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IVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

5 partecipanti

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Messaggio  MARCO SIGAUDO Lun 16 Mag 2011 - 1:55

Buongiorno a tutti.
Cerco un confronto con Voi in merito ad un caso particolare che mi è capitato.
Un Comunemi ha contattato in merito ad una problematica di gestione iva, quando sono andato a vedere la documentazione per farmi un'idea di quale fosse la situazione ecco cosa ho riscontratto.
Il Comune ha sui propri terreni delle antenne di telefonia mobile, dalle società telefoniche recepisce un canone e deve quindi emettere fattura essendo questa entrata considerata provento economico.
All'interno dell'amministrazione vi è un commercialista che ha istruito la ragioniera in questo senso:

TUTTE LE FATTURE COMMERCIALI DI VENDITA EMESSE DAL COMUNE SONO DA REGISTRARE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA SINO AL MOMENTO IN CUI SI INCASSA IL CREDITO

Io non riesco onestamente a trovare riscontro alcuno che autorizzi questo comportamento e sono quasi quasi portato a considerarlo errato ma, visto che c'è sempre da imparare, vorrei sapere se qualcuno tra di Voi può autenticarmi la liceità del comportamento seguito ed eventualmente fornirmi qualche riferimento normativo. Ribadisco che parliamo di fatture di vendita emesse dal Comune verso soggetti privati nello svolgimento di un'attvità commerciale.

Grazie per il confronto.

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Messaggio  Marco Melecchi Lun 16 Mag 2011 - 2:01

Concordo con te: per quanto mi risulta le fatture possono essere emesse in sospensione di imposta solo se il "cliente" è un ente pubblico.
Per cui è normale che tutte o quasi le fatture ricevute lo siano ma nell'emettere fatture il comune, come qualsiasi altro fornitore, deve valutare il tipo di "cliente".
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Messaggio  MARCO SIGAUDO Lun 16 Mag 2011 - 2:29

o mamma...se la linea sarà questa ci sarà da divertirsi...io speravo di essere smentito onestamente...

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Messaggio  Paolo Gros Lun 16 Mag 2011 - 2:49

Premesso che mi pare quanto espresso da Melecchi rispondente alla norma ho pero' trovato questo strano riferimento :

Rilevando ad esempio dalla circolare FL 14/2009 concernente il certificato al rendiconto al punto 3.3

"Poiché negli enti locali assume rilevanza anche l’aspetto concernente l’Iva in sospensione di imposta, che comporta una esigibilità differita dell’imposta stessa, la nota n. 5 che figura quadro contabile 8 quater previsto per comuni ed unioni di comuni (e ovviamente quella analoga prevista sempre al quadro 8 quater per le province, nonché la nota n. 5 del quadro 7 quater delle comunità montane) è da considerare nella accezione che il dato deve corrispondere al credito e al debito risultante dalla dichiarazione annuale, tenuto anche conto dell’Iva in sospensione di imposta."
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Messaggio  Paolo Gros Lun 16 Mag 2011 - 3:08

Queste le motivazioni delle indicazioni di quel commercialista :
La legge 410/97 ha introdotto il concetto di esigibilita' dell'imposta al quale e' correlato sia l'obbligo di pagamento del cedente o prestatore sia il diritto di detrazione del cessionario o committente.
L'imposta e' esigibile nel momento di effettuazione dell'operazione per tutti i soggetti ad eccezione che per gli enti pubblici ( ex art.6 u.c.) per questi ultimi l'esigibilita' e' differita al momento del pagamento ( concreta esigibilita' )
Gli enti hanno comunque la possibilita' di anticipare, anche in mancanza di pagamento,l'esigibilita' dell'imposta al momento dell'effettuazione del operazione per cui ( circolare 328/E del 24.12.1997 ) essi devono dare atto nella fattura della scelta compiuta apponendo la dicitura " Iva ad esigibilita' immediata" ovvero, nel caso opposto "Iva ad esigibilita' differita".
In assenza di indicazioni il destinatario della fattura non potra' detrarre l'imposta fino a quando non avra' pagato il corrispettivo.
Cio' implica il superamento di annotare le fatture nel registro dei sospesi : le fatture dovranno pertanto essere registrate in via definitiva ( anche agli effetti del calcolo del volume di affari ) facendo entrare l'imposta in liquidazione periodica solo all'atto del pagamento del corrispettivo.
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Messaggio  MARCO SIGAUDO Lun 16 Mag 2011 - 6:28

Mi sono buttato su testi vari e civetta, delfino and company non citano neanche la cosa...anzi, tutto quello che trovo sembra avvalorare la tesi della non sospensione...brutta bestia...

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Messaggio  Paolo Gros Lun 16 Mag 2011 - 6:41

L'Iva negli enti locali . di Luigi Ferrajoli . Editrice Maggioli . III edizione pagina 49/50
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Messaggio  Paolo Gros Lun 16 Mag 2011 - 7:57

Per Marco Melecchi.

