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Riscossione diretta

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Messaggio  dinardez Lun 22 Ott 2012 - 8:09

Necessito di un parere qualificato sulla seguente questione:
Un comune di piccole dimensioni, circa 1000 ab., avendo la necessità di recuperare crediti ici ormai affidati da lungo tempo ad Agenti di riscossione senza nessun frutto, mi ha chiesto in qualità di legale esterno di occuparmi del predetto recupero. Io ricordavo vagamente l'istituto dell'ingiunzione fiscale con la riscossione diretta del comune, ora come si inserisce l'art. 9 del D.L. 174/2012? che problemi potrei riscontrare in merito?

dinardez

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 22 Ott 2012 - 12:55

http://www.anaresep.it/news/2012/ingiunzione-rafforzata.asp

Ingiunzione Rafforzata
IL PROBLEMA DELL’INGIUNZIONE FISCALE “ RINFORZATA”

4.La riscossione coattiva dei tributi locali dopo la manovra Monti (D.L.6.12.2011,n. 201, convertito nella L. 22.12.2011,n. 214 “Salva Italia”

Con le modifiche apportate dal d.1.201/2011 si stabilisce invece che, dal 31 dicembre 2012, i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate anche tributarie(Art. 14/bis lett.a) che modifica la lettera gg-quater sopra riportata).

Pertanto se prima del d.1. 201/2011 la riscossione spontanea poteva essere effettuata in modo diretto solo dai comuni mentre la riscossione coattiva poteva essere effettuata sia in modo diretto dai comuni, che dalle proprie societa pubbliche con il metodo dell'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale o tramite le societa private iscritte all'albo dei concessionari che potevano procedere solo con l'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910, con le modifiche apportate dalla manovra Monti le cose si invertono. In particolare, dal 31 dicembre 2012:

- la riscossione ordinaria potrà essere effettuata sia in modo diretto dai comuni, sia dalle proprie società pubbliche sia dai soggetti privati iscritti all'albo dei concessionari);

- la riscossione coattiva solo dai comuni con il metodo dell'ingiunzione fiscale rinforzata con procedura esattoriale

Se questo e il quadro che si verrà a delineare a decorrere dall’anno 2013, per l'anno 2012 la lettura congiunta delle norme porta qualche problema per la riscossione coattiva. Infatti, l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies) del d.1. 70/2011 ha abrogato, dal 1 ° gennaio 2012, la norma di carattere generale che permetteva a comuni e concessionari privati di utilizzare l'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale in luogo del ruolo di Equitalia. Ne deriva che:

- i comuni, dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2013, per la riscossione coattiva gestita in forma diretta, dovranno utilizzare l'ingiunzione fiscale ex r.d. 1910 mentre dal 1° luglio 2013 avranno uno strumento più potenziato in quanto potranno utilizzare l'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale;

- i concessionari iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997, dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2013, potranno utilizzare per la riscossione coattiva la sola ingiunzione fiscale mentre dal 1° luglio 2013 la riscossione coattiva dovrebbe essere effettuata solo dai comuni.

Il d.1. 201/2011 non abroga la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies) del d.1. 70/2011 secondo cui, al fini della riscossione coattiva, il sindaco o il legale rappresentante della società nomina, fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni e accertata al sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Dal momento che questa norma non viene abrogata si presume che la riscossione coattiva da parte delle società interamente pubbliche sia mmessa; infatti se la norma prevede la nomina del funzionario responsabile della riscossione da parte del legale rappresentante della società non si capirebbe quale possa essere il senso di tale previsione se non fosse possibile per le società procedere alla riscossione coattiva .

