Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti
4 partecipanti
TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti
A partire dal 31 dicembre 2009 la Tassa sui rifiuti solidi urbani non esiste più e, pertanto, la pretesa avanzata dai comuni per gli anni 2010 e seguenti è illegittima. Con la sentenza del 22 dicembre 2011 n. 124/04/12, depositata il 19 aprile 2012, solo ora resa nota, la CTP di Grosseto ha disposto la non legittimità della TARSU dopo il 31 dicembre 2009.
Articolo ITALIA OGGI DELL'08/09/2012
Sentenza CTP di Grosseto n. 124/04/12
Articolo Avv. Maurizio Villani del 07/04/2011
Al riguardo, gradirei anche un Vs. parere.
Articolo ITALIA OGGI DELL'08/09/2012
Sentenza CTP di Grosseto n. 124/04/12
Articolo Avv. Maurizio Villani del 07/04/2011
Al riguardo, gradirei anche un Vs. parere.
Ultima modifica di MrDike il Ven 28 Set 2012 - 3:38 - modificato 1 volta.
MrDike- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 20.11.11
Re: TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti
In quella sentenza in verità non hanno tenuto conto di quanto l'art. 14, di istituzione della Tares, bene o male, dispone al comma 46:
" A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. .... Omissis"
In altre parole con queste due righe hanno provato/cercato di mettere una pezza a ciò che non avevano fatto prima, dal 2010 se non ricordo male, per salvare la TaRSU. Bada che li chiamano "tutti i vigenti prelievi", come volergli ridare vita.
Comunque è vero ho letto anch'io alcuni pareri molto contrastanti che possono dare un certo livello di preoccupazione. Stiamo a vedere il proseguo. Carlo
" A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. .... Omissis"
In altre parole con queste due righe hanno provato/cercato di mettere una pezza a ciò che non avevano fatto prima, dal 2010 se non ricordo male, per salvare la TaRSU. Bada che li chiamano "tutti i vigenti prelievi", come volergli ridare vita.
Comunque è vero ho letto anch'io alcuni pareri molto contrastanti che possono dare un certo livello di preoccupazione. Stiamo a vedere il proseguo. Carlo
Carlo Saletta- Messaggi : 220
Data d'iscrizione : 05.07.12
Età : 65
Località : Mantova
Re: TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti
MrDike ha scritto:A partire dal 31 dicembre 2009 la Tassa sui rifiuti solidi urbani non esiste più e, pertanto, la pretesa avanzata dai comuni per gli anni 2010 e seguenti è illegittima. Con la sentenza del 22 dicembre 2011 n. 124/04/12, depositata il 19 aprile 2012, solo ora resa nota, la CTP di Grosseto ha disposto la non legittimità della TARSU dopo il 31 dicembre 2009.
Articolo ITALIA OGGI DELL'08/09/2012
Sentenza CTP di Grosseto n. 124/04/12
Articolo Avv. Maurizio Villani del 07/04/2011
Al riguardo, gradirei anche un Vs. parere.
Personalmente ritengo il tutto paradossale.
E' evidente che la TARSU era legittima e dovuta, dato che è l'entrata che finanzia il servizio di smaltimento.
Così come è evidente che anche il legislatore la da per vigente, dato che in tema di TARES si preoccupa di dire che la sostituisce.
Poi quanlche avvocato potrà cercare il "cavillo", ma sulla sostanza credo sia davvero poca cosa..
El_Peco- Messaggi : 272
Data d'iscrizione : 08.04.11
Re: TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti
El_Peco ha scritto:MrDike ha scritto:A partire dal 31 dicembre 2009 la Tassa sui rifiuti solidi urbani non esiste più e, pertanto, la pretesa avanzata dai comuni per gli anni 2010 e seguenti è illegittima. Con la sentenza del 22 dicembre 2011 n. 124/04/12, depositata il 19 aprile 2012, solo ora resa nota, la CTP di Grosseto ha disposto la non legittimità della TARSU dopo il 31 dicembre 2009.
Articolo ITALIA OGGI DELL'08/09/2012
Sentenza CTP di Grosseto n. 124/04/12
Articolo Avv. Maurizio Villani del 07/04/2011
Al riguardo, gradirei anche un Vs. parere.
