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Visto di regolarità contabile e parere di regolarità contabile
Scusate l'ignoranza: qualche anima pia mi sa dire la differenza tra "Visto di regolarità contabile" e "parere di regolarità contabile"?
paesello- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 19.09.12
Re: Visto di regolarità contabile e parere di regolarità contabile
e, purtroppo, anche questa ulteriore sentenza della corte dei conti della sezione sicilia del 24/04/2012 n. 1337, che somiglia a un detto delle mie zone:
"ropp arrubbat r port r fierr" che sta a significare: Dopo che è avvenuto il furto hanno messo le porte di ferro.
Le porte di ferro saremmo noi responsabili del servizio finanziario.
Dal sito http://www.altalex.com/index.php?idnot=18173
Il responsabile di ragioneria, del servizio economico-finanziario, del comune, deve verificare l’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione e il rispetto dell’ordinamento contabile degli enti locali. Lo ha stabilito la Corte di Conti, Sezione Sicilia, con la sentenza 24 aprile 2012, n. 1337.
Il caso vedeva un responsabile del servizio economico e finanziario di un comune impegnare una spesa, sostenuta dagli amministratori per un viaggio in Svizzera, ed approvare il rendiconto di rimborso della medesima. La spesa era stata impegnata previo "parere di regolarità contabile", attestante la copertura finanziaria.
Il PM riteneva che i convenuti,nell'ambito della propria competenza nell'emissione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, non dovessero limitarsi alla verifica della corrispondenza tra la spesa da liquidare e le fatture presentate, ma verificarne la legittimità della stessa.
Il responsabile del servizio finanziario si costituiva in giudizio negando la propria responsabilità in quanto il "parere di regolarità contabile" differiva dal "visto di regolarità contabile", attestante la sola copertura finanziaria, ed in tal caso egli non aveva alcuna possibilità di valutare l'interesse pubblico.
L’art. 153, comma 3, del TUEL, nel disciplinare il responsabile del servizio finanziario, distingue la possibilità di una figura unica o articolata, sulla base di apposita regolamentazione contabile; ovviamente nulla vieta, come nella maggior parte dei casi, che tali funzioni siano riunite in una unica figura, ma questo non smentisce la relativa diversità delle due funzioni, delle corrispondenti posizioni organizzative e delle conseguenti responsabilità amministrativo-contabili ed organizzative.
Come ricordato anche dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, sin dalla emanazione della legge 142/1990: “il parere di cui all’art. 53 della legge 142/1990 richiesto al responsabile di ragioneria è atto sostanzialmente diverso dall’ “attestazione” che il medesimo o altro funzionario è chiamato a rilasciare, ed invero mentre il primo consiste in una valutazione in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sottoposta ad esame, la seconda si concreta in una verificazione più specifica, concernente la copertura finanziaria del relativo impegno”.
In relazione alla ritenuta differenza tra "parere di regolarità contabile" previsto per le deliberazioni degli organi rappresentativi, in quanto atti collegiali, e "visto di regolarità contabile", come nel caso che ci occupa, sulle determinazioni dei responsabili dei servizi e degli altri soggetti abilitati (es. determinazioni del sindaco), in quanto atti monocratici, può certamente affermarsi che essa è solamente apparente e relativa ad una visione formalistica, non rispondente alla realtà giuridica sostanziale, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, in cui si è affermato che lessicalmente il termine deliberazione “sin dall’antichità” può riferirsi indifferentemente sia ad atti collegiali che monocratici, visto che spesso il legislatore stesso riferisce tale definizione in termini indifferenziati agli uni o agli altri.
La Corte chiarisce, poi, cosa si intenda per controllo contabile e finanziario; la giurisprudenza contabile prevalente ritiene che regolarità contabile significhi controllo di legittimità della spesa: “Nel parere di “regolarità contabile” infatti, è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta.”.
La norma che, secondo il collegio, individua il vero principio fondamentale in materia, individuando e distinguendo il controllo finanziario relativo nel nostro caso all’attestazione della copertura finanziaria, da quello contabile, è l’art. 20 del R.D.1214/1934 del Testo Unico della Corte dei conti, ove si prevede che la Corte vigili perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.
Tale norma, che si applica all’attività di controllo della Corte dei conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia definizione, si configura come riferimento fondamentale per i concetti di regolarità finanziaria e contabile,tale che, per la sua generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali funzioni; e dunque per regolarità contabile deve intendersi legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi ed ai regolamenti.
In definitiva, secondo la Corte dei Conti, sotto il profilo della regolarità contabile, il responsabile di ragioneria non ha verificato l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto dai quali avrebbe dovuto scaturire l’obbligazione, posto che il visto o parere di regolarità contabile si configura come un vero e proprio controllo di legittimità della spesa, rispetto alla legge e alle altre fonti normative.
(Altalex, 30 maggio 2012. Nota di Simone Marani)
Poveri noi! Ci aspettano tempi duri. Tantissime responsabilità, poco tempo a disposizione (non facciamo solo quello) e paga scarsa.
"ropp arrubbat r port r fierr" che sta a significare: Dopo che è avvenuto il furto hanno messo le porte di ferro.
Le porte di ferro saremmo noi responsabili del servizio finanziario.
Dal sito http://www.altalex.com/index.php?idnot=18173
Il responsabile di ragioneria, del servizio economico-finanziario, del comune, deve verificare l’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione e il rispetto dell’ordinamento contabile degli enti locali. Lo ha stabilito la Corte di Conti, Sezione Sicilia, con la sentenza 24 aprile 2012, n. 1337.
Il caso vedeva un responsabile del servizio economico e finanziario di un comune impegnare una spesa, sostenuta dagli amministratori per un viaggio in Svizzera, ed approvare il rendiconto di rimborso della medesima. La spesa era stata impegnata previo "parere di regolarità contabile", attestante la copertura finanziaria.
Il PM riteneva che i convenuti,nell'ambito della propria competenza nell'emissione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, non dovessero limitarsi alla verifica della corrispondenza tra la spesa da liquidare e le fatture presentate, ma verificarne la legittimità della stessa.
Il responsabile del servizio finanziario si costituiva in giudizio negando la propria responsabilità in quanto il "parere di regolarità contabile" differiva dal "visto di regolarità contabile", attestante la sola copertura finanziaria, ed in tal caso egli non aveva alcuna possibilità di valutare l'interesse pubblico.
L’art. 153, comma 3, del TUEL, nel disciplinare il responsabile del servizio finanziario, distingue la possibilità di una figura unica o articolata, sulla base di apposita regolamentazione contabile; ovviamente nulla vieta, come nella maggior parte dei casi, che tali funzioni siano riunite in una unica figura, ma questo non smentisce la relativa diversità delle due funzioni, delle corrispondenti posizioni organizzative e delle conseguenti responsabilità amministrativo-contabili ed organizzative.
Come ricordato anche dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, sin dalla emanazione della legge 142/1990: “il parere di cui all’art. 53 della legge 142/1990 richiesto al responsabile di ragioneria è atto sostanzialmente diverso dall’ “attestazione” che il medesimo o altro funzionario è chiamato a rilasciare, ed invero mentre il primo consiste in una valutazione in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sottoposta ad esame, la seconda si concreta in una verificazione più specifica, concernente la copertura finanziaria del relativo impegno”.
In relazione alla ritenuta differenza tra "parere di regolarità contabile" previsto per le deliberazioni degli organi rappresentativi, in quanto atti collegiali, e "visto di regolarità contabile", come nel caso che ci occupa, sulle determinazioni dei responsabili dei servizi e degli altri soggetti abilitati (es. determinazioni del sindaco), in quanto atti monocratici, può certamente affermarsi che essa è solamente apparente e relativa ad una visione formalistica, non rispondente alla realtà giuridica sostanziale, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, in cui si è affermato che lessicalmente il termine deliberazione “sin dall’antichità” può riferirsi indifferentemente sia ad atti collegiali che monocratici, visto che spesso il legislatore stesso riferisce tale definizione in termini indifferenziati agli uni o agli altri.
La Corte chiarisce, poi, cosa si intenda per controllo contabile e finanziario; la giurisprudenza contabile prevalente ritiene che regolarità contabile significhi controllo di legittimità della spesa: “Nel parere di “regolarità contabile” infatti, è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta.”.
La norma che, secondo il collegio, individua il vero principio fondamentale in materia, individuando e distinguendo il controllo finanziario relativo nel nostro caso all’attestazione della copertura finanziaria, da quello contabile, è l’art. 20 del R.D.1214/1934 del Testo Unico della Corte dei conti, ove si prevede che la Corte vigili perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.
Tale norma, che si applica all’attività di controllo della Corte dei conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia definizione, si configura come riferimento fondamentale per i concetti di regolarità finanziaria e contabile,tale che, per la sua generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali funzioni; e dunque per regolarità contabile deve intendersi legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi ed ai regolamenti.
In definitiva, secondo la Corte dei Conti, sotto il profilo della regolarità contabile, il responsabile di ragioneria non ha verificato l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto dai quali avrebbe dovuto scaturire l’obbligazione, posto che il visto o parere di regolarità contabile si configura come un vero e proprio controllo di legittimità della spesa, rispetto alla legge e alle altre fonti normative.
(Altalex, 30 maggio 2012. Nota di Simone Marani)
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