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ici, imu e residenza dei coniugi con proprietà di una sola abitazione
Premesso che abito nella mia unica casa di proprietà nella quale ho la residenza anagrafica; che a fine 2009 mi sono sposato; che nel 2010 è nato un figlio e che mia moglie col bambino, ha mantenuto la propria residenza anagrafica nel comune di origine, presso i suoi genitori ( non volendola cambiare a causa di attentati alla nostra sicurezza personale); che non abbiamo altre proprietà immobiliari;
il mio Comune di residenza mi ha chiesto il pagamento dell'i.c.i. e relative sanzioni per omesso versamento, senza detrazione o esenzione a partire dall'anno 2010, motivando col fatto che il dato normativo (art.8 comma 2 D.lgs. 504/92) faccia riferimento alla dimora del nucleo familiare e che quindi per avere l'esenzione è necessario non solo la mia residenza e dimora abituale (che posso dimostrare con i dati anagrafici, bollette delle utenze e testimonianze innumerevoli) ma anche quella anagrafica di mia moglie e mio figlio. Andando a colloquio con funzionario responsabile del procedimento mi diceva che in questo caso potrebbe valere "l' effettivo utilizzo", e che comunque avrei dovuto far ricorso per far riconoscere la situazione. Alla mia richiesta di farla valere direttamente annullando l'accertamento, essendo disponibile a provare documentatamente la mia condizione, si è rifiutato.
Cosa posso fare? Con la nuova I.M.U. qual'è la mia situazione di contribuente considerando, ripeto che io sono propietario dell'immobile nel quale risiedo e che mia moglie, non essendo proprietaria di immobili, risiede con nostro figlio, in un altro Comune con i suoi genitori?
il mio Comune di residenza mi ha chiesto il pagamento dell'i.c.i. e relative sanzioni per omesso versamento, senza detrazione o esenzione a partire dall'anno 2010, motivando col fatto che il dato normativo (art.8 comma 2 D.lgs. 504/92) faccia riferimento alla dimora del nucleo familiare e che quindi per avere l'esenzione è necessario non solo la mia residenza e dimora abituale (che posso dimostrare con i dati anagrafici, bollette delle utenze e testimonianze innumerevoli) ma anche quella anagrafica di mia moglie e mio figlio. Andando a colloquio con funzionario responsabile del procedimento mi diceva che in questo caso potrebbe valere "l' effettivo utilizzo", e che comunque avrei dovuto far ricorso per far riconoscere la situazione. Alla mia richiesta di farla valere direttamente annullando l'accertamento, essendo disponibile a provare documentatamente la mia condizione, si è rifiutato.
Cosa posso fare? Con la nuova I.M.U. qual'è la mia situazione di contribuente considerando, ripeto che io sono propietario dell'immobile nel quale risiedo e che mia moglie, non essendo proprietaria di immobili, risiede con nostro figlio, in un altro Comune con i suoi genitori?
bartolomeo di biase- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 03.11.12
Re: ici, imu e residenza dei coniugi con proprietà di una sola abitazione
IMU
Se la casa è di tua proprietà al 100% e nella stessa hai residenza e dimora, hai diritto all'aliquota agevolata e detrazione di base € 200 come abitazione principale
Non ritengo applicabile la maggiorazione della detrazione di € 50 per tuo figlio in quanto residente con la madre in altro comune
circolare MEF n.3/DF del 18.05.2012
Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione.
Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Ai fini ICI mi sembra eccessivo ma possibile emettere accertamento
Con l'introduzione dell'Imu, ed in particolare con l'art.13 comma 2 del DL 201/2011, si è posto fine alla possibilità di considerare abitazione principale -e ottenere così le relative agevolazioni fiscali - due case di proprietà ove i coniugi hanno distinta dimora, sebbene solamente per gli immobili ubicati nel medesimo comune: "Se i componenti del nucleo familiare dimorano o risiedono in immobili diversi all'interno dello stesso territorio comunale, l'agevolazione si applica ad un solo immobile.”
Diversamente ai tempi dell'Ici, ove le agevolazioni prima e le esenzioni poi, trovavano varie possibilità di espansione nelle case al mare, in montagna e quant'altro. Bastava prendervi residenza e si presumeva che tale fosse la dimora abituale del residente, anche ai fini Ici.
Tutto questo in piena disinvoltura di un Paese abituato agli escamotage, ai quali l'amministrazione finanziaria non poneva, evidentemente, granché attenzione, né opposto alcuna reale resistenza.
