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Controllo benefici legge 104/92
Salve,
l'amministrazione vuole procedere alla verifica a campione sui dipendenti beneficiari dei permessi previsti dalla legge 104/92 se persistono i requisiti richiesti dalla norma.
la domanda è questa, per gli eventuali riscontri se nella famiglia della persona con handicap in situazione di gravità vi siano altri familiari che beneficiano di tali permessi a chi bisogna rivolgersi?
L'INPS è l'ente a cui rivolgersi per gli eventuali riscontri nel merito o chi altri?
Grazie
l'amministrazione vuole procedere alla verifica a campione sui dipendenti beneficiari dei permessi previsti dalla legge 104/92 se persistono i requisiti richiesti dalla norma.
la domanda è questa, per gli eventuali riscontri se nella famiglia della persona con handicap in situazione di gravità vi siano altri familiari che beneficiano di tali permessi a chi bisogna rivolgersi?
L'INPS è l'ente a cui rivolgersi per gli eventuali riscontri nel merito o chi altri?
Grazie
nadino- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 09.10.11
controllo
ACCERTAMENTO INPS SUSSISTENZA REQUISITI PERMESSI LEGGE 104/92
Si segnala il Messaggio 18 aprile 2011, n. 9040 con cui l’Inps ha ritenuto di fornire alle sede indicazioni e suggerimenti operativi in merito all’argomento del titolo
Anzitutto l’Istituto ricorda che comma 7 bis dell’art.33, Legge n.104/92, introdotto dall’art.24, 1° comma, lett. c), della legge n.183/2010 (c.d. “collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica”), prevede un’attività di controllo, da parte del datore di lavoro e dell’INPS, circa la sussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto e stabilisce la decadenza, per il lavoratore, dal diritto ai benefici di cui al comma 3 del citato articolo 33, in caso di accertamento del venir meno di tali condizioni ,sottolinea altresì che in attuazione della citata disposizione di legge si dovrà provvedere ad effettuare le necessarie verifiche sul territorio.
Inoltre ,in attesa del completamento del processo di telematizzazione dei flussi produttivi, che potrà prevedere anche l’ottimizzazione della gestione dei controlli finalizzati a prevenire il configurarsi di fattispecie connesse ad indebiti o a fenomeni di illegalità relativi alla fruizione dei permessi ex lege 104/92, si ribadisce che, sia nella fase istruttoria di prima concessione dei benefici, sia nel corso dei successivi accertamenti conseguenti ad eventuali variazioni intervenute nelle situazioni di volta in volta analizzate, vengano effettuati tutti i controlli previsti per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto e tra gli strumenti utili ai controlli in argomento, si raccomanda di sottoporre, in particolare, ad attenta verifica le autocertificazioni rese dai lavoratori richiedenti, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
A tal fine :
-si farà particolare riferimento alle banche dati dell’Istituto, da cui si potrà riscontrare, tra l’altro, l’eventuale fruizione dei benefici di L. 104/92 da parte di più lavoratori ;
-potranno altresì, essere acquisite dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà da cui risulti, in particolare, la sussistenza in vita del disabile o l’eventuale revisione del giudizio di gravità dell’handicap, nonché, in caso di ricovero della persona in situazione di disabilità grave, la richiesta di specifica dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante da cui risulti l’eventuale carattere sanitario di tipo continuativo rivestito dall’assistenza prestata al disabile.
Se all’esito delle verifiche istruttorie, risulti accertata l’insussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento o per il mantenimento del diritto a fruire dei permessi di cui alla legge n.104/92, si dovrà procedere alla immediata revoca dei benefici suddetti nonché agli adempimenti legati all’eventuale recupero delle prestazioni indebitamente percepite, con contestuale comunicazione al datore di lavoro (nel caso in cui non si tratti di pagamento diretto), al fine di evitare conguagli successivi al provvedimento di revoca.
Si segnala il Messaggio 18 aprile 2011, n. 9040 con cui l’Inps ha ritenuto di fornire alle sede indicazioni e suggerimenti operativi in merito all’argomento del titolo
Anzitutto l’Istituto ricorda che comma 7 bis dell’art.33, Legge n.104/92, introdotto dall’art.24, 1° comma, lett. c), della legge n.183/2010 (c.d. “collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica”), prevede un’attività di controllo, da parte del datore di lavoro e dell’INPS, circa la sussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto e stabilisce la decadenza, per il lavoratore, dal diritto ai benefici di cui al comma 3 del citato articolo 33, in caso di accertamento del venir meno di tali condizioni ,sottolinea altresì che in attuazione della citata disposizione di legge si dovrà provvedere ad effettuare le necessarie verifiche sul territorio.
Inoltre ,in attesa del completamento del processo di telematizzazione dei flussi produttivi, che potrà prevedere anche l’ottimizzazione della gestione dei controlli finalizzati a prevenire il configurarsi di fattispecie connesse ad indebiti o a fenomeni di illegalità relativi alla fruizione dei permessi ex lege 104/92, si ribadisce che, sia nella fase istruttoria di prima concessione dei benefici, sia nel corso dei successivi accertamenti conseguenti ad eventuali variazioni intervenute nelle situazioni di volta in volta analizzate, vengano effettuati tutti i controlli previsti per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto e tra gli strumenti utili ai controlli in argomento, si raccomanda di sottoporre, in particolare, ad attenta verifica le autocertificazioni rese dai lavoratori richiedenti, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
A tal fine :
-si farà particolare riferimento alle banche dati dell’Istituto, da cui si potrà riscontrare, tra l’altro, l’eventuale fruizione dei benefici di L. 104/92 da parte di più lavoratori ;
-potranno altresì, essere acquisite dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà da cui risulti, in particolare, la sussistenza in vita del disabile o l’eventuale revisione del giudizio di gravità dell’handicap, nonché, in caso di ricovero della persona in situazione di disabilità grave, la richiesta di specifica dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante da cui risulti l’eventuale carattere sanitario di tipo continuativo rivestito dall’assistenza prestata al disabile.
Se all’esito delle verifiche istruttorie, risulti accertata l’insussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento o per il mantenimento del diritto a fruire dei permessi di cui alla legge n.104/92, si dovrà procedere alla immediata revoca dei benefici suddetti nonché agli adempimenti legati all’eventuale recupero delle prestazioni indebitamente percepite, con contestuale comunicazione al datore di lavoro (nel caso in cui non si tratti di pagamento diretto), al fine di evitare conguagli successivi al provvedimento di revoca.
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