Pertanto, dal 1 luglio 2013, Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa controllate, cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Le opzioni percorribili dagli enti saranno le seguenti:

1. gestione diretta: la riscossione coattiva dovrà essere effettuata in modo obbligatorio dai comuni con l'ingiunzione fiscale con procedura esattoriale mentre la riscossione ordinaria è opzionale. Tuttavia, per 1'IMU e dal 2013 per la RES - rifiuti, la gestione diretta è obbligatoria in quanto prevista dalle norme di legge. In ogni caso la scelta di una gestione diretta comporta per gli enti locali che hanno esternalizzato tale attività una reinternalizzzione del servizio. E’ evidente che questa scelta, di fronte ai limiti del turn-over e senza poter assumere personale, sembra abbastanza ardua;

2. affidamento a società private le quali potranno effettuare la riscossione ordinaria;

3. affidamento a società interamente pubbliche (art. 52, comma 5, lettera b), numero 3) del d.lgs. 446/1997) le quali potranno effettuare la riscossione ordinaria e, secondo un'interpretazione più elastica, anche la riscossione coattiva. Questa opzione mal si concilia con le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 32 del d.1. 78/2010 che stabiliscono il divieto assoluto per i comuni fino a 30.000 abitanti di costituire società.

Per ovviare ai limiti dimensionali sanciti dall'art. 14, c. 32 del d.1. 78/2010 sopra citato è tenendo conto che, l'affidamento in house e limitato al territorio dell'ente che costituisce l'azienda per cui non e possibile affidare tali attività alle società costituite da altri comuni, la soluzione sarebbe quella di costituire, tra comuni che insieme superino i 30.000 abitanti, una nuova società per la gestione di tali attività;

4. gestione diretta con gestione amministrativa affidata all'esterno: un'altra possibilità potrebbe essere quella di esternalizzare il solo servizio di gestione amministrativa (rendicontazione, aggiornamento banche dati ecc.) ma tutta la gestione di riscossione rimane in capo agli enti;

5. gestione diretta ed associata tramite unione e/o altre forma associative.

La normativa non chiarisce quale sarà il destino delle cartelle che Equitalia non riuscirà ad incassare entro il prossimo 30.06.2013, oltre al passaggio di consegne quando al 1° Luglio 2013 Equitalia cesserà le attività con gli Eni Locali.

In tal caso dovrebbe trovare applicazione l’art. Art. 16 del D.L.gs 112/1996 Trasmissione e riscossione dei residui che così dispone:

1. Le modalità di compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione sono definite con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario o commissario governativo continua, ove possibile, la procedura di riscossione già avviata dal cessato concessionario o commissario governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei residui è equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.

3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla interruzione dei termini di prescrizione.

5. Riscossione locale con conto corrente dedicato (comma 8 bis dell'articolo 5 del dl 16/2012) Tra le modifiche introdotte nel dl 16/2012 trova spazio un intervento normativo per la riscossione delle entrate dei comuni. Il comma 8 bis dell'articolo 5 interviene sul dl 70/2011, art. 7 comma 2, incidendo sulla lettera gg septies, norma che dispone l'abrogazione, dal 2013, dell'attuale impianto normativo sul quale si fonda la riscossione coattiva dei comuni con il ricorso all'ingiunzione fiscale rafforzata per tutti gli attori previsti dal comma 5 dell'art. 52 del dlgs 446/97.

La nuova disposizione del dl 16/2012 sostituisce interamente il contenuto della lettera gg septies neutralizzando le abrogazioni normative in gran parte efficaci dal 2013, e stabilisce che, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del dlgs 446/97, la riscossione delle entrate, presumibilmente quelle ordinarie escludendo quelle coattive, viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. La conseguenza indiretta più importante è sulla portata della lettera gg quater dello stesso art. 7 comma 2 che, nel disporre il ricorso all'ingiunzione fiscale rafforzata per la riscossione delle entrate dei comuni, sembrava circoscrivere in capo agli stessi la riscossione coattiva in forma diretta. Benché la vigenza della lettera b) del comma 5 dell'art. 52 sembrasse confermare la possibilità di ricorrere agli iscritti all'albo, l'interpretazione letterale della lettera gg quater poteva indurre a diverse conclusioni. Anche ammettendo la possibilità di ricorrere a terzi, restava comunque il problema dello strumento in giunzionale che sembrava applicabile nella forma rinforzata del Titolo II dpr 602/73 solamente dai comuni, per effetto dell'abrogazione dell'art. 36 comma 2 del dl 248/2007.

