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PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU

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PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU Empty PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU

Messaggio  Ospite Mar 27 Mar 2012 - 6:21

Può essere di aiuto a che deve ancora approvare il regolamento.
Il Ministero dell'Economia e Finanze chiede di rettificare il regolamento che abbiamo trasmesso con:
1) Indicazione puntuale che le unità immobiliari appartenenti a Coop. edilizie a proprietà indivisa adibite a abitazione principale a Soci assegnatari e alloggi assegnati agli Istituti case popolari dive essere riconosciuta la detrazione pari a 200 euro ma non la maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
ed inoltre,
2) Per quanto riguarda le aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, hanno scritto una "lunga pappardella" tutto per dire che il beneficio di considerare area agricola,l'area fabbricabile prevista nel PGT va estesa anche all'imprenditore agricolo costituito in Società.
infine
3) in caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista per intero l'utilizzo agro-silvo-pastorale ad opera di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, l'equiparazione dello stesso a terreno agricolo debba essere estesa anche agli altri "comunisti" (qua ho fatto un salto sulla sedia... da qualche mese non sento più questo termine)

Avevo utilizzato il regolamento predisposto da ANCI Emilia Romagna, abbastanza sintetico ma forse non troppo (viste le segnalazioni).
Quindi, ocio (attenzione) a regolamentare troppo, perchè fanno le pulci su tutto.

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PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU Empty Re: PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU

Messaggio  Ospite Mar 27 Mar 2012 - 6:36

Precisazione:
il punto n. 1 è oggetto della delibera di determinazione delle aliquote IMU, gli altri due del regolamento.

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PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU Empty Re: PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU

Messaggio  Lucio Guerra Mar 27 Mar 2012 - 7:19

ANELLI CLAUDIO ha scritto:Può essere di aiuto a che deve ancora approvare il regolamento.
Il Ministero dell'Economia e Finanze chiede di rettificare il regolamento che abbiamo trasmesso con:
1) Indicazione puntuale che le unità immobiliari appartenenti a Coop. edilizie a proprietà indivisa adibite a abitazione principale a Soci assegnatari e alloggi assegnati agli Istituti case popolari dive essere riconosciuta la detrazione pari a 200 euro ma non la maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
ed inoltre,
2) Per quanto riguarda le aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, hanno scritto una "lunga pappardella" tutto per dire che il beneficio di considerare area agricola,l'area fabbricabile prevista nel PGT va estesa anche all'imprenditore agricolo costituito in Società.
infine
3) in caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista per intero l'utilizzo agro-silvo-pastorale ad opera di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, l'equiparazione dello stesso a terreno agricolo debba essere estesa anche agli altri "comunisti" (qua ho fatto un salto sulla sedia... da qualche mese non sento più questo termine)

Avevo utilizzato il regolamento predisposto da ANCI Emilia Romagna, abbastanza sintetico ma forse non troppo (viste le segnalazioni).
Quindi, ocio (attenzione) a regolamentare troppo, perchè fanno le pulci su tutto.

grazie, molto utile

per avere un'idea sui tempi del ministero per fare rilievi, in che data hai inviato il regolamento e aliquote ?

Se anche altri Comuni hanno ricevuto "rilievi" sarebbe molto utile averli indicati, come fatto da Anelli Claudio, suggerisco pertanto cortesemente a Paolo di valutare l'opportunità di "aprire" una apposita discussione
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PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU Empty Re: PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU

Messaggio  Ospite Mar 27 Mar 2012 - 7:28

lucio_imu ha scritto:
ANELLI CLAUDIO ha scritto:Può essere di aiuto a che deve ancora approvare il regolamento.
Il Ministero dell'Economia e Finanze chiede di rettificare il regolamento che abbiamo trasmesso con:
1) Indicazione puntuale che le unità immobiliari appartenenti a Coop. edilizie a proprietà indivisa adibite a abitazione principale a Soci assegnatari e alloggi assegnati agli Istituti case popolari dive essere riconosciuta la detrazione pari a 200 euro ma non la maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
ed inoltre,
2) Per quanto riguarda le aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, hanno scritto una "lunga pappardella" tutto per dire che il beneficio di considerare area agricola,l'area fabbricabile prevista nel PGT va estesa anche all'imprenditore agricolo costituito in Società.
infine
3) in caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista per intero l'utilizzo agro-silvo-pastorale ad opera di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, l'equiparazione dello stesso a terreno agricolo debba essere estesa anche agli altri "comunisti" (qua ho fatto un salto sulla sedia... da qualche mese non sento più questo termine)

