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TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti

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TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti Empty TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti

Messaggio  MrDike Mer 26 Set 2012 - 7:40

A partire dal 31 dicembre 2009 la Tassa sui rifiuti solidi urbani non esiste più e, pertanto, la pretesa avanzata dai comuni per gli anni 2010 e seguenti è illegittima. Con la sentenza del 22 dicembre 2011 n. 124/04/12, depositata il 19 aprile 2012, solo ora resa nota, la CTP di Grosseto ha disposto la non legittimità della TARSU dopo il 31 dicembre 2009.

Articolo ITALIA OGGI DELL'08/09/2012

Sentenza CTP di Grosseto n. 124/04/12

Articolo Avv. Maurizio Villani del 07/04/2011

Al riguardo, gradirei anche un Vs. parere.


Ultima modifica di MrDike il Ven 28 Set 2012 - 3:38 - modificato 1 volta.

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TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti Empty Re: TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti

Messaggio  Carlo Saletta Mer 26 Set 2012 - 11:03

In quella sentenza in verità non hanno tenuto conto di quanto l'art. 14, di istituzione della Tares, bene o male, dispone al comma 46:
" A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. .... Omissis"
In altre parole con queste due righe hanno provato/cercato di mettere una pezza a ciò che non avevano fatto prima, dal 2010 se non ricordo male, per salvare la TaRSU. Bada che li chiamano "tutti i vigenti prelievi", come volergli ridare vita.
Comunque è vero ho letto anch'io alcuni pareri molto contrastanti che possono dare un certo livello di preoccupazione. Stiamo a vedere il proseguo. Carlo

Carlo Saletta

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Messaggio  El_Peco Gio 27 Set 2012 - 3:09

MrDike ha scritto:A partire dal 31 dicembre 2009 la Tassa sui rifiuti solidi urbani non esiste più e, pertanto, la pretesa avanzata dai comuni per gli anni 2010 e seguenti è illegittima. Con la sentenza del 22 dicembre 2011 n. 124/04/12, depositata il 19 aprile 2012, solo ora resa nota, la CTP di Grosseto ha disposto la non legittimità della TARSU dopo il 31 dicembre 2009.

Articolo ITALIA OGGI DELL'08/09/2012

Sentenza CTP di Grosseto n. 124/04/12

Articolo Avv. Maurizio Villani del 07/04/2011

Al riguardo, gradirei anche un Vs. parere.

Personalmente ritengo il tutto paradossale.
E' evidente che la TARSU era legittima e dovuta, dato che è l'entrata che finanzia il servizio di smaltimento.
Così come è evidente che anche il legislatore la da per vigente, dato che in tema di TARES si preoccupa di dire che la sostituisce.
Poi quanlche avvocato potrà cercare il "cavillo", ma sulla sostanza credo sia davvero poca cosa..

El_Peco

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TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti Empty Re: TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti

Messaggio  MrDike Ven 28 Set 2012 - 3:54

El_Peco ha scritto:
MrDike ha scritto:A partire dal 31 dicembre 2009 la Tassa sui rifiuti solidi urbani non esiste più e, pertanto, la pretesa avanzata dai comuni per gli anni 2010 e seguenti è illegittima. Con la sentenza del 22 dicembre 2011 n. 124/04/12, depositata il 19 aprile 2012, solo ora resa nota, la CTP di Grosseto ha disposto la non legittimità della TARSU dopo il 31 dicembre 2009.

Articolo ITALIA OGGI DELL'08/09/2012

Sentenza CTP di Grosseto n. 124/04/12

Articolo Avv. Maurizio Villani del 07/04/2011

Al riguardo, gradirei anche un Vs. parere.

Personalmente ritengo il tutto paradossale.
E' evidente che la TARSU era legittima e dovuta, dato che è l'entrata che finanzia il servizio di smaltimento.
Così come è evidente che anche il legislatore la da per vigente, dato che in tema di TARES si preoccupa di dire che la sostituisce.
Poi quanlche avvocato potrà cercare il "cavillo", ma sulla sostanza credo sia davvero poca cosa..

Attenzione, però: già nel 2009 la Cassazione, con la sentenza del 6 novembre 2009 n. 23583, aveva bacchettato la P.A., affermando che "il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non attribuisce la relativa competenza funzionale".

Ora, vero è che il legislatore, con l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (in G.U. n. 67 del 23/03/2011), ha statuito che "Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale", tuttavia, il riferimento ai "regolamenti comunali" non può che riferirsi ai soli regolamenti comunali della TIA/1 (art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 22/1997) e non certo ai regolamenti comunali TARSU (art. 68, comma 1, D. Lgs. n. 507/1993) ormai decaduti perché la relativa legge è stata soppressa.
Diversamente opinando, si avrebbe l’assurdo, costituzionalmente illegittimo, che un semplice regolamento comunale si sostituisce e fa rivivere una legge ormai abrogata, stravolgendo sensibilmente la gerarchia delle fonti (art. 23 della Costituzione).

Infine, anche a voler prescindere da tutto quanto sopra esposto, il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 è entrato in vigore il 7 aprile 2011 (G.U. n. 67 del 23/03/2011 – art. 73, comma 3, della Costituzione) e quindi:

- non riguarda assolutamente l’anno 2010, per cui la TARSU rimane soppressa per tutto l’anno 2010;

- non riguarda neppure l'anno 2011, perché la norma non ha effetto retroattivo, per cui i Comuni già all'01/01/2011 avrebbero dovuto adottare la TIA/1, in continuità, peraltro, con l'anno 2010 (salvo, eventualmente, l’opzione per la TIA/2);

- non è stato minimamente modificato l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 22/1997, che ha soppresso, in attuazione di Direttive comunitarie, la "tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani" ed ha istituito una "tariffa" per la copertura totale (e non più parziale) dei costi del servizio di smaltimento, che deve essere sempre determinata dall'ente impositore e mai dalla società di gestione dei servizi (Cassazione, Sez. Trib., sentenza del 2 marzo 2010 n. 8313).

MrDike

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Messaggio  giovanni2 Ven 28 Set 2012 - 11:36

Non capisco francamente perchè dobbiamo crearci problemi che non esistono.

L'art. 14 comma 7 è chiarissimo nel consentire di CONTINUARE (quindi è riferito a qualcosa che c'era già prima) i regolamenti relativi alla TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI e quelli sulla TIA.

Non condivido assolutamente l'opera di manipolazione delle leggi per giungere a conclusioni assurde.

Comunque consiglio di leggere un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 17/9/2012 che spiega la questione.

giovanni2

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TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti Empty Re: TARSU illegittima per gli anni 2010 e seguenti

Messaggio  El_Peco Lun 1 Ott 2012 - 3:04

giovanni2 ha scritto:Non capisco francamente perchè dobbiamo crearci problemi che non esistono.

L'art. 14 comma 7 è chiarissimo nel consentire di CONTINUARE (quindi è riferito a qualcosa che c'era già prima) i regolamenti relativi alla TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI e quelli sulla TIA.

Non condivido assolutamente l'opera di manipolazione delle leggi per giungere a conclusioni assurde.

Comunque consiglio di leggere un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 17/9/2012 che spiega la questione.

Sottoscrivo.
Fatta causa, trovato cliente...

El_Peco

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