Il comma 8-bis agisce cancellando tutte le abrogazioni disposte dalla lettera gg septies riconoscendo l'affidamento ai soggetti della lettera b) del comma 5 art. 52. In tal modo prende corpo la reale portata della lettera gg quater, secondo cui la norma mira a unificare gli strumenti di riscossione coattiva indipendentemente dalle modalità con le quali l'ente deciderà di gestire il servizio. Conseguentemente, i comuni potranno riscuotere sia in forma diretta che ricorrendo e alle società pubbliche applicando lo strumento dell'ingiunzione fiscale con i privilegi del Titolo II del dpr 602/73, escludendo dalla riscossione coattiva.gli iscritti all'albo Resta ferma l'uscita di Equitalia dal mondo degli enti locali a decorrere dal 2013 per effetto della lex specialis contenuta nella lettera gg ter) nonché tutte le disposizioni che vengono scritte in deroga all'art. 52 (Imu e Tares).

La lettera gg septies nella nuova formulazione dà indicazioni sull'incasso delle somme che dovrà avvenire sul conto, bancario o postale, dell'affidatario del servizio (concessionario) purché dedicato alle entrate ordinarie dell'ente affidante. La norma aggiunge che il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente dovrà avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui c.c. di riscossione nel mese precedente e al netto dell'aggio e delle spese anticipate.

Una norma che dà la possibilità di trattenere immediatamente le spese anticipate, aspetto fino ad oggi condizionato dagli esiti della riscossione e che non risolve una lacuna normativa grave costituita dall'entità di aggio e spese da porre in capo al debitore.

L'uscita dal sistema Equitalia fa saltare il meccanismo di applicazione delle stesse regole previste per il riparto dell'aggio tra comune e debitore. La vigenza della norma del dl 248/2007 regala certezze anche alle province che potranno continuare ad applicare l'ingiunzione

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Da più parti viene sostenuto che Il Decreto Legge 16/2012, convertito in Legge 44 del 26 aprile 2012, ha dato via libera ai Comuni per l’affidamento, a partire dal 2013, del servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate ai concessionari iscritti all’Albo dei soggetti privati abilitati alle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali (l’Albo previsto dall’art. 53 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446).

Con la nuova lettera gg-septies) si sostiene vengono introdotte importanti novità per il settore della fiscalità locale. Il comma 8 bis dell’articolo 5 del Dl 16/2012 riscrive infatti gli scenari sorti con l’articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011 (convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011). La nuova norma legittima i concessionari dei tributi locali (iscritti all’Albo ministeriale) ad utilizzare l’ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n.639/1910 e delle disposizioni contenute nel Titolo II del DPR n.602/1973.

Niente di più impreciso.

Tale tesi si basa sulle modifiche apportate dalla citata norma all’art. 7 comma 2, lett. gg-septies che abrogandola riporta in auge tutta la procedura ingiunzionale, senza considerare i limiti imposti dall’art. 7 citato, alla lett.gg-quater che, abrogando l’art.36, comma 2, del decreto-legge 31.12.2007,n.248, esclude dalla procedura ingiunzionale rafforzata esplicitamente i soggetti di cui all’art.52, comma 5,lettera b) del decreto legislativo 15.12.1997, n.446.