Avevo utilizzato il regolamento predisposto da ANCI Emilia Romagna, abbastanza sintetico ma forse non troppo (viste le segnalazioni).
Quindi, ocio (attenzione) a regolamentare troppo, perchè fanno le pulci su tutto.

grazie, molto utile

per avere un'idea sui tempi del ministero per fare rilievi, in che data hai inviato il regolamento e aliquote ?

Se anche altri Comuni hanno ricevuto "rilievi" sarebbe molto utile averli indicati, come fatto da Anelli Claudio, suggerisco pertanto cortesemente a Paolo di valutare l'opportunità di "aprire" una apposita discussione

Il Regolamento è stato inviato ai primi di Febbraio

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PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU Empty Imu

Messaggio  Paolo Gros Mer 28 Mar 2012 - 0:22

Intanto grazie a Claudio.

Attendo al varco il Ministero poiche' sicuramente in riferimento all'esenzione Imu per gli immobili di comuni province etc che ho inserito sicuramente dirano la loro e noi...la nostra.
Faccio sapere
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PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU Empty MEF e aliquote alloggi assegnati a Istituti Popolari

Messaggio  ori67 Mer 28 Mar 2012 - 0:41

Grazie per la condivisione degli appunti del MEF...
Sarebbe utile capire se in riferimento agli alloggi assegnati agli Istituti popolari di cui al punto 1) riportato da Anelli Claudio, sia stata applicata l'aliquota ridotta o quella ordinaria. Dalla lettura della L.214/2011 sembrerebbe si debba applicare quella ordinaria ma ad un corso ci avevano detto che probabilmente il Ministero avrebbe riesaminato la questione per poi applicare l'aliquota ridotta prevista per l'Abitazione principale. Grazie

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PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU Empty Re: PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU

Messaggio  francodan Mer 28 Mar 2012 - 0:58

era stato segnalato che il ministero in virtù dei poteri di vigilanza poteva intervenire e che era opportuno evitare regolamenti dettagliati....
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PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU Empty Re: PER I COLLEGHI CHE DEVONO APPROVARE IL REGOLAMETO IMU

Messaggio  alessandro chierego Mer 28 Mar 2012 - 1:15

Molto utile, grazie della condivisione! Noi stiamo scrivendo il regolamento e abbiamo appunto intenzione di farlo "lungo" per aiutare i cittadini e gli operatori ad applicare l'imposta in modo corretto senza dover andare a fare un continuo combinato disposto su 4 leggi (me ne vengono per il momento queste in testa). Però se poi fanno le pulci su norme che sono proprie della normativa e che non andrebbero neanche regolamentate... Forse il loro ragionamento è "hai voluto farlo lungo allora spiega tutto al fine di evitare dubbi interpretativi".
Vorrei sapere per il caso del collega: quello del MEF è un rilievo o un'intimazione ad adeguare il regolamento a quanto indicato pena l'impugnazione? Non credo si arrivi a tanto perchè si tratta di precisazioni al fine di una corretta applicazione dell'imposta. Cosa succede se nel caso di Anelli il Consiglio Comunale decide di non adeguare il regolamento?
Staremo a vedere con l'esenzione degli immobili comunali....

