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http://www.irpef.info/Regolamento IMU e istruzioni del Ministero compatibilità
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Regolamento IMU e istruzioni del Ministero compatibilità
Nel regolamento, non conoscendo le disposizioni del MEf in merito, era stato disposto che si dovesse presentare la dichiarazione: "compatibilmente con le disposizioni ministeriali , ogniqualvolta si pesentino situazioni, fatti e variazioni che possano incidere nella determinazione dell'imposta" riportando a titolo esemplificativo es.acquisizione e perdita di condizioni di ruralità; designazione/variazione qualità di pertinenza...etc...
Secondo voi queste disposizioni oggi sono compatibili con quanto indicato dal ministero nelle istruzioni? ...possiamo ad es. pretendere che le pertinenze ci vengano dichiarate se ad es. esistono 2 c2? Grazie
Secondo voi queste disposizioni oggi sono compatibili con quanto indicato dal ministero nelle istruzioni? ...possiamo ad es. pretendere che le pertinenze ci vengano dichiarate se ad es. esistono 2 c2? Grazie
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
dichiarazioni
Direi che non sono compatibili poiche' quanto a dichiararsi e' stabilito e xelge con DM appena pubblicato e non regolamentabile
Re: Regolamento IMU e istruzioni del Ministero compatibilità
le istruzioni indicano :
PERTINENZE
Occorre precisare che nel caso di pertinenze dell’abitazione principale non sussiste l’obbligo dichiarativo in quanto il comune dispone di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta. La casella dedicata alle pertinenze deve essere, pertanto, utilizzata solo nel caso in cui sussiste l’obbligo dichiarativo per le casistiche particolari individuate
nelle presenti istruzioni. Sull’argomento si veda anche quanto riportato nell’Appendice, a pag.13.
NELLA REALTA'
Il comune dispone di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta esclusivamente nel caso in cui le pertinenze risultano iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Pertanto si ritiene che qualora le pertinenze siano istritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente venga invitato, in sede di prima applicazione a produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza non disponendo degli elementi necessari alla sua identificazione - tale indicazione ritengo sia a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quale delle unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione
PERTINENZE
Occorre precisare che nel caso di pertinenze dell’abitazione principale non sussiste l’obbligo dichiarativo in quanto il comune dispone di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta. La casella dedicata alle pertinenze deve essere, pertanto, utilizzata solo nel caso in cui sussiste l’obbligo dichiarativo per le casistiche particolari individuate
nelle presenti istruzioni. Sull’argomento si veda anche quanto riportato nell’Appendice, a pag.13.
NELLA REALTA'
Il comune dispone di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta esclusivamente nel caso in cui le pertinenze risultano iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Pertanto si ritiene che qualora le pertinenze siano istritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente venga invitato, in sede di prima applicazione a produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza non disponendo degli elementi necessari alla sua identificazione - tale indicazione ritengo sia a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quale delle unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione
Re: Regolamento IMU e istruzioni del Ministero compatibilità
quindi abbiamo fatto bene a precisare che quelle regole sarebbero valse solo se compatibili con quanto avrebbe disposto il ministero più avanti...nella pratica però il problema rimane, dobbiamo contattare noi le persone individualmente o possiamo invitare a comunicare questi fatti (non obbligare) per agevolare la gestione del tributo? Grazie ancora
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: Regolamento IMU e istruzioni del Ministero compatibilità
noi l'abbiamo inserito nell'informativa pubblicata sul sito http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=577 ed inviata anche via mail alle associazioni di categoria, caf, liberi professionisti, ordini professionali ecc.
è ovviamente un invito a comunicare questi dati per agevolare la gestione del tributo
è ovviamente un invito a comunicare questi dati per agevolare la gestione del tributo
regolamento imu e istruzioni del ministero compatibilità
Se modifico il regolamento IMU nel prossimo Consiglio, per conformarlo alle disposizioni del ministero, l'efficacia dello stesso è sempre dal 1° gennaio 2012?
Monica00- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 19.12.11
Re: Regolamento IMU e istruzioni del Ministero compatibilità
se si tratta di modifiche a seguito di rilievo MEF su regolamento approvato pervenute oltre il 31.10.2012, ritengo che queste abbiano la stessa validità del regolamento approvato nei termini
se invece si tratta di modifiche "spontanee" queste ovviamente non possono essere effettuate oltre il 31.10.2012
se invece si tratta di modifiche "spontanee" queste ovviamente non possono essere effettuate oltre il 31.10.2012
Re: Regolamento IMU e istruzioni del Ministero compatibilità
lucio_imu ha scritto:se si tratta di modifiche a seguito di rilievo MEF su regolamento approvato pervenute oltre il 31.10.2012, ritengo che queste abbiano la stessa validità del regolamento approvato nei termini
se invece si tratta di modifiche "spontanee" queste ovviamente non possono essere effettuate oltre il 31.10.2012
sono "spontanee", ma comunque se l'articolo è contra-legem non posso applicarlo comunque, giusto?
Monica00- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 19.12.11
Re: Regolamento IMU e istruzioni del Ministero compatibilità
qualora la norma regolamentare sia in contrasto con la legge e cmq non rientrante nella potestà regolamentare, non è da ritenersi applicabile
e comunque la norma prevede che i regolamenti possono essere approvati o modificati entro il 31.10.2012
quindi trattandosi di modifica "spontanea" oltre i termini questa non potrà avere efficacia per l'anno 2012
e comunque la norma prevede che i regolamenti possono essere approvati o modificati entro il 31.10.2012
quindi trattandosi di modifica "spontanea" oltre i termini questa non potrà avere efficacia per l'anno 2012
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