Guarda che il Vs software prevede l'Iva in esigibilita' differita anche per le fatture emesse come ho indicato nei post precedenti . ( dagli una occhiata )
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Messaggio  Marco Melecchi Lun 16 Mag 2011 - 8:13

Infatti l'abbiamo prevista sia nelle fatture ricevute (e questo è basilare) che nelle fatture emesse perchè se il destinatario della fattura emessa dal comune è un ente pubblico tale fattura potrebbe essere a detraibilità differita. Very Happy
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Messaggio  Paolo Gros Lun 16 Mag 2011 - 8:18

Certo ,e bene avete fatto .
Leggi con attenzione il post che ho riportato e valuta se secondo la tua opinione e' plausibile o peregrino.
Sono presuntuosamente ( come sempre dirai ) convinto che sia sensato e rispondente alle norme .Vedi se tra qualche genio consulente della Vs software house in materia di Iva tale tesi possa essere riscontrata.
Grazie in anticipo.
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Messaggio  MARCO SIGAUDO Lun 16 Mag 2011 - 8:21

Vai Santa software house! Si apre il contest sull'iva differita. Intanto grazie a tutti per i riscontri, io vado a caccia del libro suggerito da Paolo!

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Messaggio  rag001 Mer 15 Feb 2012 - 11:26

In conclusione se il comune emette una fattura ad un privato puo' inserire la dicitura di sospensione di imposta IVA?
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Messaggio  Paolo Gros Gio 16 Feb 2012 - 0:28

A mio parere no poiche' come detto le fatture possono essere emesse in sospensione di imposta solo se il "cliente" è un ente pubblico
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Messaggio  emilio_ra Gio 16 Feb 2012 - 1:31

Paolo Gros ha scritto:A mio parere no poiche' come detto le fatture possono essere emesse in sospensione di imposta solo se il "cliente" è un ente pubblico


Il comune agisce in regime di impresa esattamente come ogni altra impresa.
Il differimento è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, restando dunque escluse quelle poste in essere nei confronti dei privati consumatori.
IVA per CASSA sulla FORNITURA di BENI e SERVIZI agli ENTI PUBBLICI – NO-VITÀ: con effetto dall’1.1.1998, l’art. 1, co. 3, D.Lgs. 2.9.1997, n. 313 ha modificato la disciplina Iva relativa all’effettuazione delle operazioni prevista dall’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972, introducendo il concetto di esigibilità dell’imposta, intesa come diritto dell’Erario a percepire l’Iva a decorrere da un determinato momento, quello a partire dal quale l’Iva diviene un credito per l’Erario. Corrispondente a quella di esigibilità è la no-zione di detrazione dell’Iva: nel medesimo momento in cui l’imposta diviene esigibile per l’Erario, essa diventa detraibile per il contribuente acquirente di beni o fruitore di ser-vizi.
In generale, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con quello di esigibili-tà dell’imposta; tuttavia, per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici i due momenti divergono: mentre l’effettuazione resta collegata alla tempistica prevista dai primi quattro commi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972 (ad esempio, la stipulazione del contratto, la consegna, la spedizione, il pagamento, il prelievo, la data del rogito), l’esigibilità e la detrazione dell’imposta sono rinviate al momento del pagamento del corrispettivo, anche se la fatture sono state già emesse ed annotate.
A seguito dell’approvazione della norma «generale» dell’Iva per cassa, introdotta dall’art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009 (decreto «anti-crisi»), e del relativo decreto attuati-vo, il D.M. 26.3.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.4.2009 e in vigore dal 28.4.2009, l’esigibilità differita è ora applicabile anche da parte di tutti soggetti Iva che effettuano cessioni o prestazioni nei confronti di cessionari o committenti che operano in regime di impresa, arte o professione; sono, tuttavia, esclusi da tale novità i ceden-ti/prestatori che si avvalgono di regimi speciali Iva o che effettuano operazioni nei con-fronti di acquirenti/committenti che assolvono l’imposta applicando il reverse charge op-pure che sono fornitori di privati.
Resta, pertanto, invariato il sistema di esigibilità differita dell’Iva già previsto per le o-perazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nel citato comma 5, secondo periodo, dell’art. 6, D.P.R. 633/1972.


