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Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

3 partecipanti

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Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Empty Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

Messaggio  pia Mer 1 Giu 2011 - 7:27

E' possibile, da parte di un ente locale, non predisporre, e conseguentemente non far firmare, il contratto a tempo indeterminato ad un soggetto vincitore di un concorso? Sono venuta a conoscenza di questa...prassi!! Com'è possibile? E' legittimo?
In ogni caso qualcuno sa dove poter scaricare un fac-simile di contratto a tempo indeterminato, per enti locali, cat. C1 amministrativo? Grazie.

pia

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Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Empty Contratto

Messaggio  Paolo Gros Mer 1 Giu 2011 - 7:40

Il vincitore di un concorso non necessariamente deve essere assunto e non matura diritto alcuno all'assunzione.
Qualora pero' venga assunto con atto determinativo deve obbligatoriamente seguire il contratto individuale di lavoro .
Il CCNL eell e' di natura privata per cui non puo' essere sostenuto da atto determinativo che e' sola espressione della pubblica autorita' ma con atto contrattuale paritario tra le parti.(cd contratto individuale ).
In casi difformi non e' prassi ma malcostume che peraltro viola i diritti del lavoratore.
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

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http://paologros.oneminutesite.it/

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Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Empty Re: Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

Messaggio  pia Mer 1 Giu 2011 - 7:54

Certo, intendevo l'assunzione a seguito di determinazione. Sembra, invece, sia prassi fermasi all'atto determinativo e alla lettera dove si invita il soggetto ad assumere servizio c/o l'ente il giorno x, con successiva stipula di contratto individuale di lavoro (che nella pratica, poi, forse per inerzia, forse per dimenticanza, o non so per quale altro motivo si disattende).
Un fac-simile di contratto dove lo potrei trovare?

pia

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Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Empty Re: Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

Messaggio  GEPI Mer 1 Giu 2011 - 8:21

Ti allego un fax simile da adattare alla propria situazione.

GEPI

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Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Empty Re: Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

Messaggio  pia Mer 1 Giu 2011 - 8:36

Grazie!

pia

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Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Empty Re: Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

Messaggio  pia Lun 6 Giu 2011 - 12:13

Ecco un fac-simile

pia

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Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Empty Re: Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

Messaggio  pia Mar 14 Giu 2011 - 14:50

Invio quanto mi è stata riportato con altra comunicazione:

ASSUNZIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO

Ai sensi dell’art. 5, legge 4.11.2011, n. 183, il datore di lavoro pubblico consegna al lavoratore copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero consegna copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente. ATTENZIONE SI TRATTA DI UN OBBLIGO.



L’obbligo di informazione sul contratto individuale di lavoro non nasce però con la L. 183, il cosiddetto collegato al lavoro, ma è ben precedente, come troverai nella normativa di seguito riportata.

Il Contratto individuale di lavoro deve riportare sempre gli stessi elementi (che trovi riportati nell’art. 1 del D.Lgs. 152) al di là della categoria di appartenenza del lavoratore, che naturalmente andrà specificata. Credo sia un dato chiaro, ma per identità delle parti si intendono i due contraenti il contratto, vale a dire, in questo caso il datore di lavoro pubblico e il lavoratore.



Di seguito riporto la normativa:



L. 183 del 4/11/2010 - Art. 5 Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni

3. Al comma 2 dell’ articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «All’atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro»;

b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;

c) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può assolvere all’obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4. Al comma 5 dell’ articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici”.



Decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 – art. 4 bis, comma 2.

2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il datore di lavoro pubblico può assolvere all’obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (13).



D.lgs. 152 del 26-5-1997 – Art. 1. Obbligo di informazione.

1. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, le seguenti informazioni:

a) l'identità delle parti;

b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;

c) la data di inizio del rapporto di lavoro;

d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

e) la durata del periodo di prova se previsto;

f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;

h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

i) l'orario di lavoro;

l) i termini del preavviso in caso di recesso.

2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto (2):

a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione;

b) nella dichiarazione di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la predetta disposizione.

3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

(2) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 5, L. 4 novembre 2010, n. 183.

pia

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Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Empty Assunzione pubblica amministrazione

Messaggio  pia Ven 19 Ago 2011 - 16:42

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/scadenze/lavoro-previdenza-assunzione-pubblica-amministrazione-12470609.shtml?uuid=AaOks0dD&fromSearch

pia

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Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato Empty Re: Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

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