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Estinzione Mutui per Spending Review e Patto di Stabilità
Salve a tutti,
Ho letto vari post, riguardo all'argomento del post, con pareri discordanti.
Non voglio aprire un post duplicato, ma fare chiarezza fra i vari pareri.
1- Come considerare ai fini del patto di stabilità 2012 l'importo indicato dalla spending review da destinare all'estinzione dei mutui?...
2- E' vero che l'importo del taglio produrrà una compensazione in positivo sul saldo di competenza mista nel 2013?... in questo caso, l'effetto migliorativo ci sarà per un importo pari al taglio della spending review, oppure l'importo migliorativo sarà pari all'importo che l'ente decide di estinguere nel 2012?... (ovviamente nel caso in cui l'ente decida di estinguere mutui per una cifra superiore a quella imposta dalla spending review)
Grazie
Ho letto vari post, riguardo all'argomento del post, con pareri discordanti.
Non voglio aprire un post duplicato, ma fare chiarezza fra i vari pareri.
1- Come considerare ai fini del patto di stabilità 2012 l'importo indicato dalla spending review da destinare all'estinzione dei mutui?...
2- E' vero che l'importo del taglio produrrà una compensazione in positivo sul saldo di competenza mista nel 2013?... in questo caso, l'effetto migliorativo ci sarà per un importo pari al taglio della spending review, oppure l'importo migliorativo sarà pari all'importo che l'ente decide di estinguere nel 2012?... (ovviamente nel caso in cui l'ente decida di estinguere mutui per una cifra superiore a quella imposta dalla spending review)
Grazie
isidoro81- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 07.06.12
Mutui
numerosi post sull'argomento a parte
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/testo%20coordinato%2031.7.12%20approvato%20con%20fiducia.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/testo%20coordinato%2031.7.12%20approvato%20con%20fiducia.pdf
estinzione mutui: aspetti da definire
Dal sito di Delfino, allego una parte della risposta ad un quesito, in merito all'estinzione anticipata dei mutui ed in cui vengono confermati i "dubbi" sull'applicazione della norma che prevede ciò:
"Ci pregiamo osservare quanto segue:
1. L’attuale versione dell’art 8, comma 3 del D.L.174/2012 prevede la sterilizzazione per l’anno 2012 del taglio previsto dall’art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012 per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Gli importi della riduzione dovranno, invece, essere utilizzati esclusivamente nell’anno 2012 per l’estinzione anticipata del debito e non saranno rilevanti ai fini del patto di stabilità. A tale fine i comuni dovranno comunicare al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012.
2. Ne consegue che, ai fini patto, gli accertamenti a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 dovranno essere ridotti per l’importo da destinare all’estinzione del debito, in quanto non rilevante.
3. Rimangono da affrontare alcune questioni su cui ci si attende risposta dall’emendamento in fase di conversione in legge riguardanti diversi aspetti tra cui:
a. chiarire se l’ente che non riesce a chiudere l’estinzione parziale anticipata entro fine 2012 possa portare somme in avanzo e utilizzare per lo stesso fine nel 2013; in questo modo si eviterebbe di costringere gli enti, rispetto a come appare oggi la norma, a correre per fare necessariamente l’operazione di estinzione anticipata nel 2012, “soffrendo” i tempi e le condizioni onerose di alcune banche private;
b. chiarire che cosa succede nel caso un Comune sia virtuoso ovvero non abbia mutui in ammortamento per cui non possa effettuare estinzione anticipate per motivi “oggettivi”;
c. chiarire se sia possibile utilizzare le somme di cui trattasi anche per estinzione parziale anticipata di contratti di leasing e altre operazioni di finanziamento onerose;
d. chiarire se un Comune che ha già avviato estinzione anticipata possa beneficiare a tale fine della somma prevista e in che modo;
e. chiarire se sia possibili utilizzare l’importo di cui trattasi per pagamento della penale per estinzione anticipata, pur allocando questo a titolo I intervento 08;
f. chiarire meglio (parte finale del comma) il ristoro patto anno successivo in caso di taglio effettuato l’anno successivo per inutilizzo somme;
g. chiarire se per considerare l’operazione effettuata si debba necessariamente pagare la maggiore rata entro 31.12.2012 oppure sia sufficiente avere concluso l’operazione entro il 31.12.2012.
4. Pertanto, ad oggi, la norma determinerebbe, da un punto di vista prettamente contabile, una contrazione, ovvero l’impossibilità di poter utilizzare quota parte dell’entrata relativa al fondo sperimentale di riequilibrio (che rimane comunque nella disponibilità dell’ente) per finanziare spese di funzionamento (titolo I), da destinare invece alla riduzione del debito (titolo III della spesa)."