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Messaggio  francodan Mer 28 Mar 2012 - 4:09

PER IL REGOLAMENTO IMU E' MEGLIO ASPETTARE.
La mancata introduzione (finora) nel Dl sulle semplificazioni fiscali delle norme che avrebbero dovuto modificare la disciplina Imu sta mettendo in seria difficoltà i Comuni. Anche se il Milleproroghe ha rinviato i termini per i preventivi al 30 giugno, molti enti (anche quelli a fine mandato, nonostante i dubbi in materia)stanno predisponendo il bilancio 2012, al cui interno il posto di primo piano è occupato proprio dalle aliquote e dalla disciplina regolamentare dell'Imu.
La mancanza di norme certe su molte modalità applicative della nuova imposta e le difficoltà di valutare le conseguenze della quota erariale devono però indurre i Comuni alla cautela nella determinazione delle aliquote, e nell'adozione di agevolazioni o di modalità applicative dell'entrata (per esempio i rimborsi della quota di Imu versata allo Stato), che potrebbero determinare gravi perdite di gettito. In questo panorama, appare opportuno che i Comuni attendano quanto meno la conversione definitiva del Dl fiscale, per evitare di introdurre una disciplina che potrebbe risultare contrastante con le modifiche normative o con le interpretazioni ministeriali.
Il regolamento (articolo 52 del Dlgs 446/1997) deve infatti essere trasmesso al ministero delle Finanze, che può impugnarlo per vizi di legittimità davanti ai giudici amministrativi, con un rischio oggi amplificato proprio dalla quota erariale. Per queste ragioni è consigliabile approvare il regolamento Imu con un quadro normativo più stabile.
L'approvazione del regolamento, se necessario, potrà intervenire anche dopo l'approvazione di aliquote e bilancio (purché entro il 30 giugno 2012, a termini attuali), in quanto la previsione dell'articolo 52, comma 2, del Dlgs 446/1997 (secondo cui i regolamenti vanno approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo) è stata successivamente integrata dalla legge 338/2000 (articolo 53, comma 16) e dalla legge 448/2001 (articolo 27, comma Cool in base ai quali i regolamenti sulle entrate hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine del bilancio di previsione.
A fronte di tale disposizione, che non lega l'approvazione dei regolamenti al bilancio (al contrario di quanto deve succedere per aliquote e tariffe delle entrate, necessarie per predisporre la manovra economica), è evidente che i regolamenti possono essere approvati anche dopo il bilancio (ma entro la scadenza), e avranno comunque efficacia dal 1° gennaio.
Per quanto l'adozione del regolamento Imu sia necessaria per una corretta applicazione del tributo (che vede sparsa la propria disciplina primaria in diverse normative), si ritiene quindi opportuno che anche i Comuni che stanno per approvare i propri bilanci rimandino il via libera al regolamento Imu, per evitare l'adozione di atti che si pongano in contrasto con le modifiche normative che il legislatore potrebbe ancora introdurre o con le interpretazioni che si attendono dal ministero delle Finanze; in questo caso, infatti, i regolamenti sarebbero subito da modificare, o potrebbero addirittura essere impugnati in sede giurisdizionale.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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Messaggio  stradiotti Mer 28 Mar 2012 - 4:30