Di recente, tuttavia, col supporto di una sentenza della Corte di Cassazione, n. 14389 del 15 giugno 2010, alcune amministrazioni comunali si sono, come dire, “risvegliate” ed hanno richiesto retroattivamente ai propri residenti informazioni e autocertificazioni volte a svelare le fittizie abitazioni principali e, nella sostanza, a batter cassa nei confronti dei nuclei familiari che hanno goduto dei benefici in questione.
Ecco in sintesi il caso affrontato dalla Corte e le ragioni esposte nella sentenza.
Due coniugi, non separati né con una rottura del legame familiare in corso, avevano dichiarato due distinte residenze anagrafiche e conseguenti distinte abitazioni principali ai fini Ici. La moglie dimorava abitualmente a Bolzano con i figli, il marito in una casa, di presunta villeggiatura a dire dell'amministrazione, in altro Comune. A prescindere dal certificato anagrafico (che fa fede fino a prova contraria), la Corte accoglie le ragioni del Comune che interpreta restrittivamente la normativa secondo cui, “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. (D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 art. 8 comma 2)
Secondo la Corte, il riferimento esplicito ai familiari è determinante a risolvere il caso. Poiché il codice civile disciplina puntualmente gli obblighi fra coniugi, tra cui quello di stabilire comune dimora familiare e quello della coabitazione – salve esigenze lavorative specifiche-, laddove non sia provato lo spostamento della propria dimora abituale dovuto alla “frattura del rapporto di convivenza”, si ha abitazione principale tutti insieme, dove dimora l'intera famiglia.
Sebbene le argomentazioni si fondino su un modello di famiglia che trova sempre più eccezioni (si pensi alle numerose volte in cui i coniugi lavorano in città diverse, o dove i figli sono fuori da casa e vivono altrove), non si può non riconoscere che spesso le regole sulla prima casa a fini Ici siano state oggetto di stortura ed elusione fiscale.
Tuttavia, la prassi dei Comuni che, sulla base dell'interpretazione restrittiva su indicata vengono oggi a chiedere denari per il passato, evidenzia una crisi, prima ancora che economica, giuridica e di buona fede nei rapporti col contribuente.
Sarà sufficiente qui citare solo alcune disposizioni dello Statuto del Contribuente per comprendere che la tardiva risposta dell'amministrazione al furbetto del quartierino non possa giustificare una prassi del tutto illegale e ritorsiva:
Art. 1 comma 2
“L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.”
Art. 3 comma 1
“Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.”
Art. 10 comma 1 e 3
“1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede...[...]
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.”
Chi si trova in questa situazione ben potrà segnalare tale prassi illegittima al Garante del Contribuente, affinché prenda conoscenza e i provvedimenti in merito, come previsto dall'art. 13 dello Statuto citato.
Se la casa è di tua proprietà al 100% e nella stessa hai residenza e dimora, hai diritto all'aliquota agevolata e detrazione di base € 200 come abitazione principale
Non ritengo applicabile la maggiorazione della detrazione di € 50 per tuo figlio in quanto residente con la madre in altro comune
circolare MEF n.3/DF del 18.05.2012
Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione.
Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Ai fini ICI mi sembra eccessivo ma possibile emettere accertamento
Con l'introduzione dell'Imu, ed in particolare con l'art.13 comma 2 del DL 201/2011, si è posto fine alla possibilità di considerare abitazione principale -e ottenere così le relative agevolazioni fiscali - due case di proprietà ove i coniugi hanno distinta dimora, sebbene solamente per gli immobili ubicati nel medesimo comune: "Se i componenti del nucleo familiare dimorano o risiedono in immobili diversi all'interno dello stesso territorio comunale, l'agevolazione si applica ad un solo immobile.”
Diversamente ai tempi dell'Ici, ove le agevolazioni prima e le esenzioni poi, trovavano varie possibilità di espansione nelle case al mare, in montagna e quant'altro. Bastava prendervi residenza e si presumeva che tale fosse la dimora abituale del residente, anche ai fini Ici.
Tutto questo in piena disinvoltura di un Paese abituato agli escamotage, ai quali l'amministrazione finanziaria non poneva, evidentemente, granché attenzione, né opposto alcuna reale resistenza.
Di recente, tuttavia, col supporto di una sentenza della Corte di Cassazione, n. 14389 del 15 giugno 2010, alcune amministrazioni comunali si sono, come dire, “risvegliate” ed hanno richiesto retroattivamente ai propri residenti informazioni e autocertificazioni volte a svelare le fittizie abitazioni principali e, nella sostanza, a batter cassa nei confronti dei nuclei familiari che hanno goduto dei benefici in questione.