ESIGIBILITÀ dell’IVA
NORMA GENERALE – ESIGIBILITÀ IMMEDIATA: momento di esigibilità = momen-to di effettuazione dell’operazione (co. da 1 a 4 dell’art. 6, D.P.R. 633/1972).
CESSIONI e PRESTAZIONI ad ENTI PUBBLICI – ESIGIBILITÀ DIFFERITA: mo-mento di esigibilità = momento del pagamento del corrispettivo (co. 5 dell’art. 6, D.P.R.633/1972).
DECRETO «ANTI-CRISI»: l’esigibilità differita è applicabile da parte dei fornitori di tutti soggetti Iva (quindi non di privati), esclusi i fornitori che si avvalgono di regimi speciali Iva o i fornitori di soggetti che assolvono l’imposta con il reverse charge.
OPERAZIONI con ENTI PUBBLICI e APPLICABILITÀ dell’IVA per CASSA: l’esigibilità differita dell’imposta già prevista dall’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972 prima della novità introdotta dal decreto «anti-crisi» è applicabile limitatamente a particolari cessioni di beni e prestazioni servizi, nonché a quelle rese nei confronti dello Stato e dei soggetti pubblici espressamente elencati.
Si tratta, in particolare, delle cessioni di alcuni prodotti farmaceutici effettuate dai far-macisti, cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dagli enti non commerciali ai soci, associati o partecipanti, nonché delle operazioni poste in essere nei confronti dei seguenti enti pubblici:
• Stato e suoi organi, anche se dotati di personalità giuridica (CNR, Agenzia per la promozione del Mezzogiorno, ecc.);
• enti pubblici territoriali, vale a dire Regioni, Province, Comuni, e loro consorzi co-stituiti ai sensi dell’art. 25, L. 8.6.1990, n. 148;
• Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 1, co. 1, lett. a), D.Lgs. 56/1998);
• istituti universitari;
• Aziende sanitarie locali ed enti ospedalieri;
• enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
• enti pubblici di assistenza e beneficenza;
• enti pubblici previdenziali.
Come più volte precisato dall’Amministrazione finanziaria e, da ultimo, con la C.M. 13.3.2009, n. 8/E («Telefisco» 2009), tale elenco è tassativo e, pertanto, la puntualità del dettato normativo non consente applicazioni per analogia ad altri enti pubblici.
Restano, quindi, esclusi gli enti pubblici economici e, ad esempio, poiché sono conside-rati enti ospedalieri solamente gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ri-covero e alla cura degli infermi (art. 2, L. 12.2.1968, n. 132), sono esclusi gli enti eccle-siastici che esercitano assistenza ospedaliera (R.M. 28.5.2002, n. 159/E).
Con la novità normativa contenuta nell’art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009, il Le-gislatore ha di fatto introdotto la possibilità di applicare il differimento del momento di e-sigibilità dell’Iva al momento dell’incasso del corrispettivo anche per le cessioni e le pre-stazioni effettuate ad enti diversi da quelli elencati sopra, anche se con alcune limitazio-ni.
ENTI NON COMMERCIALI che EFFETTUANO ANCHE ATTIVITÀ COMMER-CIALE: poiché l’Iva per cassa, già prevista dal comma 5 dell’art. 6, D.P.R. 633/1972 per alcune tipologie di operazioni e per determinati enti pubblici è stata ora «generalizza-ta», con un’applicazione «a regime», alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi im-ponibili effettuate nei confronti, oltre che di artisti e professionisti, anche di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, tra i destinatari di fatture ad esigibilità differita rien-trano anche gli enti non commerciali titolari di partita Iva che agiscono nell’esercizio di impresa.
Di conseguenza, l’esigibilità dell’Iva all’atto del pagamento del corrispettivo prevista dal decreto «anti-crisi» è applicabile, con l’entrata in vigore, dal 28.4.2009, del D.M. 26.3.2009, anche per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a favore di en-ti non commerciali che effettuano acquisti sia per l’attività d’impresa sia per quella isti-tuzionale, anche se non rientranti nell’elenco tassativo di enti contenuto nel suddetto comma 5.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 13.3.2009, n. 8/E, la disposizione dell’art. 7, richiedendo unicamente che il cessionario o committente agisca nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, non preclude l’esigibilità differita dell’imposta per gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali destinati, oltre che all’attività com-merciale, anche ad altre attività.
Pertanto rientrano nell’ambito applicativo della norma le operazioni effettuate nei con-fronti degli enti non commerciali che operano nell’esercizio di attività d’impresa, anche se i beni e i servizi acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all’esercizio di attività d’impresa e di attività non commerciali.
REQUISITI per l’APPLICABILITÀ dell’ESIGIBILITÀ DIFFERITA dell’IVA: diver-samente da quanto previsto per gli enti pubblici indicati nell’art. 6, co. 5, secondo periodo D.P.R. 633/1972, l’art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009 e il relativo decreto attuati-vo (D.M. 26.3.2009) non introducono la possibilità di applicare l’Iva per cassa in modo generalizzato, ma stabiliscono alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi per l’applicabilità della nuova normativa.
Infatti il differimento dell’esigibilità dell’Iva previsto dal decreto «anti-crisi» per le ces-sioni e le prestazioni effettuate anche nei confronti di cessionari o committenti che agisco-no nell’esercizio di imprese, arte e professioni non si applica nei seguenti casi:
• per le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di appli-cazione dell’imposta (ad esempio, agricoltura e pesca, editoria, agenzie di viaggi, in-trattenimenti, rottami, ecc.);
• per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta median-te l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, il reverse charge;
• per le operazioni effettuate nei confronti di privati;
Inoltre l’Iva per cassa è applicabile e, quindi, l’imposta diviene esigibile all’atto del pa-gamento dei relativi corrispettivi, qualora il volume d’affari dei contribuenti nei confronti dei quali risulta applicabile la nuova disposizione non superi € 200.000 con riferimento all’anno solare precedente; in caso di inizio di attività, si fa riferimento al volume d’affari, sempre fino a € 200.000, che si prevede di realizzare. L’Iva diviene, comunque, esigibile dopo un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o il committente, prima del decorso di questo termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Tali limitazioni non si applicano, tuttavia, per le fatture ad esigibilità differita emesse dai fornitori degli enti pubblici indicati nel secondo periodo dell’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972. Infatti, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 26.3.2009 e relativo agli effetti su altre ope-razioni a esigibilità differita, la disciplina contenuta nel citato D.M. non si applica alle operazioni poste in essere nei confronti di tali enti pubblici, in quanto già soggette al re-gime di esigibilità differita.
ANNOTAZIONI in FATTURA: nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effet-tuate nei confronti di acquirenti o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione la facoltà del differimento dell’esigibilità dell’Iva (nel rispetto dei re-quisiti indicati sopra) è da intendersi nel senso che l’opzione deve essere esercitata dal ce-dente o dal prestatore riportando nella fattura l’annotazione «Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009». Di conseguenza, in ca-so di mancata esposizione in fattura da parte del soggetto emittente, l’Iva relativa all’operazione deve essere intesa ad esigibilità immediata. Infatti, l’ultimo periodo dell’art. 7, co. 1, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009 specifica che, in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell’art. 6, co. 5, primo periodo, D.P.R. 633/1972, vale a dire l’imposta risulta esigibile nel momento in cui le operazioni si consi-derano effettuate.