francodan ha scritto:PER IL REGOLAMENTO IMU E' MEGLIO ASPETTARE.
La mancata introduzione (finora) nel Dl sulle semplificazioni fiscali delle norme che avrebbero dovuto modificare la disciplina Imu sta mettendo in seria difficoltà i Comuni. Anche se il Milleproroghe ha rinviato i termini per i preventivi al 30 giugno, molti enti (anche quelli a fine mandato, nonostante i dubbi in materia)stanno predisponendo il bilancio 2012, al cui interno il posto di primo piano è occupato proprio dalle aliquote e dalla disciplina regolamentare dell'Imu.
La mancanza di norme certe su molte modalità applicative della nuova imposta e le difficoltà di valutare le conseguenze della quota erariale devono però indurre i Comuni alla cautela nella determinazione delle aliquote, e nell'adozione di agevolazioni o di modalità applicative dell'entrata (per esempio i rimborsi della quota di Imu versata allo Stato), che potrebbero determinare gravi perdite di gettito. In questo panorama, appare opportuno che i Comuni attendano quanto meno la conversione definitiva del Dl fiscale, per evitare di introdurre una disciplina che potrebbe risultare contrastante con le modifiche normative o con le interpretazioni ministeriali.
Il regolamento (articolo 52 del Dlgs 446/1997) deve infatti essere trasmesso al ministero delle Finanze, che può impugnarlo per vizi di legittimità davanti ai giudici amministrativi, con un rischio oggi amplificato proprio dalla quota erariale. Per queste ragioni è consigliabile approvare il regolamento Imu con un quadro normativo più stabile.
L'approvazione del regolamento, se necessario, potrà intervenire anche dopo l'approvazione di aliquote e bilancio (purché entro il 30 giugno 2012, a termini attuali), in quanto la previsione dell'articolo 52, comma 2, del Dlgs 446/1997 (secondo cui i regolamenti vanno approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo) è stata successivamente integrata dalla legge 338/2000 (articolo 53, comma 16) e dalla legge 448/2001 (articolo 27, comma Cool in base ai quali i regolamenti sulle entrate hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine del bilancio di previsione.
A fronte di tale disposizione, che non lega l'approvazione dei regolamenti al bilancio (al contrario di quanto deve succedere per aliquote e tariffe delle entrate, necessarie per predisporre la manovra economica), è evidente che i regolamenti possono essere approvati anche dopo il bilancio (ma entro la scadenza), e avranno comunque efficacia dal 1° gennaio.
Per quanto l'adozione del regolamento Imu sia necessaria per una corretta applicazione del tributo (che vede sparsa la propria disciplina primaria in diverse normative), si ritiene quindi opportuno che anche i Comuni che stanno per approvare i propri bilanci rimandino il via libera al regolamento Imu, per evitare l'adozione di atti che si pongano in contrasto con le modifiche normative che il legislatore potrebbe ancora introdurre o con le interpretazioni che si attendono dal ministero delle Finanze; in questo caso, infatti, i regolamenti sarebbero subito da modificare, o potrebbero addirittura essere impugnati in sede giurisdizionale.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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Messaggio  Paolo Gros Mer 28 Mar 2012 - 4:37

...A fronte di tale disposizione, che non lega l'approvazione dei regolamenti al bilancio (al contrario di quanto deve succedere per aliquote e tariffe delle entrate, necessarie per predisporre la manovra economica), è evidente che i regolamenti possono essere approvati anche dopo il bilancio (ma entro la scadenza), e avranno comunque efficacia dal 1° gennaio...

a mio avviso no e' sostenibile ed e' pura invenzione.


o potrebbero addirittura essere impugnati in sede giurisdizionale..... e con cio'?

se il Ministero riterra' di essere nel giusto lo fara' ed il Comune dira' la sua o bisogna farsela addosso a prescindere?
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Messaggio  francodan Mer 28 Mar 2012 - 4:52

in realtà penso che si tratti di scegliere tra una condotta più o meno prudenziale....considerando che di mezzo vi è la compartecipazione statale....
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Messaggio  Paolo Gros Mer 28 Mar 2012 - 4:54

Infatti proprio perche' si tratta di compartecipazione la quota stato e' e rimane una addizionale all'imposta MUNICIPALE propria e mi pare che nel caso l'autonomia degli enti sia davvero sotto i piedi , della dignita' poi non ne parliamo........
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Messaggio  francodan Mer 28 Mar 2012 - 5:09

con l'imu si sta sovvertendo ormai ogni principio....

Verso un’Imu a doppia aliquota
Francesco Cerisano - Italia Oggi, mercoledì 28 marzo 2012, pag. 31
Si prospettano modifiche per l’Imu 2012 che potrebbe essere a doppia aliquota. Una prima da fissare entro il 30 giugno e una seconda, correttiva, da approvare entro ottobre (in tempo utile per il saldo) se, alla verifica dei primi dati sul gettito, gli incassi dei sindaci dovessero risultare insufficienti a coprire i tagli ai trasferimenti. Ciò potrebbe essere fatto per venire incontro alle richieste dei comuni che, nonostante manchino ancora tre mesi al termine ultimo per decidere fino a che punto alzare l’asticella del prelievo, brancolano nel buio.