"Ci pregiamo osservare quanto segue:
1. L’attuale versione dell’art 8, comma 3 del D.L.174/2012 prevede la sterilizzazione per l’anno 2012 del taglio previsto dall’art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012 per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Gli importi della riduzione dovranno, invece, essere utilizzati esclusivamente nell’anno 2012 per l’estinzione anticipata del debito e non saranno rilevanti ai fini del patto di stabilità. A tale fine i comuni dovranno comunicare al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012.
2. Ne consegue che, ai fini patto, gli accertamenti a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 dovranno essere ridotti per l’importo da destinare all’estinzione del debito, in quanto non rilevante.
3. Rimangono da affrontare alcune questioni su cui ci si attende risposta dall’emendamento in fase di conversione in legge riguardanti diversi aspetti tra cui:
a. chiarire se l’ente che non riesce a chiudere l’estinzione parziale anticipata entro fine 2012 possa portare somme in avanzo e utilizzare per lo stesso fine nel 2013; in questo modo si eviterebbe di costringere gli enti, rispetto a come appare oggi la norma, a correre per fare necessariamente l’operazione di estinzione anticipata nel 2012, “soffrendo” i tempi e le condizioni onerose di alcune banche private;
b. chiarire che cosa succede nel caso un Comune sia virtuoso ovvero non abbia mutui in ammortamento per cui non possa effettuare estinzione anticipate per motivi “oggettivi”;
c. chiarire se sia possibile utilizzare le somme di cui trattasi anche per estinzione parziale anticipata di contratti di leasing e altre operazioni di finanziamento onerose;
d. chiarire se un Comune che ha già avviato estinzione anticipata possa beneficiare a tale fine della somma prevista e in che modo;
e. chiarire se sia possibili utilizzare l’importo di cui trattasi per pagamento della penale per estinzione anticipata, pur allocando questo a titolo I intervento 08;
f. chiarire meglio (parte finale del comma) il ristoro patto anno successivo in caso di taglio effettuato l’anno successivo per inutilizzo somme;
g. chiarire se per considerare l’operazione effettuata si debba necessariamente pagare la maggiore rata entro 31.12.2012 oppure sia sufficiente avere concluso l’operazione entro il 31.12.2012.
4. Pertanto, ad oggi, la norma determinerebbe, da un punto di vista prettamente contabile, una contrazione, ovvero l’impossibilità di poter utilizzare quota parte dell’entrata relativa al fondo sperimentale di riequilibrio (che rimane comunque nella disponibilità dell’ente) per finanziare spese di funzionamento (titolo I), da destinare invece alla riduzione del debito (titolo III della spesa)."
carla- Messaggi : 171
Data d'iscrizione : 10.12.10
estinzione anticipata mutui
Mi pare che molto è stato detto sull'argomento e i dubbi sono tanti, io mi trovo in un'altra situazione e vorrei un conforto sul mio percorso:
al mio Ente nel famoso allegato B risulta individuata una somma alquanto spropositata riSPetto ad altri comuni della Provincia con lo stesso numero di abitanti e pari a 137.000,00. Non abbiamo avanzo disponibile, non sono praticabili a breve procedure di alienazioni beni immobili sia pure individuati. Avevo ipotizzato la possibilità di coprire la somma con maggiori entrate derivanti da evasioni tributaria...dopo aver letto il post che riporta la risposta di M. Delfino mi sono persa ... in particolare nella parte in cui dice "Pertanto, ad oggi la norma determinerebbe, da un punto di vista prettamente contabile, una contrazione, ovvero l'impossibilità di poter utilizzare quota parte dell'entrata relativa al FSR (che rimane comunque nella disponibilità dell'Ente) per finanziare spese di funz. Tit.I, da destinare invece alla riduzione del debito (titolo III delle spesa)" Noi abbiamo già avuto un ulteriore riduzione del FSR al 31.10.2012 con un bilancio già all'osso figuriamoci ulteriori "contrazioni" . Vorrei sapere cosa ne pensate..
al mio Ente nel famoso allegato B risulta individuata una somma alquanto spropositata riSPetto ad altri comuni della Provincia con lo stesso numero di abitanti e pari a 137.000,00. Non abbiamo avanzo disponibile, non sono praticabili a breve procedure di alienazioni beni immobili sia pure individuati. Avevo ipotizzato la possibilità di coprire la somma con maggiori entrate derivanti da evasioni tributaria...dopo aver letto il post che riporta la risposta di M. Delfino mi sono persa ... in particolare nella parte in cui dice "Pertanto, ad oggi la norma determinerebbe, da un punto di vista prettamente contabile, una contrazione, ovvero l'impossibilità di poter utilizzare quota parte dell'entrata relativa al FSR (che rimane comunque nella disponibilità dell'Ente) per finanziare spese di funz. Tit.I, da destinare invece alla riduzione del debito (titolo III delle spesa)" Noi abbiamo già avuto un ulteriore riduzione del FSR al 31.10.2012 con un bilancio già all'osso figuriamoci ulteriori "contrazioni" . Vorrei sapere cosa ne pensate..
rag.69- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 20.10.11
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