Tale tesi è stata di recente confermata dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione che, facendo espressamente riferimento ai soggetti privati iscritti all’albo come concessionari della riscossione per le entrate comunali ex art.53 del D.Lgs,n. 446/97, si riporta integralmente

UNEP - Risposta 5 giugno 2012 - Trento – Modalità procedurali dell’esecuzione forzata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639

Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1269/03-1/2012/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO (Rif. Prot. 1828/2012-1.6-FA/DP/lp del 19.03.2012)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Trento – Modalità procedurali dell’esecuzione forzata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia in oggetto, sono pervenuti, con la nota richiamata in indirizzo, una serie di quesiti posti dal dirigente dell’Ufficio NEP in sede, con i quali, in primo luogo, si chiede se il personale UNEP sia tenuto a procedere all’esecuzione forzata, in ambito di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, con esclusivo riferimento alla normativa contemplata nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e, pertanto, entro 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento o possa, invece, evadere le richieste di pignoramento decorso il predetto termine e procedere ad espropriazione forzata entro un anno dalla predetta notifica, ai sensi dell’art. 50 commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In merito, si ritengono applicabili, ai casi di richiesta di esecuzione forzata, da parte di soggetti privati abilitati (secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 446/1997 di cui agli artt. 52 e 53) all’attività di riscossione delle entrate comunali, unicamente le disposizioni in vigore del precitato R.D. n. 639 del 1910 di cui agli artt. 2 e 5. Tuttavia, la disciplina speciale prevista da tale normativa deve essere integrata da quella generale, per cui l’efficacia dell’ingiunzione in termini temporali, in assenza di precisa disposizione nel R.D., va quantificata con quanto prevede l’art. 481 cod. proc. civ., nel senso che l’espropriazione forzata va in ogni caso iniziata quando è trascorso il termine di 30 gg., ex art. 5 R.D., dalla notificazione dell’ingiunzione e non oltre 90 gg. dalla stessa.

Ne consegue che non è possibile procedere ad esecuzione entro un anno dalla notifica dell’ingiunzione, in quanto non possono essere considerate “compatibili le norme contenute nell’art. 50, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), alla cui osservanza sono tenuti gli agenti della riscossione, che per l’espropriazione forzata possono utilizzare anche gli ufficiali della riscossione (cfr. art. 49, comma 3).

Inoltre, per quanto concerne il quesito riguardante le ipotesi di pignoramento di denaro (cfr. art. 517, comma 2, c.p.c.) e di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario, non previste dal cit. R.D. n. 639 del 1910, si fa presente che al verificarsi delle stesse bisognerà ricorrere all’applicazione delle norme stabilite dal codice di procedura civile, e, segnatamente, all’iter previsto dall’art. 520 per la prima ipotesi, e dall’art. 494 per la seconda.

Relativamente al pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario (art. 494 c.p.c.), si osserva che l’incombenza della registrazione del verbale di pagamento, nell’importo previsto dalla vigente tariffa, spetta al cancelliere ai sensi dell’art. 157, comma 3, Disp. Att. cod. proc. civ., previa osservanza da parte del personale UNEP della disposizione contenuta nel citato art. 494 c.p.c., che al comma 1, per l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria a favore del creditore, prevede che la somma complessiva pagata dal debitore includa le spese di registrazione del verbale di pagamento, come già esplicitato in nota di risposta a quesito prot. n. 6/1326/03-1/2010/CA del 24 settembre 2010, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it.

Infine, l’osservanza delle norme del codice di rito, nell’ambito della procedura esecutiva di cui al citato R.D. n. 639 del 1910, si estende alle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), come ad esempio la dichiarazione del debitore ex art. 492 c.p.c. e la scelta delle cose da pignorare ex art. 517 c.p.c., rimessa all’ufficiale giudiziario, tra quelle che “ritiene di più facile e pronta liquidazione” e non più “preferibilmente sulle cose indicate dal debitore”.

Si prega di portare a conoscenza il contenuto della presente nota al funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede, affinché ne tenga conto nell’espletamento dei servizi di istituto sopra menzionati.

IL DIRETTORE GENERALE Emilia Fargnoli
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