Personalmente ritengo il tutto paradossale.
E' evidente che la TARSU era legittima e dovuta, dato che è l'entrata che finanzia il servizio di smaltimento.
Così come è evidente che anche il legislatore la da per vigente, dato che in tema di TARES si preoccupa di dire che la sostituisce.
Poi quanlche avvocato potrà cercare il "cavillo", ma sulla sostanza credo sia davvero poca cosa..
Attenzione, però: già nel 2009 la Cassazione, con la sentenza del 6 novembre 2009 n. 23583, aveva bacchettato la P.A., affermando che "il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non attribuisce la relativa competenza funzionale".
Ora, vero è che il legislatore, con l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (in G.U. n. 67 del 23/03/2011), ha statuito che "Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale", tuttavia, il riferimento ai "regolamenti comunali" non può che riferirsi ai soli regolamenti comunali della TIA/1 (art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 22/1997) e non certo ai regolamenti comunali TARSU (art. 68, comma 1, D. Lgs. n. 507/1993) ormai decaduti perché la relativa legge è stata soppressa.
Diversamente opinando, si avrebbe l’assurdo, costituzionalmente illegittimo, che un semplice regolamento comunale si sostituisce e fa rivivere una legge ormai abrogata, stravolgendo sensibilmente la gerarchia delle fonti (art. 23 della Costituzione).
Infine, anche a voler prescindere da tutto quanto sopra esposto, il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 è entrato in vigore il 7 aprile 2011 (G.U. n. 67 del 23/03/2011 – art. 73, comma 3, della Costituzione) e quindi:
- non riguarda assolutamente l’anno 2010, per cui la TARSU rimane soppressa per tutto l’anno 2010;
- non riguarda neppure l'anno 2011, perché la norma non ha effetto retroattivo, per cui i Comuni già all'01/01/2011 avrebbero dovuto adottare la TIA/1, in continuità, peraltro, con l'anno 2010 (salvo, eventualmente, l’opzione per la TIA/2);
- non è stato minimamente modificato l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 22/1997, che ha soppresso, in attuazione di Direttive comunitarie, la "tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani" ed ha istituito una "tariffa" per la copertura totale (e non più parziale) dei costi del servizio di smaltimento, che deve essere sempre determinata dall'ente impositore e mai dalla società di gestione dei servizi (Cassazione, Sez. Trib., sentenza del 2 marzo 2010 n. 8313).
MrDike- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 20.11.11
Re: TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti
Non capisco francamente perchè dobbiamo crearci problemi che non esistono.
L'art. 14 comma 7 è chiarissimo nel consentire di CONTINUARE (quindi è riferito a qualcosa che c'era già prima) i regolamenti relativi alla TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI e quelli sulla TIA.
Non condivido assolutamente l'opera di manipolazione delle leggi per giungere a conclusioni assurde.
Comunque consiglio di leggere un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 17/9/2012 che spiega la questione.
L'art. 14 comma 7 è chiarissimo nel consentire di CONTINUARE (quindi è riferito a qualcosa che c'era già prima) i regolamenti relativi alla TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI e quelli sulla TIA.
Non condivido assolutamente l'opera di manipolazione delle leggi per giungere a conclusioni assurde.
Comunque consiglio di leggere un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 17/9/2012 che spiega la questione.
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti
giovanni2 ha scritto:Non capisco francamente perchè dobbiamo crearci problemi che non esistono.
L'art. 14 comma 7 è chiarissimo nel consentire di CONTINUARE (quindi è riferito a qualcosa che c'era già prima) i regolamenti relativi alla TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI e quelli sulla TIA.
Non condivido assolutamente l'opera di manipolazione delle leggi per giungere a conclusioni assurde.
Comunque consiglio di leggere un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 17/9/2012 che spiega la questione.
Sottoscrivo.
Fatta causa, trovato cliente...
El_Peco- Messaggi : 272
Data d'iscrizione : 08.04.11
Argomenti simili
» TARSU illegittima anni 2010 e successivi
» accertamenti ICI anni 2010 e 2011
» TARSU ANNI 2007/2008/2009
» accertamenti ICI anni 2010 e 2011
» TARSU ANNI 2007/2008/2009
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin