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3 partecipanti
Dipendente in convenzione
Gentili colleghi, nel mio Ente vi è la necessità di sostituire il Responsabile UTC che, beato lui, sarà in pensione a decorrere da luglio. Si è individuato un dipendente di altro Ente, geometra cat. D, che l'Amministrazione ritiene utile potere convenzionare a 18 ore. Il problema è che questa persona, nell'ente di appartenenza, NON è Responsabile del servizio.E' pertanto possibile, a vostro parere, attribuirgli in questo Ente la posizione organizzativa (ovviamente riproporzionata) e responsabilità del servizio, pur non avendola nell'Ente di appartenenza?
Grazie mille.
Grazie mille.
claudio- Messaggi : 146
Data d'iscrizione : 01.09.10
Convenzionamento
Assolutamente si , nulla osta a tale attribuzione in uno solo degli enti convenzionati.
Re: Dipendente in convenzione
Grazie per la risposta, praticamente in tempo reale!!!!
Sei gentilissimo e disponibilissimo come sempre.
Sei gentilissimo e disponibilissimo come sempre.
claudio- Messaggi : 146
Data d'iscrizione : 01.09.10
dipendente in convenzione - spesa?
scusate
tale "acquisizione" in convenzione - art 14 CCNL 2004 - è considerata assunzione e quindi soggetta a limite 20 % spesa cessazione anno prec.?
Nel mio Comune per sostituire temporaneamente la cessazione del Resp. P.O di UTC,
ritenendo che acquisizione in convenzione sia assunzione, pensavamo di procedere ad incarico in esterno co.co.co. (art 7 c 6 165/2001 ex TUEL 110)
Ci sono limiti di spesa particolare da osservare (noi rispettiamo tutti quelli "normali" come patto, riduz. sp. pers. ecc)?
Grazie
tale "acquisizione" in convenzione - art 14 CCNL 2004 - è considerata assunzione e quindi soggetta a limite 20 % spesa cessazione anno prec.?
Nel mio Comune per sostituire temporaneamente la cessazione del Resp. P.O di UTC,
ritenendo che acquisizione in convenzione sia assunzione, pensavamo di procedere ad incarico in esterno co.co.co. (art 7 c 6 165/2001 ex TUEL 110)
Ci sono limiti di spesa particolare da osservare (noi rispettiamo tutti quelli "normali" come patto, riduz. sp. pers. ecc)?
Grazie
MarcoD- Messaggi : 135
Data d'iscrizione : 11.03.11
Convenzione
A riguardo la Corte dei Conti Lombardia si e' spressa in tal senso :
<<gli enti locali, e solo loro, possono utilizzare per le proprie esigenze,
personale di altri enti del comparto (quindi quello compreso in una platea più
ampia) per periodi determinati e per una parte dell’orario d’obbligo, con il
consenso dei lavoratori interessati, previo assenso dell’ente di appartenenza e a
seguito di convenzione, i cui contenuti sono delineati esattamente (comma 1);
- l’utilizzazione parziale del lavoratore non si configura come prestazione a tempo
parziale (comma 1, ultimo periodo);
- gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano nella competenza dell’ente di
provenienza, titolare del rapporto stesso (comma 2);
- vengono precisati gli oneri che ricadono sull’ente utilizzatore a scavalco, per la
parte di sua competenza>> (così, Lombardia/676/2010/PAR del 23 giugno 2010).
Tant’è che, alla luce delle caratteristiche testè evidenziate, <<il giudice contabile
ritiene che la possibilità offerta dalla norma contrattuale non configuri l’ipotesi di
una nuova assunzione, così come disciplinata dalla legge 165/2001 e ss.mm.ii.>>
(così, Lombardia/676/2010/PAR del 23 giugno 2010).
Questa Sezione nella delibera più volte citata ha, in questo senso, aggiunto che
<<la norma contrattuale in esame, tramite il ricorso alla più semplice delle forme
associative, quale è la convenzione, e senza attivare né nuove assunzioni, né
mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa a
scavalco in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di
lavoro in parte nell’ente da cui dipende ed in parte nell’ente a scavalco. Non si
tratta in alcun modo di una forma di lavoro flessibile, né a tempo parziale: il
dipendente a scavalco continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile reso su più
enti che all’uopo si convenzionano per regolare il loro fabbisogno lavorativo (nel
senso si era espresso il Ministero dell’Interno- Direzione generale delle autonomie
con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005).
Per visionare il parere in forma espressa :
http://www.entionline.it/joomla/PERS/2010%20-%20Parere%20988%20Corte%20Conti%20Lombardia%20-%20Personale%20in%20convenzione%20e%20spesa%20personale.pdf
<<gli enti locali, e solo loro, possono utilizzare per le proprie esigenze,
personale di altri enti del comparto (quindi quello compreso in una platea più
ampia) per periodi determinati e per una parte dell’orario d’obbligo, con il
consenso dei lavoratori interessati, previo assenso dell’ente di appartenenza e a
seguito di convenzione, i cui contenuti sono delineati esattamente (comma 1);
- l’utilizzazione parziale del lavoratore non si configura come prestazione a tempo
parziale (comma 1, ultimo periodo);
- gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano nella competenza dell’ente di
provenienza, titolare del rapporto stesso (comma 2);
- vengono precisati gli oneri che ricadono sull’ente utilizzatore a scavalco, per la
parte di sua competenza>> (così, Lombardia/676/2010/PAR del 23 giugno 2010).
Tant’è che, alla luce delle caratteristiche testè evidenziate, <<il giudice contabile
ritiene che la possibilità offerta dalla norma contrattuale non configuri l’ipotesi di
una nuova assunzione, così come disciplinata dalla legge 165/2001 e ss.mm.ii.>>
(così, Lombardia/676/2010/PAR del 23 giugno 2010).
Questa Sezione nella delibera più volte citata ha, in questo senso, aggiunto che
<<la norma contrattuale in esame, tramite il ricorso alla più semplice delle forme
associative, quale è la convenzione, e senza attivare né nuove assunzioni, né
mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa a
scavalco in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di
lavoro in parte nell’ente da cui dipende ed in parte nell’ente a scavalco. Non si
tratta in alcun modo di una forma di lavoro flessibile, né a tempo parziale: il
dipendente a scavalco continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile reso su più
enti che all’uopo si convenzionano per regolare il loro fabbisogno lavorativo (nel
senso si era espresso il Ministero dell’Interno- Direzione generale delle autonomie
con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005).
Per visionare il parere in forma espressa :
http://www.entionline.it/joomla/PERS/2010%20-%20Parere%20988%20Corte%20Conti%20Lombardia%20-%20Personale%20in%20convenzione%20e%20spesa%20personale.pdf
Dipendente in convenzione
grazie della tempestività
per quanto riguarda la spesa ci sono limiti?
per quanto riguarda la spesa ci sono limiti?
MarcoD- Messaggi : 135
Data d'iscrizione : 11.03.11
Convenzione
I normali limiti di psesa di personale ( che hai scritto di osservare ) per gli enti soggetti al patto ad esclusione del limite 20% per nuove assunzioni.
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