Ecco in sintesi il caso affrontato dalla Corte e le ragioni esposte nella sentenza.
Due coniugi, non separati né con una rottura del legame familiare in corso, avevano dichiarato due distinte residenze anagrafiche e conseguenti distinte abitazioni principali ai fini Ici. La moglie dimorava abitualmente a Bolzano con i figli, il marito in una casa, di presunta villeggiatura a dire dell'amministrazione, in altro Comune. A prescindere dal certificato anagrafico (che fa fede fino a prova contraria), la Corte accoglie le ragioni del Comune che interpreta restrittivamente la normativa secondo cui, “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. (D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 art. 8 comma 2)
Secondo la Corte, il riferimento esplicito ai familiari è determinante a risolvere il caso. Poiché il codice civile disciplina puntualmente gli obblighi fra coniugi, tra cui quello di stabilire comune dimora familiare e quello della coabitazione – salve esigenze lavorative specifiche-, laddove non sia provato lo spostamento della propria dimora abituale dovuto alla “frattura del rapporto di convivenza”, si ha abitazione principale tutti insieme, dove dimora l'intera famiglia.
Sebbene le argomentazioni si fondino su un modello di famiglia che trova sempre più eccezioni (si pensi alle numerose volte in cui i coniugi lavorano in città diverse, o dove i figli sono fuori da casa e vivono altrove), non si può non riconoscere che spesso le regole sulla prima casa a fini Ici siano state oggetto di stortura ed elusione fiscale.
Tuttavia, la prassi dei Comuni che, sulla base dell'interpretazione restrittiva su indicata vengono oggi a chiedere denari per il passato, evidenzia una crisi, prima ancora che economica, giuridica e di buona fede nei rapporti col contribuente.
Sarà sufficiente qui citare solo alcune disposizioni dello Statuto del Contribuente per comprendere che la tardiva risposta dell'amministrazione al furbetto del quartierino non possa giustificare una prassi del tutto illegale e ritorsiva:
Art. 1 comma 2
“L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.”
Art. 3 comma 1
“Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.”
Art. 10 comma 1 e 3
“1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede...[...]
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.”
Chi si trova in questa situazione ben potrà segnalare tale prassi illegittima al Garante del Contribuente, affinché prenda conoscenza e i provvedimenti in merito, come previsto dall'art. 13 dello Statuto citato.
Re: ici, imu e residenza dei coniugi con proprietà di una sola abitazione
mi trovo a discutere un caso identico a quello del sig. "bartolomeo di biase": nel mio caso il comune ha notificato al coniuge non proprietario e non residente un avviso di accertamento ICI 2009 per omesso pagamento dell'imposta in quanto non residente. Ha me sembra che i presupposti impositivi non ci sono, l'immobile in questione è stato acquistato prima del matrimonio ed è di proprietà al 100% del coniuge residente. A qualcuno è capitato un caso simile? come l'avete risolto? Grazie
Roberto79- Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45
Cercasi soluzione Accertamento ICI 2009
mi trovo a discutere un caso identico a quello del sig. "bartolomeo di biase": nel mio caso il comune ha notificato al coniuge non proprietario e non residente un avviso di accertamento ICI 2009 per omesso pagamento dell'imposta in quanto non residente. Ha me sembra che i presupposti impositivi non ci sono, l'immobile in questione è stato acquistato prima del matrimonio ed è di proprietà al 100% del coniuge residente. A qualcuno è capitato un caso simile? come l'avete risolto? Grazie
Roberto79- Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45
Re: ici, imu e residenza dei coniugi con proprietà di una sola abitazione
Sicuramente l'avviso di accertamento sarebbe da annullare in quanto il "soggetto passivo" non è il "coniuge non residente e non proprietario", eventuale accertamento si doveva emettere al proprietario dell'immobile in quanto si parla di "Nucleo familiare" ai fini delle agevolazioni per le "Abitazioni principali".Roberto79 ha scritto:mi trovo a discutere un caso identico a quello del sig. "bartolomeo di biase": nel mio caso il comune ha notificato al coniuge non proprietario e non residente un avviso di accertamento ICI 2009 per omesso pagamento dell'imposta in quanto non residente. Ha me sembra che i presupposti impositivi non ci sono, l'immobile in questione è stato acquistato prima del matrimonio ed è di proprietà al 100% del coniuge residente. A qualcuno è capitato un caso simile? come l'avete risolto? Grazie
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
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