Tale differimento dell’esigibilità dell’Iva è facoltativo e non obbligatorio per i soggetti che possono applicare il nuovo regime. In concreto, quindi, tali soggetti possono scegliere, anche per ciascuna operazione effettuata o per un gruppo di operazioni (come, ad esem-pio, quelle nei confronti di un determinato cessionario o committente), se adottare o meno il differimento.
Invece, nel caso di operazioni effettuate da fornitori degli enti pubblici di cui all’art. 6, co. 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972, il differimento dell’esigibilità dell’Iva opera in via automatica, rendendosi applicabile indipendentemente da un’espressa indicazione in tal senso nella fattura. Solamente nel caso in cui i soggetti Iva rinuncino al rinvio dell’esigibilità (essendo ciò consentito dallo stesso art. 6) – devono inserire nella fattura emessa l’annotazione «Iva ad esigibilità immediata», secondo quanto specificato dal Mi-nistero delle Finanze con la circolare 24.12.1997 n. 328.
Con riferimento al principio del rinvio dell’esigibilità dell’imposta, con la citata circolare è stato anche precisato come, poiché, con l’Iva per cassa, resta fermo il momento di effet-tuazione dell’operazione, si ha un duplice effetto per cui:
a) la fattura emessa dal cedente o prestatore è una fattura definitiva;
b) l’aliquota Iva applicata all’operazione è anch’essa definitiva, non più suscettibile di variazione, in caso di eventuali successive modifiche legislative.
MANCATO PAGAMENTO del CORRISPETTIVO e NOTE di VARIAZIONE: dall’esigibilità differita dell’Iva per gli enti pubblici di cui all’art. 6, co. 5, secondo perio-do, D.P.R. 633/1972 consegue che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, l’imposta diventa inesigibile, anche se l’operazione è stata fatturata. In questo caso, il ce-dente o prestatore deve effettuare le opportune rettifiche nel registro delle fatture emesse (variazioni in diminuzione), emettendo la relativa nota di credito, anche se è già decorso un anno dall’emissione della fattura.
Il termine di un anno (di cui all’art. 26, co. 3, D.P.R. 633/1972) deve, invece, essere ri-spettato nel caso in cui il cedente o prestatore abbia optato per l’esigibilità immediata dell’Iva (R.M. 5.3.2002, n. 75/E). Pertanto ai fornitori degli enti pubblici è concesso emet-tere note di variazione oltre l’anno, a condizione che la fattura – ad esigibilità differita – non sia ancora stata pagata. Invece, in caso di rinuncia al regime del differimento, vanno osservate le regole ordinarie previste dall’articolo 26, co. 3, D.P.R. 633/1972: ad esempio, per il mancato pagamento e per errori in fattura, la variazione in diminuzione può attivarsi solo entro un anno dalla sua emissione.
Per quanto riguarda la nuova disciplina dell’Iva per cassa, secondo l’Assonime (circolare n. 12/2009), la scadenza del periodo annuale al termine del quale il regime dell’Iva per cassa cessa di applicarsi, produce effetti sulla possibilità di emettere note di variazione in diminuzione nelle ipotesi indicate dall’art. 26, D.P.R. 622/1973 (mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, ad esempio per risoluzione del contratto, per sopravvenu-to accordo, per annullamento della fattura emessa per errore, ovvero per riduzione del cor-rispettivo), con la conseguenza che:
• il verificarsi dei suddetti casi prima del decorso annuale comporta il venir meno dell’operazione e, dunque, il non realizzarsi dell’esigibilità dell’imposta (in tali ipotesi occorrerà pertanto effettuare nei registri Iva opportune rettifiche, apportando le necessa-rie annotazioni in diminuzione, con eventuale emissione di nota di credito a favore del cessionario);
• ove, invece, le circostanze indicate si realizzino dopo un anno dall’emissione della fat-tura, l’imposta si rende comunque esigibile e deve essere in ogni caso liquidata dal sog-getto che ha emesso la fattura.
VOLUME d’AFFARI e PRO-RATA: con l’esigibilità differita dell’Iva, sia per le fatture emesse nei confronti degli enti pubblici espressamente indicati nel comma 5 dell’art. 6, D.P.R. 633/1972 sia degli altri soggetti Iva ai quali tale disciplina è stata estesa, le ces-sioni e le prestazioni concorrono alla determinazione del volume d’affari (e, quindi, dell’eventuale pro-rata) nell’anno in cui l’operazione è effettuata, mentre il versamento dell’Iva avviene nel periodo di pagamento del corrispettivo.
FACOLTÀ di NON RINVIARE l’ESIGIBILITÀ dell’IMPOSTA: come per i nuovi casi (operazioni nei confronti di imprenditori, artisti e professionisti) di applicabilità dell’Iva per cassa introdotti dal decreto «anti-crisi», anche per i contribuenti Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti degli enti pubblici espressamente indicati nel comma 5 dell’art. 6, D.P.R. 633/1972, resta ferma la possibilità per il fornito-re dell’ente pubblico di non avvalersi del rinvio dell’esigibilità dell’Iva e di trattare, quindi, le operazioni effettuate come quelle ordinarie, secondo la disciplina generale di esigibilità immediata dell’Iva (esigibilità = effettuazione dell’operazione).
In tal caso il cedente/prestatore, al verificarsi di uno degli eventi stabiliti dai primi quattro commi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972, emette la fattura apponendo su di essa la dicitura «I-va ad esigibilità immediata». Il fornitore deve, poi, contabilizzare la fattura nel registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. 633/1972) e l’ente pubblico può esercitare subito il diritto alla detrazione dell’imposta, anche prima del pagamento della fattura (C.M. 24.12.1997, n. 328/E).
ADEMPIMENTI del FORNITORE dell’ENTE PUBBLICO: al momento dell’effettuazione dell’operazione, il fornitore di un ente pubblico indicato nel comma 5 dell’art. 6, D.P.R. 633/1972 – come, a seguito dell’ampliamento della disciplina dell’Iva per cassa, anche il cedente/prestatore di imprenditori, artisti e professionisti (nel rispetto delle condizioni previste) – deve emettere la fattura ed annotarla entro 15 giorni nel re-gistro delle fatture, evidenziando che il momento del versamento dell’imposta è rinviato all’incasso del corrispettivo («Iva ad esigibilità differita»).
Dall’1.1.1998 non è più obbligatorio il registro delle fatture in sospeso, in quanto la fat-tura del fornitore dell’ente pubblico è definitiva da subito. Fino al 31.12.1997, invece, l’ente ed il suo fornitore avevano l’obbligo di registrare due volte la fattura relativa all’operazione effettuata: prima sul registro delle fatture in sospeso e successivamente in via definitiva sui normali registri Iva vendite (fornitore) ed Iva acquisti (ente pubblico).
ADEMPIMENTI dell’ENTE PUBBLICO: l’ente pubblico – come gli imprenditori, artisti e professionisti indicati sopra – deve registrare, distintamente dalle fatture ordinarie (con codici o su un registro sezionale), le fatture d’acquisto ad esigibilità differita nei normali registri relativi a tali fatture. Quindi, come indicato sopra, l’ente non è più obbligato a te-nere il registro delle fatture in sospeso.
ALIQUOTA IVA da APPLICARE all’OPERAZIONE: dall’1.1.1998 l’aliquota Iva appli-cata all’operazione è definitiva. Quindi non vanno più emesse note di variazione nel ca-so in cui si verificassero dei mutamenti delle aliquote nel periodo tra l’emissione della fattura e quello del pagamento.
FATTURAZIONE DIFFERITA – LIQUIDAZIONE e DETRAZIONE dell’IVA: l’esigibilità dell’imposta sorge all’effettuazione dell’operazione connessa. Pertanto l’Iva sulle fatture differite deve essere liquidata con riferimento al momento di consegna o spedizione della merce (e non con riferimento al mese successivo).
L’esercizio del diritto alla detrazione, vincolato alle condizioni ed ai limiti esistenti nel periodo di competenza, da parte dell’ente pubblico è consentito a partire dal momento di esigibilità dell’Iva (= pagamento).



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IVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA Empty non sono dello stesso avviso

Messaggio  emilio_ra Gio 16 Feb 2012 - 1:43

Il comune agisce in regime di impresa esattamente come ogni altra impresa.

Il differimento è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, restando dunque escluse quelle poste in essere nei confronti dei privati consumatori.

IVA per CASSA sulla FORNITURA di BENI e SERVIZI agli ENTI PUBBLICI – NO-VITÀ:

con effetto dall’1.1.1998, l’art. 1, co. 3, D.Lgs. 2.9.1997, n. 313 ha modificato la disciplina Iva relativa all’effettuazione delle operazioni prevista dall’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972, introducendo il concetto di esigibilità dell’imposta, intesa come diritto dell’Erario a percepire l’Iva a decorrere da un determinato momento, quello a partire dal quale l’Iva diviene un credito per l’Erario. Corrispondente a quella di esigibilità è la no-zione di detrazione dell’Iva: nel medesimo momento in cui l’imposta diviene esigibile per l’Erario, essa diventa detraibile per il contribuente acquirente di beni o fruitore di ser-vizi.
In generale, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con quello di esigibili-tà dell’imposta; tuttavia, per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici i due momenti divergono: mentre l’effettuazione resta collegata alla tempistica prevista dai primi quattro commi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972 (ad esempio, la stipulazione del contratto, la consegna, la spedizione, il pagamento, il prelievo, la data del rogito), l’esigibilità e la detrazione dell’imposta sono rinviate al momento del pagamento del corrispettivo, anche se la fatture sono state già emesse ed annotate.
A seguito dell’approvazione della norma «generale» dell’Iva per cassa, introdotta dall’art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009 (decreto «anti-crisi»), e del relativo decreto attuati-vo, il D.M. 26.3.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.4.2009 e in vigore dal 28.4.2009, l’esigibilità differita è ora applicabile anche da parte di tutti soggetti Iva che effettuano cessioni o prestazioni nei confronti di cessionari o committenti che operano in regime di impresa, arte o professione; sono, tuttavia, esclusi da tale novità i ceden-ti/prestatori che si avvalgono di regimi speciali Iva o che effettuano operazioni nei con-fronti di acquirenti/committenti che assolvono l’imposta applicando il reverse charge op-pure che sono fornitori di privati.
Resta, pertanto, invariato il sistema di esigibilità differita dell’Iva già previsto per le o-perazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nel citato comma 5, secondo periodo, dell’art. 6, D.P.R. 633/1972.


ESIGIBILITÀ dell’IVA
NORMA GENERALE – ESIGIBILITÀ IMMEDIATA: momento di esigibilità = momen-to di effettuazione dell’operazione (co. da 1 a 4 dell’art. 6, D.P.R. 633/1972).
CESSIONI e PRESTAZIONI ad ENTI PUBBLICI – ESIGIBILITÀ DIFFERITA: mo-mento di esigibilità = momento del pagamento del corrispettivo (co. 5 dell’art. 6, D.P.R.633/1972).
DECRETO «ANTI-CRISI»: l’esigibilità differita è applicabile da parte dei fornitori di tutti soggetti Iva (quindi non di privati), esclusi i fornitori che si avvalgono di regimi speciali Iva o i fornitori di soggetti che assolvono l’imposta con il reverse charge.
OPERAZIONI con ENTI PUBBLICI e APPLICABILITÀ dell’IVA per CASSA: l’esigibilità differita dell’imposta già prevista dall’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972 prima della novità introdotta dal decreto «anti-crisi» è applicabile limitatamente a particolari cessioni di beni e prestazioni servizi, nonché a quelle rese nei confronti dello Stato e dei soggetti pubblici espressamente elencati.
Si tratta, in particolare, delle cessioni di alcuni prodotti farmaceutici effettuate dai far-macisti, cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dagli enti non commerciali ai soci, associati o partecipanti, nonché delle operazioni poste in essere nei confronti dei seguenti enti pubblici:
• Stato e suoi organi, anche se dotati di personalità giuridica (CNR, Agenzia per la promozione del Mezzogiorno, ecc.);
• enti pubblici territoriali, vale a dire Regioni, Province, Comuni, e loro consorzi co-stituiti ai sensi dell’art. 25, L. 8.6.1990, n. 148;
• Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 1, co. 1, lett. a), D.Lgs. 56/1998);
• istituti universitari;
• Aziende sanitarie locali ed enti ospedalieri;
• enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
• enti pubblici di assistenza e beneficenza;
• enti pubblici previdenziali.
Come più volte precisato dall’Amministrazione finanziaria e, da ultimo, con la C.M. 13.3.2009, n. 8/E («Telefisco» 2009), tale elenco è tassativo e, pertanto, la puntualità del dettato normativo non consente applicazioni per analogia ad altri enti pubblici.
Restano, quindi, esclusi gli enti pubblici economici e, ad esempio, poiché sono conside-rati enti ospedalieri solamente gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ri-covero e alla cura degli infermi (art. 2, L. 12.2.1968, n. 132), sono esclusi gli enti eccle-siastici che esercitano assistenza ospedaliera (R.M. 28.5.2002, n. 159/E).
Con la novità normativa contenuta nell’art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009, il Le-gislatore ha di fatto introdotto la possibilità di applicare il differimento del momento di e-sigibilità dell’Iva al momento dell’incasso del corrispettivo anche per le cessioni e le pre-stazioni effettuate ad enti diversi da quelli elencati sopra, anche se con alcune limitazio-ni.
ENTI NON COMMERCIALI che EFFETTUANO ANCHE ATTIVITÀ COMMER-CIALE: poiché l’Iva per cassa, già prevista dal comma 5 dell’art. 6, D.P.R. 633/1972 per alcune tipologie di operazioni e per determinati enti pubblici è stata ora «generalizza-ta», con un’applicazione «a regime», alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi im-ponibili effettuate nei confronti, oltre che di artisti e professionisti, anche di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, tra i destinatari di fatture ad esigibilità differita rien-trano anche gli enti non commerciali titolari di partita Iva che agiscono nell’esercizio di impresa.
Di conseguenza, l’esigibilità dell’Iva all’atto del pagamento del corrispettivo prevista dal decreto «anti-crisi» è applicabile, con l’entrata in vigore, dal 28.4.2009, del D.M. 26.3.2009, anche per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a favore di en-ti non commerciali che effettuano acquisti sia per l’attività d’impresa sia per quella isti-tuzionale, anche se non rientranti nell’elenco tassativo di enti contenuto nel suddetto comma 5.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 13.3.2009, n. 8/E, la disposizione dell’art. 7, richiedendo unicamente che il cessionario o committente agisca nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, non preclude l’esigibilità differita dell’imposta per gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali destinati, oltre che all’attività com-merciale, anche ad altre attività.
Pertanto rientrano nell’ambito applicativo della norma le operazioni effettuate nei con-fronti degli enti non commerciali che operano nell’esercizio di attività d’impresa, anche se i beni e i servizi acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all’esercizio di attività d’impresa e di attività non commerciali.
REQUISITI per l’APPLICABILITÀ dell’ESIGIBILITÀ DIFFERITA dell’IVA: diver-samente da quanto previsto per gli enti pubblici indicati nell’art. 6, co. 5, secondo periodo D.P.R. 633/1972, l’art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009 e il relativo decreto attuati-vo (D.M. 26.3.2009) non introducono la possibilità di applicare l’Iva per cassa in modo generalizzato, ma stabiliscono alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi per l’applicabilità della nuova normativa.
Infatti il differimento dell’esigibilità dell’Iva previsto dal decreto «anti-crisi» per le ces-sioni e le prestazioni effettuate anche nei confronti di cessionari o committenti che agisco-no nell’esercizio di imprese, arte e professioni non si applica nei seguenti casi:
• per le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di appli-cazione dell’imposta (ad esempio, agricoltura e pesca, editoria, agenzie di viaggi, in-trattenimenti, rottami, ecc.);
• per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta median-te l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, il reverse charge;
• per le operazioni effettuate nei confronti di privati;
Inoltre l’Iva per cassa è applicabile e, quindi, l’imposta diviene esigibile all’atto del pa-gamento dei relativi corrispettivi, qualora il volume d’affari dei contribuenti nei confronti dei quali risulta applicabile la nuova disposizione non superi € 200.000 con riferimento all’anno solare precedente; in caso di inizio di attività, si fa riferimento al volume d’affari, sempre fino a € 200.000, che si prevede di realizzare. L’Iva diviene, comunque, esigibile dopo un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o il committente, prima del decorso di questo termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Tali limitazioni non si applicano, tuttavia, per le fatture ad esigibilità differita emesse dai fornitori degli enti pubblici indicati nel secondo periodo dell’art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972. Infatti, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 26.3.2009 e relativo agli effetti su altre ope-razioni a esigibilità differita, la disciplina contenuta nel citato D.M. non si applica alle operazioni poste in essere nei confronti di tali enti pubblici, in quanto già soggette al re-gime di esigibilità differita.
ANNOTAZIONI in FATTURA: nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effet-tuate nei confronti di acquirenti o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione la facoltà del differimento dell’esigibilità dell’Iva (nel rispetto dei re-quisiti indicati sopra) è da intendersi nel senso che l’opzione deve essere esercitata dal ce-dente o dal prestatore riportando nella fattura l’annotazione «Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009». Di conseguenza, in ca-so di mancata esposizione in fattura da parte del soggetto emittente, l’Iva relativa all’operazione deve essere intesa ad esigibilità immediata. Infatti, l’ultimo periodo dell’art. 7, co. 1, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009 specifica che, in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell’art. 6, co. 5, primo periodo, D.P.R. 633/1972, vale a dire l’imposta risulta esigibile nel momento in cui le operazioni si consi-derano effettuate.
Tale differimento dell’esigibilità dell’Iva è facoltativo e non obbligatorio per i soggetti che possono applicare il nuovo regime. In concreto, quindi, tali soggetti possono scegliere, anche per ciascuna operazione effettuata o per un gruppo di operazioni (come, ad esem-pio, quelle nei confronti di un determinato cessionario o committente), se adottare o meno il differimento.
Invece, nel caso di operazioni effettuate da fornitori degli enti pubblici di cui all’art. 6, co. 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972, il differimento dell’esigibilità dell’Iva opera in via automatica, rendendosi applicabile indipendentemente da un’espressa indicazione in tal senso nella fattura. Solamente nel caso in cui i soggetti Iva rinuncino al rinvio dell’esigibilità (essendo ciò consentito dallo stesso art. 6) – devono inserire nella fattura emessa l’annotazione «Iva ad esigibilità immediata», secondo quanto specificato dal Mi-nistero delle Finanze con la circolare 24.12.1997 n. 328.
Con riferimento al principio del rinvio dell’esigibilità dell’imposta, con la citata circolare è stato anche precisato come, poiché, con l’Iva per cassa, resta fermo il momento di effet-tuazione dell’operazione, si ha un duplice effetto per cui:
a) la fattura emessa dal cedente o prestatore è una fattura definitiva;
b) l’aliquota Iva applicata all’operazione è anch’essa definitiva, non più suscettibile di variazione, in caso di eventuali successive modifiche legislative.
MANCATO PAGAMENTO del CORRISPETTIVO e NOTE di VARIAZIONE: dall’esigibilità differita dell’Iva per gli enti pubblici di cui all’art. 6, co. 5, secondo perio-do, D.P.R. 633/1972 consegue che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, l’imposta diventa inesigibile, anche se l’operazione è stata fatturata. In questo caso, il ce-dente o prestatore deve effettuare le opportune rettifiche nel registro delle fatture emesse (variazioni in diminuzione), emettendo la relativa nota di credito, anche se è già decorso un anno dall’emissione della fattura.
Il termine di un anno (di cui all’art. 26, co. 3, D.P.R. 633/1972) deve, invece, essere ri-spettato nel caso in cui il cedente o prestatore abbia optato per l’esigibilità immediata dell’Iva (R.M. 5.3.2002, n. 75/E). Pertanto ai fornitori degli enti pubblici è concesso emet-tere note di variazione oltre l’anno, a condizione che la fattura – ad esigibilità differita – non sia ancora stata pagata. Invece, in caso di rinuncia al regime del differimento, vanno osservate le regole ordinarie previste dall’articolo 26, co. 3, D.P.R. 633/1972: ad esempio, per il mancato pagamento e per errori in fattura, la variazione in diminuzione può attivarsi solo entro un anno dalla sua emissione.
Per quanto riguarda la nuova disciplina dell’Iva per cassa, secondo l’Assonime (circolare n. 12/2009), la scadenza del periodo annuale al termine del quale il regime dell’Iva per cassa cessa di applicarsi, produce effetti sulla possibilità di emettere note di variazione in diminuzione nelle ipotesi indicate dall’art. 26, D.P.R. 622/1973 (mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, ad esempio per risoluzione del contratto, per sopravvenu-to accordo, per annullamento della fattura emessa per errore, ovvero per riduzione del cor-rispettivo), con la conseguenza che:
• il verificarsi dei suddetti casi prima del decorso annuale comporta il venir meno dell’operazione e, dunque, il non realizzarsi dell’esigibilità dell’imposta (in tali ipotesi occorrerà pertanto effettuare nei registri Iva opportune rettifiche, apportando le necessa-rie annotazioni in diminuzione, con eventuale emissione di nota di credito a favore del cessionario);
• ove, invece, le circostanze indicate si realizzino dopo un anno dall’emissione della fat-tura, l’imposta si rende comunque esigibile e deve essere in ogni caso liquidata dal sog-getto che ha emesso la fattura.
VOLUME d’AFFARI e PRO-RATA: con l’esigibilità differita dell’Iva, sia per le fatture emesse nei confronti degli enti pubblici espressamente indicati nel comma 5 dell’art. 6, D.P.R. 633/1972 sia degli altri soggetti Iva ai quali tale disciplina è stata estesa, le ces-sioni e le prestazioni concorrono alla determinazione del volume d’affari (e, quindi, dell’eventuale pro-rata) nell’anno in cui l’operazione è effettuata, mentre il versamento dell’Iva avviene nel periodo di pagamento del corrispettivo.
FACOLTÀ di NON RINVIARE l’ESIGIBILITÀ dell’IMPOSTA: come per i nuovi casi (operazioni nei confronti di imprenditori, artisti e professionisti) di applicabilità dell’Iva per cassa introdotti dal decreto «anti-crisi», anche per i contribuenti Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti degli enti pubblici espressamente indicati nel comma 5 dell’art. 6, D.P.R. 633/1972, resta ferma la possibilità per il fornito-re dell’ente pubblico di non avvalersi del rinvio dell’esigibilità dell’Iva e di trattare, quindi, le operazioni effettuate come quelle ordinarie, secondo la disciplina generale di esigibilità immediata dell’Iva (esigibilità = effettuazione dell’operazione).
In tal caso il cedente/prestatore, al verificarsi di uno degli eventi stabiliti dai primi quattro commi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972, emette la fattura apponendo su di essa la dicitura «I-va ad esigibilità immediata». Il fornitore deve, poi, contabilizzare la fattura nel registro delle fatture emesse (art. 23, D.P.R. 633/1972) e l’ente pubblico può esercitare subito il diritto alla detrazione dell’imposta, anche prima del pagamento della fattura (C.M. 24.12.1997, n. 328/E).
ADEMPIMENTI del FORNITORE dell’ENTE PUBBLICO: al momento dell’effettuazione dell’operazione, il fornitore di un ente pubblico indicato nel comma 5 dell’art. 6, D.P.R. 633/1972 – come, a seguito dell’ampliamento della disciplina dell’Iva per cassa, anche il cedente/prestatore di imprenditori, artisti e professionisti (nel rispetto delle condizioni previste) – deve emettere la fattura ed annotarla entro 15 giorni nel re-gistro delle fatture, evidenziando che il momento del versamento dell’imposta è rinviato all’incasso del corrispettivo («Iva ad esigibilità differita»).
Dall’1.1.1998 non è più obbligatorio il registro delle fatture in sospeso, in quanto la fat-tura del fornitore dell’ente pubblico è definitiva da subito. Fino al 31.12.1997, invece, l’ente ed il suo fornitore avevano l’obbligo di registrare due volte la fattura relativa all’operazione effettuata: prima sul registro delle fatture in sospeso e successivamente in via definitiva sui normali registri Iva vendite (fornitore) ed Iva acquisti (ente pubblico).
ADEMPIMENTI dell’ENTE PUBBLICO: l’ente pubblico – come gli imprenditori, artisti e professionisti indicati sopra – deve registrare, distintamente dalle fatture ordinarie (con codici o su un registro sezionale), le fatture d’acquisto ad esigibilità differita nei normali registri relativi a tali fatture. Quindi, come indicato sopra, l’ente non è più obbligato a te-nere il registro delle fatture in sospeso.
ALIQUOTA IVA da APPLICARE all’OPERAZIONE: dall’1.1.1998 l’aliquota Iva appli-cata all’operazione è definitiva. Quindi non vanno più emesse note di variazione nel ca-so in cui si verificassero dei mutamenti delle aliquote nel periodo tra l’emissione della fattura e quello del pagamento.
FATTURAZIONE DIFFERITA – LIQUIDAZIONE e DETRAZIONE dell’IVA: l’esigibilità dell’imposta sorge all’effettuazione dell’operazione connessa. Pertanto l’Iva sulle fatture differite deve essere liquidata con riferimento al momento di consegna o spedizione della merce (e non con riferimento al mese successivo).
L’esercizio del diritto alla detrazione, vincolato alle condizioni ed ai limiti esistenti nel periodo di competenza, da parte dell’ente pubblico è consentito a partire dal momento di esigibilità dell’Iva (= pagamento).



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IVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA Empty Iva

Messaggio  Paolo Gros Gio 16 Feb 2012 - 3:14

Dette disposizioni riguarderanno solo i soggetti titolari di partita IVA, esercenti impresa oprofessioni, che emetteranno fattura ad altre imprese o professionisti
l'ente locale come giustamente indicato "agisce in regime di impresa " ma non e' impresa.
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IVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA Empty iva differita

Messaggio  emilio_ra Gio 16 Feb 2012 - 4:12

Il comune è titolare di partita iva.
nella gestione di impianti di produzione di energia elettrica il comune emette fattura per vendita di energia o per altre prestazioni.
Se non è possibile emettere fatture con IVA DIFFERITA il comune si trova a versare l'IVA non riscossa.
Il comune non è utente finale.


per Paolo Gros: non riesco ad allegare documenti. da il messaggio
Impossibile caricare il file : ha superato la dimensione totale di spazio di archiviazione
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