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La Corte a sezioni unite sulle mobilita' di personale
La Corte a sezioni untite con sua N. 59/CONTR/10 delibera circa :
La possibilità per un Comune non soggetto al patto di stabilità interno di considerare,
ai sensi dell’art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente, anche quelle derivanti da trasferimenti per mobilità volontaria,disposte ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in conseguenza, portare a termine le relative procedure concorsuali bandite”;
Motiva:
Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria delle operazioni di trasferimento il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 4 del 2008 e, in seguito, con alcuni specifici pareri, (confronta da ultimo quello reso alla Croce rossa italiana n. 13731 del 19 marzo 2010) ha chiarito che, poiché l’ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni
normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di evitare a
livello complessivo una crescita dei dipenderti superiore ai limiti di legge, l’ente che
cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle
fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo.
e conclude :
“Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei
confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1,
comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono
essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposonella sola ipotesi in qui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli
assunzionali ;
Nel concreto
- mobilita' da ente sotto i 5000 a ente sotto i 5000 = no assunzione no cessazione
- mobilita' da ente stto i 5000 a ente sopra i 5000 = si assunzione si cessazione
La possibilità per un Comune non soggetto al patto di stabilità interno di considerare,
ai sensi dell’art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente, anche quelle derivanti da trasferimenti per mobilità volontaria,disposte ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in conseguenza, portare a termine le relative procedure concorsuali bandite”;
Motiva:
Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria delle operazioni di trasferimento il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 4 del 2008 e, in seguito, con alcuni specifici pareri, (confronta da ultimo quello reso alla Croce rossa italiana n. 13731 del 19 marzo 2010) ha chiarito che, poiché l’ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni
normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di evitare a
livello complessivo una crescita dei dipenderti superiore ai limiti di legge, l’ente che
cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle
fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo.
e conclude :
“Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei
confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1,
comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono
essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposonella sola ipotesi in qui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli
assunzionali ;
Nel concreto
- mobilita' da ente sotto i 5000 a ente sotto i 5000 = no assunzione no cessazione
- mobilita' da ente stto i 5000 a ente sopra i 5000 = si assunzione si cessazione
Re: La Corte a sezioni unite sulle mobilita' di personale
e conclude :
“Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei
confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1,
comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono
essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposonella sola ipotesi in qui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli
assunzionali ;
Nel concreto
- mobilita' da ente sotto i 5000 a ente sotto i 5000 = no assunzione no cessazione
- mobilita' da ente stto i 5000 a ente sopra i 5000 = si assunzione si cessazine
Premetto e chiedo: ma gli enti soggetti a patto e enti non soggetti a patto sottostanno a differenti vincoli in materia di assunzioni, ma sempre sono soggetti a vincoli. detto questo: io appartengo ad un ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti non soggetto a patto di stabilità. Ho chiesto mobilità per consentire l'avvicinamento al comune di residenza al fine di poter conciliare famiglia e lavoro. L'amministrazione di appartenenza è disposta a concederemi la mobilità a condizione di riuscire a sua volta a ricoprire il posto lasciato da me vacante attraverso mobilità in entrata. Ma tutto è abbastanza complicato....non mi verrà concessa mobilità se prima l'ente non avrà la certezza di ricoprire il posto per mobilità...
Secondo quanto da voi ribadito sopra, se mi venisse concessa mobilità vs un ente soggetto a patto, il mio attuale ente di appartenenza potrebbe considerare la mobilità in uscita come cessazione ed assumere anche scorrendo la graduatoria concorso ancora valida? grazie
“Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei
confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1,
comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono
essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposonella sola ipotesi in qui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli
assunzionali ;
Nel concreto
- mobilita' da ente sotto i 5000 a ente sotto i 5000 = no assunzione no cessazione
- mobilita' da ente stto i 5000 a ente sopra i 5000 = si assunzione si cessazine
Premetto e chiedo: ma gli enti soggetti a patto e enti non soggetti a patto sottostanno a differenti vincoli in materia di assunzioni, ma sempre sono soggetti a vincoli. detto questo: io appartengo ad un ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti non soggetto a patto di stabilità. Ho chiesto mobilità per consentire l'avvicinamento al comune di residenza al fine di poter conciliare famiglia e lavoro. L'amministrazione di appartenenza è disposta a concederemi la mobilità a condizione di riuscire a sua volta a ricoprire il posto lasciato da me vacante attraverso mobilità in entrata. Ma tutto è abbastanza complicato....non mi verrà concessa mobilità se prima l'ente non avrà la certezza di ricoprire il posto per mobilità...
Secondo quanto da voi ribadito sopra, se mi venisse concessa mobilità vs un ente soggetto a patto, il mio attuale ente di appartenenza potrebbe considerare la mobilità in uscita come cessazione ed assumere anche scorrendo la graduatoria concorso ancora valida? grazie
CROBU.R73- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 20.06.12
Re: La Corte a sezioni unite sulle mobilita' di personale
Traevo le conclusioni da quanto da te affermato: " le cessioni per mobilità volontaria possono
essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in qui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli
assunzionali". A quanto mi è dato di capire oramai tutti gli enti sono soggetti a vincoli siano soggetti a patto o meno, pertanto l'affermazione di cui sopra non ha più valore.
L'unica possibilità perchè il mio ente di circa 650 abitanti possa concedermi la mobilità e che a sua volta ricopra per mobilità il posto che io lascerei vacante?
ed ancora, è possibile emanare un bando di mobilità per così dire "esplorativo" per valutare se ci sia qualche manifestazione di interesse al trasferimento presso il mio ente? Grazie
essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in qui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli
assunzionali". A quanto mi è dato di capire oramai tutti gli enti sono soggetti a vincoli siano soggetti a patto o meno, pertanto l'affermazione di cui sopra non ha più valore.
L'unica possibilità perchè il mio ente di circa 650 abitanti possa concedermi la mobilità e che a sua volta ricopra per mobilità il posto che io lascerei vacante?
ed ancora, è possibile emanare un bando di mobilità per così dire "esplorativo" per valutare se ci sia qualche manifestazione di interesse al trasferimento presso il mio ente? Grazie
CROBU.R73- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 20.06.12
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