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http://www.irpef.info/benefici legge n. 336/70
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benefici legge n. 336/70
Buongiorno, vorrei un vostro contributo in merito:
Un dipendente di questo Comune è andato in pensione a luglio 2001, nel mese di maggio di quest'anno ha presentata domanda per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2 legge n. 336/70, allegando alla stessa ai fini della dimostrazione dello status di orfano di guerra, apposita attestazione prefettizia.Vorrei sapere, se eventualmente siano intervenute norme che prevedano la decandenza del beneficio, nel caso contrario, quale è il periodo di prescizione per il pagamento dei ratei arretrati.
Vi ringrazio Maddalena L
Un dipendente di questo Comune è andato in pensione a luglio 2001, nel mese di maggio di quest'anno ha presentata domanda per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2 legge n. 336/70, allegando alla stessa ai fini della dimostrazione dello status di orfano di guerra, apposita attestazione prefettizia.Vorrei sapere, se eventualmente siano intervenute norme che prevedano la decandenza del beneficio, nel caso contrario, quale è il periodo di prescizione per il pagamento dei ratei arretrati.
Vi ringrazio Maddalena L
Maddalena Lopez- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 03.10.11
Località : ROCCANOVA
Legge 336
Com’è noto, il Consiglio di Stato, con parere espresso nell’AdunanzaPlenaria n. 34 del 1° dicembre 1995, ha considerato non più applicabile l’articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 nella parte in cui (comma 2) dispone che, in alternativa all’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati possano richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole.
Tale orientamento, confermato da questo Istituto, scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell’ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l’automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica n. 969 del 20 marzo 1997).
La non applicabilità del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, dellalegge 336/1970 viene ora estesa anche ad alcune categorie di personale che, pur continuando ad operare in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del DLgs n. 165/2001, hanno visto sostanzialmente modificata la struttura del trattamento economico con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale (come è avvento, ad esempio per la carriera prefettizia e quella diplomatica). Nei confronti di questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali facendone confluire il relativo valore economico maturato nella retribuzione individuale di anzianità (RIA).
La circolare al link
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/inpdap_9_2006/1191
Tale orientamento, confermato da questo Istituto, scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell’ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l’automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica n. 969 del 20 marzo 1997).
La non applicabilità del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, dellalegge 336/1970 viene ora estesa anche ad alcune categorie di personale che, pur continuando ad operare in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del DLgs n. 165/2001, hanno visto sostanzialmente modificata la struttura del trattamento economico con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale (come è avvento, ad esempio per la carriera prefettizia e quella diplomatica). Nei confronti di questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali facendone confluire il relativo valore economico maturato nella retribuzione individuale di anzianità (RIA).
La circolare al link
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/inpdap_9_2006/1191
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