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Messaggio  Daredevil Mer 28 Mar 2012 - 5:18

E' un bel pasticcio.
Voglio vedere come lo motivano. E' una norma a rischio di incostituzionalità molto forte.
Questa cosa, però, ci fa capire come la situazione finanziaria del Paese sia ancora molto precaria, e come le nostre disquisizioni sulla non assogettabilità degli immobili di proprietà comunale che siano sede istituzionale come si scontri con la dura realtà.....

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Messaggio  alessandro chierego Gio 29 Mar 2012 - 3:16

Mi hai acceso una lampadina, caro Anelli, imprenditori agricoli anche costituiti in società (che già è una forzatura secondo me)? Solo di persone o anche di capitali? Vedi sentenza della Cassazione n. 11434/2010. Cosa dice il ministero?
Attendo gentile risposta. Grazie.

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Messaggio  Ospite Gio 29 Mar 2012 - 3:47

alessandro chierego ha scritto:Mi hai acceso una lampadina, caro Anelli, imprenditori agricoli anche costituiti in società (che già è una forzatura secondo me)? Solo di persone o anche di capitali? Vedi sentenza della Cassazione n. 11434/2010. Cosa dice il ministero?
Attendo gentile risposta. Grazie.

ti riporto letteralmente quanto scritto dal Ministero. " stabilisce che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale possa essere riconosciuta alle società di persone,, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo Statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole. Al fine del riconoscimento della qualifica di IAP è necessario però, che se si tratta di società di persone alemno un socio deve essere in possesso della qualifica di IAP. Se si tratta di Cooperative o di capitale, vi deve essere almeno un amministratore in possesso della qualifica di IAP.Tali soggetti devono essere iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura."

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Messaggio  alessandro chierego Gio 29 Mar 2012 - 4:22

Ti ringrazio.

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Messaggio  francodan Gio 29 Mar 2012 - 9:16

in ogni caso si tenga conto che si parla di ulteriori modifiche (nell'ambito del decreto semplificazioni)in materia di imu su terreni in montagna e collina,su fabbricati storici e su fabbricati rurali strumentali.......
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Messaggio  Lucio Guerra Sab 31 Mar 2012 - 8:32

Hanno praticamente riscritto i punti cardine della norma.

in questo link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
potete scaricare :

- TESTO EMENDAMENTI GOVERNO AL DL SEMPLIFICAZIONI (se porranno la questione di fiducia quindi i testi resteranno questi)

- SPECIFICHE IMU (TESTO AGGIORNATO (STRALCIO IMU) del D.Lgs 23/2011 e Legge 214/2011 con gli emendamenti presentati il 29/03/2012 dai relatori, Antonio Azzollini (Pdl) e Mario Baldassarri (Terzo Polo), in commissione al Senato con l’appoggio del Governo, alla legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

In questo link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=556
potete scaricare
- Regolamento IMU aggiornato con tutte le modifiche sopra descritte

Programma di calcolo IMU Link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=555

IN SINTESI SI STABILISCE

- PRESUPPOSTO IMPOSTA : L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

- ESENZIONE i fabbricati rurali ad uso strumentale in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine

- ESENTI IMMOBILI COMUNALI : Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio, come stabilito all’art.13, comma 11 legge 22 dicembre 2011 n. 214

- RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione

- DICHIARAZIONI - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con in decreto di cui all’articolo 9, comma6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37, comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell’art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.

- Entro il 30 settembre 2012 , sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e art.1, comma 169 della legge 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo



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Messaggio  ragioneriab Lun 2 Apr 2012 - 7:33

Grazie per le informazioni.
Potresti darmi l'esatto indirizzo del Ministero a cui inviare il regolamento IMU?
Grazie
Bruna

ragioneriab

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 2 Apr 2012 - 7:49

ragioneriab ha scritto:Grazie per le informazioni.
Potresti darmi l'esatto indirizzo del Ministero a cui inviare il regolamento IMU?
Grazie
Bruna

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