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica (n. d. r.: non la disposizione del comma 562, ma) il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (220)”.
Disposizione, quest’ultima, che “sanziona” il mancato rispetto del patto di stabilità con un divieto assoluto di procedere ad assunzioni, concetto anche in questa sede inteso dal legislatore in senso estremamente lato (“assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”).
La disciplina limitativa delle assunzioni, relativamente agli enti soggetti al patto di stabilità, si completa poi mediante il riferimento al disposto del comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, e novellato dall’art. 14, comma 9, del d. l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 132/2010), in ossequio al quale «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente»; detta disposizione risulta applicabile, per espressa previsione normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
Da ultimo, l’art. 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità per l’anno 2011) ha aggiunto al citato comma 7 dell’art. 76 d. l. n. 112/2008 il seguente periodo: “Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.”
Orbene, analogamente a quanto previsto per l’art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2007 e per l’articolo 76, comma 4, del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, anche il comma 6 di quest’ultima norma fa testualmente riferimento ad una nozione estremamente lata di assunzione (“a qualsiasi titolo e on qualsivoglia tipologia contrattuale”), dunque evidentemente comprensiva dei rapporti ex artt. 110 e 90 del TUEL, così come dei rapporti a tempo determinato ex art. 36 del testo unico sul pubblico impiego.
Del resto, anche sul terreno definitorio, non appare decisiva, ex adverso, la nozione giuridica di “assunzione”, che può ritenersi comprensiva, oltre che del tradizionale rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, anche di quello a tempo determinato (cfr. art. 36 del TUPI).
Tale ricostruzione del dato letterale trova, peraltro, evidente e decisiva conferma anche in argomentazioni di ordine logico, teleologico e sistematico.
In particolare, pare appena il caso di evidenziare come le disposizioni legislative in questione costituiscano, secondo giurisprudenza costituzionale ormai consolidata (ex multis: sentenze n. 412/2007, n. 169/2007 e n. 120/2008), principi di coordinamento della finanza pubblica vincolanti per il legislatore regionale (e non lesivi dell’autonomia di Comuni, Province e Regioni), in quanto concernenti una complessiva voce di spesa che rappresenta un qualificato aggregato delle uscite di parte corrente, il cui andamento costituisce una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico.
In tale quadro interpretativo, non possono che condividersi le argomentazioni rese da altre Sezioni di questa Corte (Sezione Piemonte, parere n. 6/2011 e Sezione Lombardia, parere n. 167/2011), secondo le quali “Escludere dal divieto di assunzione quelle a tempo determinato favorirebbe facili elusioni della norma proibitiva”.
In limine, si evidenzia altresì come appaia evidentemente irragionevole, in presenza di una norma statale, adottata quale principio di coordinamento della finanza pubblica, che limiti testualmente l’assunzione di forza lavoro a copertura di posti pur presenti in pianta organica, consentire in via interpretativa l’instaurazione di rapporti (con oneri finanziari analoghi) al di fuori della pianta organica (quali quelli ex art. 110, comma 1, del TUEL), che per giunta facciano seguito a procedure selettive certamente meno garantiste (innanzitutto verso la collettività) del pubblico concorso.
Quanto, infine, (ultimo quesito posto dall’Ente) all’individuazione delle spese di personale da computare ai fini del calcolo dell’indicatore (spese di personale/spesa corrente), previsto dal menzionato comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la finalità della norma di stemperare eccessive rigidità di bilancio induce a ritenere preferibile (si veda Corte dei conti, SS. RR. n. 27/2011) in via interpretativa, anche per questo aggregato, una nozione di spesa di personale estremamente comprensiva, ben più ampia di quella del relativo intervento del titolo I delle entrate del rendiconto comunale, sostanzialmente assimilabile, quanto alle poste computande (ma non a quelle da scomputare, si veda nel prosieguo), a quelle considerate dalla disciplina dall’articolo 1 comma 557 della legge n. 296/2006.
Per giunta, coerentemente con la ratio dell’istituto, si deve ritenere che, nel calcolo dell’indice, vadano computate tutte le spese per il personale, al lordo (senza cioè procedere ad alcuna detrazione) di tutte le voci invece escluse dalla determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006.
Nella specie, infatti, si tratta di un vincolo strutturale all’incremento della consistenza del personale, funzionale ad assicurare il mantenimento di un sufficiente grado di elasticità nella gestione del bilancio, e non tanto (o non solo) di un generale obbligo di riduzione della spesa del personale, obbligo quest’ultimo che presuppone la confrontabilità diacronica delle specifiche componenti, tenuto conto delle politiche concretamente attuabili da parte dell’ente.

P. Q. M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di BAGNARA CALABRA (RC).
Così deliberato in Catanzaro, nell’adunanza in Camera di consiglio del giorno 1 luglio 2011.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F/to: cons. Natale LONGO F/to: dott. Franco FRANCESCHETTI




Depositata in Segreteria il 4 luglio 2011
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F/to: dott. Antonio LEONE
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Messaggio  massimo_uno Mar 13 Set 2011 - 17:03

quindi se ho capito bene, anche il personale in convenzione e/o in comando deve sottostare al limite del personale cessato nel 2010....?

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Messaggio  Paolo Gros Mer 14 Set 2011 - 0:01

Sic est !
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Messaggio  rrr1980 Mer 14 Set 2011 - 0:36

Cari colleghi, non facciamoci prendere dal panico. D'accordo sul fatto che le assunzioni di ogni tipologia debbano rientrare nel vincolo, ma cerchiamo di far chiarezza sul concetto di "assunzione" e su quelli di "divieto" (di assunzione) e "vincolo".

Assunzione: rapporto di lavoro che si costituisce ex novo tra P.A. e dipendente, idoneo ad innalzare la spesa di personale al livello globale oltre che di singolo ente. Ovviamente anche un rinnovo di un TD costituisce un'assunzione e soggiace pertanto al vincolo;

Divieto: scatta qualora l'ente non rispetti il patto o il 40 %. E' chiaro che tale divieto ha natura sanzionatoria la cui ratio è il contenimento della spesa al livello di ente, oltre che, conseguentemente, al livello globale, pertanto, ovviamente, è esteso a qualsivoglia istituto idoneo a produrre, nell'ente in situazione anomala, spesa di personale, fino al rientro nei parametri di legge;

Vincolo: è la regola che disciplina il quantum delle assunzioni che si possono fare, ovvero sia in che rapporto di spesa le assunzioni debbano essere, appunto, "vincolate" alle cessazioni (non cessioni) intervenute in un periodo di riferimento. Esso interviene in alternativa al divieto e non può che essere rivolto alle sole assunzioni, pertanto, non alle mobilità nè ai comandi o altri istituti similari, che NON sono assunzioni. In ultimo, si può dire che il vincolo è una forma di limitazione assunzionale.

Ricordiamoci che al di là di tutte le interpretazioni esiste una norma di legge:

art. 1 comma 47 della Legge Finanziaria 2005: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente”.


E' evidente, come dice la Corte dei conti sez. Lombardia e anche Toscana, che il solo limite che incontra la mobilità in entrata (e, in generale, a mio avviso, qualunque altro istituto che produca spesa di personale ma che non sia qualificabile come "assunzione") è costituito dal rispetto del patto (e del 40%, che nel 2005 non c'era). Quantitativamente, il limite è posto nel solo rispetto della dotazione organica, venendo meno, pertanto, la soggezione a qualsivoglia limitazione assunzionale.

Lo dice la legge.


rrr1980
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